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LIGURIA delibere di giunta regionali sui rifiuti
REGIONE LIGURIA
D.G.R. N. 1292 DEL
21/10/2014
1292 | 2014 | Disposizioni per la gestione dell'emergenza rifiuti in Liguria. Nulla osta al conferimento rifiuti ad impianti piemontesi. | DELIBERAZIONE | 21/10/2014 | Data di pubblicazione su web 05/11/2014 |
Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti - Settore Responsabile del Procedimento: Baroni Andrea |
Paita Raffaella |
Smaltimento rifiuti |
RICHIAMATI :
- il d.lgs.152/2006 “Norme
in materia ambientale”, ed in particolare l’articolo 196 che al comma 1 lettera b) attribuisce alla competenza delle
Regioni la regolamentazione delle attività di gestione dei
rifiuti;
- il d.lgs. 36/2003
“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, con
il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in
materia di discariche di rifiuti;
- la Circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009
-0014963 del 30.6.2009;
- il d.m. 27.9.2010,
“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, di attuazione della
Direttiva comunitaria 1999/31/CE” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1361
del 16.11.2007 ad oggetto “Linee guida per le attività di trattamento sui
rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs.
36/2003”.
- la Circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. 0042442
/GAB del 6.8. 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009
-0014963 del 30.6.2009”;
- la Dgr 1807 del
27.12.2013 “Adozione del Piano regionale
di gestione rifiuti” e la Dgr n.910 del 18.7.2014 “Vas del Piano regionale
rifiuti”;
PREMESSO
CHE:
-
L’articolo
7 del D. Lgs.36/2003, di recepimento della Direttiva “Discariche” 1999/31, ha
imposto l’obbligo di trattamento preliminare al conferimento in discarica dei
rifiuti, con la eccezione dei rifiuti
inerti, il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile, e dei rifiuti il cui
trattamento non contribuisca alla
riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulti
indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa
vigente.
-
Con
D.G.R.1361/2007 la Regione Liguria ha indicato, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i sistemi di trattamento dei
rifiuti indifferenziati destinati a
smaltimento in discarica, da adottare nelle more della attuazione degli
interventi impiantistici previsti negli
allora vigenti Piani provinciali di gestione dei rifiuti e presi in
considerazione nel “Programma regionale per la riduzione dei
rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, approvato dalla Giunta
Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004;
-
Con
la Circolare U prot. Gab -2009-0014963
del 30.06.2009 il Ministro dell’Ambiente ha precisato come la
tritovagliatura possa essere considerata forma di trattamento rispondente ai
requisiti della norma comunitaria, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui
all’art. 7 del D.lgs.36/2003, in via transitoria, nelle more della realizzazione
dell’impiantistica di Piano, ed in presenza di una raccolta differenziata delle
frazioni pericolose presenti nei rifiuti urbani;
- La successiva Circolare
del 6 agosto 2013 del Ministero dell’Ambiente ha stabilito il venir meno
dell’efficacia del regime transitorio disciplinato dalla precedente Circolare
del 2009 e delle indicazioni ivi fornite, prevedendo che il rifiuto sottoposto a
semplice tritovagliatura non possa essere conferito in discarica, in quanto tale
pratica, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti
indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto
dall’art. 6 della direttiva 1999/31. “Tale obbligo deve necessariamente
includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la
stabilizzazione della frazione organica”.
CONSIDERATO
CHE:
-
Il
sistema di gestione dei rifiuti urbani liguri risulta in gran parte fare
riferimento ad impianti di discarica, dove viene destinato poco meno del 60% del
rifiuto prodotto, con la sola eccezione della provincia di La Spezia, dove è
operativo un impianto di trattamento per la produzione di Combustibile da
Rifiuti:
-
Tali
impianti di discarica, avendo adottato sistemi di trattamento conformi alla
DGR 1361 del 16.11.2007 recante le Linee guida
regionali per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento
in discarica, ed alla Circolare
Ministeriale del 2009, necessitano attualmente di un adeguamento strutturale
alle più recenti disposizioni che impongono l’obbligo del pretrattamento tramite
separazione e stabilizzazione della frazione umida, come chiarito dalla
Circolare Ministeriale dell’Agosto 2013.
-
La
Regione ha ripetutamente svolto attività di richiamo e sollecito sui soggetti
degli impianti di discarica circa la necessità di adottare sistemi di trattamento presso le discariche liguri
richiedendo la predisposizione di appositi programmi di intervento
(note Dipartimento Ambiente del
28.1.2014 (PG /2014/17744) e del 21.5.2014 (PG
2014/75991).
-
la
Regione ha provveduto con Dgr 1807 del 27.12.2013 alla adozione del nuovo Piano
regionale di gestione dei rifiuti, successivamente sottoposto a procedura di
Valutazione ambientale strategica, conclusa con parere positivo (Dgr n.910 del
18.7.2014) ed attualmente in fase di approvazione.
-
Il
Piano regionale prevede il superamento del sistema gestionale basato sulle
discariche e la realizzazione, nell’arco del suo periodo di vigenza, di impianti di trattamento del rifiuto
finalizzati al recupero di materia e di energia, minimizzando lo smaltimento
delle frazioni residuali;
-
Gli
interventi impiantistici necessari a conseguire l’adeguamento alle disposizioni
nazionali sono in alcuni casi già in fase autorizzativa, mentre, in altri
casi, si trovano attualmente in fase di
programmazione, e la loro realizzazione è prevista in un arco temporale compreso
fra i sei ed i dodici mesi.
-
Data
l’indisponibilità, sul territorio regionale, di impianti di trattamento verso i
quali convogliare il fabbisogno complessivo di rifiuti, al fine di garantire gli
attuali livelli di servizio, nelle more della realizzazione degli
interventi, a partire dal mese di Maggio 2014 con note della Regione Liguria inviate alle
Regioni Lombardia, Emilia, Toscana e
Piemonte, in qualità di capofila del Coordinamento Ambiente della Conferenza
Stato Regioni, anche a seguito di una prima richiesta collegata alla situazione
contingente della discarica genovese di Scarpino, è stata richiesta la
disponibilità a sottoscrivere accordi
interregionali per l’assorbimento del fabbisogno ligure;
-
La
Regione Piemonte, sulla base di una
Intesa interregionale sottoscritta nel 2003 (Dgr. N.298/2003), ha
manifestato disponibilità, con nota del proprio Presidente (prot
.7406/SB0100/PRE dell’11.6.2014), al temporaneo conferimento di rifiuti
provenienti dalla regione Liguria presso impianti aventi adeguata capienza.
-
La
richiesta inviata alla altre Regioni ha avuto invece, fino ad oggi, esito
negativo.
-
In
base ai contatti successivamente intercorsi con le Autorità competenti al fine
di definire fabbisogni e disponibilità puntuali, la Regione Piemonte con
nota inviata per le vie brevi in data
16.10.2014 ha manifestato una disponibilità a recepire presso propri impianti in
provincia di Torino (TRM) , Cuneo (A2A e AMA) e Biella (Asrab) un quantitativo massimo quantificato fra
le 35.500 e le 40.500 tonnellate a
tutto il 2014.
-
A
seguito della successiva nota del Presidente della Regione Liguria prot. n.
PG/2014/196416 rivolta a valutare una
eventuale ulteriore disponibilità, è stato confermato il quantitativo di 40.500
tonnellate a tutto il 2014.
-
Una
disponibilità a ricevere fino a 2500 tonnellate/mese è stata manifestata da Acam
gestore dell’impianto di produzione Cdr di Saliceti
CONSIDERATO
CHE
:
-
Le
disponibilità manifestate risultano complessivamente pari a 43.000
tonnellate per i mesi di Novembre e Dicembre 2014, a fronte di un
fabbisogno di gestione dei rifiuti indifferenziati della provincia di Genova,
stimato in circa 44.000 tonnellate
;
-
Con
note del Presidente della Regione Liguria del 14.10.2014 Prot PG /2014 194391 –
194376 e 194394 è stata nuovamente richiesta alle Regioni Emilia Romagna,
Toscana e Lombardia una collaborazione per il superamento dell’emergenza rifiuti
in Liguria;
RITENUTO pertanto
opportuno:
-
Destinare
le disponibilità degli impianti piemontesi al fabbisogno immediato dei Comuni
della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti urbani presso la discarica di Scarpino,
tenuto conto dell’imminente esaurimento delle volumetrie autorizzate con
Provv. Dir n.712 del 7.2.2011 e
della prossima cessazione dei conferimenti;
-
sopperire
al fabbisogno residuale a tutto il 2014 dei Comuni della provincia di Genova che
attualmente conferiscono i propri rifiuti
urbani presso la discarica di Scarpino, nonché dei Comuni della provincia
di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti urbani presso la discarica di Birra, prossima
alla cessazione dei conferimenti per effetto dello scadere dell’Autorizzazione
integrata ambientale rilasciata con Provv. Dir Provincia Genova n. 3407 del
9.6.2009 , con eventuali disponibilità che vengano manifestate dalle Regioni
limitrofe nuovamente consultate per la soluzione dell’emergenza rifiuti con le
citate note del Presidente della Regione Liguria;
RITENUTO di :
-
concedere
il nulla osta alle operazioni di conferimento dei Comuni della provincia di
Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti urbani presso la discarica di Scarpino in
impianti siti in regione Piemonte in attuazione e con le modalità previste
dall’Intesa interregionale approvata con Dgr. N.298/2003, nei limiti di 40500
tonnellate a tutto il 2014 ;
-
prevedere
che Amiu gestore del ciclo dei rifiuti urbani del Comune di Genova e gestore
della discarica di Scarpino, garantisca il coordinamento logistico delle
operazioni di conferimento presso gli impianti piemontesi e gli opportuni
collegamenti fra questi ultimi ed i Comuni liguri
conferitori;
-
prevedere
che mensilmente Amiu produca alla Regione ed alla Provincia di Genova un report
indicante i conferimenti di rifiuti effettuati in impianti piemontesi con
dettaglio dei quantitativi per specifici impianti;
RITENUTO altresì opportuno
-
Valutare, in parallelo alle operazioni di
conferimento interregionale, il possibile
utilizzo degli impianti di discarica liguri aventi autorizzazione AIA in
corso di validità rilasciata in conformità alle linee guida regionali approvate
con DGR n.1361/2007, con volumetrie di
abbancamento a disposizione, che abbiano
presentato alla Regione ed alla Provincia un programma di adeguamento ai
disposti della Circolare ministeriale 2013;
-
Provvedere,
con separato provvedimento, all’aggiornamento delle linee guida regionali sulle attività di
trattamento approvate con DGR n.1361/2007;
-
Prevedere
che, nei casi in cui, in base alle risultanze delle Conferenze provinciali
convocate per la valutazione dei programmi di adeguamento, risulti necessario un
periodo di tempo determinato per la realizzazione degli stessi, la gestione
degli impianti in tale periodo venga disciplinata con provvedimenti della
Provincia, i quali individueranno misure e modalità gestionali di immediata
applicazione, volte a garantire il minore impatto ambientale delle attività di
smaltimento;
-
Accompagnare
lo svolgimento delle azioni sopra indicate con un’opera di sensibilizzazione
svolta da tutti gli enti competenti, affinchè i Comuni attivino urgentemente
misure rivolte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni
riciclabili ed in particolare la frazione organica da destinare a specifici
impianti di trattamento diversi dalle discariche, in considerazione del
contributo significativo che tali misure
possono fornire alla riduzione del quantitativo avviato a
discarica;
RITENUTO
necessario rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione delle soluzioni
occorrenti per coprire il fabbisogno di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015;
DATO ATTO
che
il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da
parte del funzionario competente;
SU
PROPOSTA dell’Assessore alle
Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle
acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti
locali
DELIBERA
-
di
destinare le disponibilità manifestate dagli impianti piemontesi in attuazione
dell’Intesa interregionale approvata con Dgr. N.298/2003, pari a 40.500
tonnellate, al fabbisogno immediato dei Comuni della provincia di Genova che
attualmente conferiscono i propri rifiuti
urbani presso la discarica di Scarpino, tenuto conto dell’imminente
esaurimento delle volumetrie autorizzate
con Provv. Dir n.712 del
7.2.2011 e della prossima cessazione dei
conferimenti;
-
di
sopperire al fabbisogno residuale a tutto il 2014 dei Comuni della provincia di
Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti urbani presso la discarica di Scarpino,
nonché dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i
propri rifiuti urbani presso la
discarica di Birra, prossima alla cessazione dei conferimenti per effetto dello
scadere dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provv. Dir
Provincia Genova n. 3407 del 9.6.2009,
con eventuali disponibilità che vengano manifestate dalle Regioni
limitrofe nuovamente consultate per la soluzione dell’emergenza rifiuti con le
citate note del Presidente della Regione Liguria del 14
.10.2014;
-
di
concedere il nulla osta alle operazioni di conferimento dei Comuni della
provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti urbani presso la discarica di Scarpino in
impianti siti in regione Piemonte in attuazione e con le modalità previste
dall’Intesa interregionale approvata con Dgr. N.298/2003, nei limiti di 40500
tonnellate a tutto il 2014;
-
di
prevedere che Amiu gestore del ciclo dei rifiuti urbani del Comune di Genova e
gestore della discarica di Scarpino, garantisca il coordinamento logistico delle
operazioni di conferimento presso gli impianti piemontesi e gli opportuni
collegamenti fra questi ultimi ed i Comuni liguri conferitori producendo
mensilmente produca alla Regione ed alla Provincia di Genova un report indicante
i conferimenti di rifiuti effettuati in impianti piemontesi con dettaglio dei
quantitativi per specifici impianti;
-
di
valutare, in parallelo alle operazioni di conferimento interregionale, il
possibile utilizzo degli impianti di
discarica aventi autorizzazione AIA in corso di validità rilasciata in
conformità alle linee guida regionali approvate con DGR n.1361/2007 con volumetrie di abbancamento a
disposizione, che abbiano presentato alla Regione ed alla Provincia un
programma di adeguamento ai disposti della Circolare ministeriale 2013;
-
di
provvedere, con separato provvedimento, all’aggiornamento delle linee guida regionali sulle attività di
trattamento approvate con DGR n.1361/2007;
-
di
prevedere che, nei casi in cui, in base alle risultanze delle Conferenze
provinciali convocate per la valutazione dei programmi di adeguamento, risulti
necessario un periodo di tempo determinato per la realizzazione degli stessi, la
gestione degli impianti in tale periodo venga disciplinata con provvedimenti
della Provincia, i quali individueranno
misure e modalità gestionali di immediata applicazione, volte a garantire il
minore impatto ambientale delle attività di smaltimento;
- di individuare, a
titolo ricognitivo, gli impianti ricompresi nella procedura sopra
richiamata:
Collette
Ozotto- al servizio dei Comuni della provincia di
Imperia
Boscaccio
- al servizio dei Comuni della provincia di Savona con l’eccezione di
Celle ligure, Varazze, Albisola Superiore e Albisola Marina, e del Comune di
Sestri Levante
Ramognina – al servizio dei Comuni di Celle
ligure, Varazze, Albisola Superiore e Albisola Marina, Arenzano e
Cogoleto
Rio
Marsiglia – al
servizio dei Comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Carasco, Casarza, Cicagna,
Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi,
Moneglia, Neirone, Orero, Pieve Ligure, San Colombano, Sori, Tribogna,
Uscio.
Malsapello – al servizio dei Comuni di
S. Stefano d’Aveto, Rezzoaglio, Ne, Mezzanego, Borzonasca
-
di
accompagnare lo svolgimento delle azioni sopra indicate con un’opera di
sensibilizzazione svolta da tutti gli enti competenti, affinchè i Comuni
attivino urgentemente misure rivolte ad incrementare la raccolta differenziata
delle frazioni riciclabili ed in particolare la frazione organica da destinare a
specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche, in considerazione
del contributo significativo che tali
misure possono fornire alla riduzione del quantitativo avviato a discarica
;
- di rinviare a
successivi provvedimenti l’individuazione delle soluzioni occorrenti per coprire
il fabbisogno di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015.
Avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello
stesso.
|
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D.G.R. N. 1293 DEL 21/10/2014
Testo | 1293 | 2014 | Integrazione Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003. | DELIBERAZIONE | 21/10/2014 | Data di pubblicazione su web 05/11/2014 |
Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti - Settore Responsabile del Procedimento: Baroni Andrea |
Paita Raffaella |
Smaltimento rifiuti |
RICHIAMATI:
·
il d.lgs.152/2006
“Norme in materia ambientale”;
·
il d.lgs. 36/2003
“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, con
il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in
materia di discariche di rifiuti;
·
la
Circolare del Ministro dell’Ambiente U
prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009;
·
il d.m. 27.9.2010,
“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, di attuazione della
Direttiva comunitaria 1999/31/CE” e ss.mm.ii.;
·
la l.r.
18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, ed in particolare l’art.23 che assegna alla
competenza della Regione l’adozione di direttive procedurali e tecniche per
l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l’attività di
controllo;
·
la D.G.R.
n. 1361 del 16.11.2007 ad oggetto “Linee guida per
le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica.
D.Lgs. 36/2003”;
·
la
Circolare del Ministro dell’Ambiente
prot. n. 0042442 /GAB del 6.8. 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della
circolare del Ministro dell’Ambiente U
prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009”;
CONSIDERATO
CHE:
-
a fronte della
disposizione dell’art.7 del D.Lgs.36/2003 che prevede, con alcune deroghe,
l’obbligo di trattamento al conferimento in discarica dei rifiuti, con la
D.G.R.1361/2007 venivano indicati, a
titolo esemplificativo e non esaustivo,
i sistemi di trattamento dei rifiuti
indifferenziati destinati a smaltimento in discarica, da adottare nelle
more della attuazione degli interventi impiantistici previsti nei vigenti Piani provinciali di
gestione dei rifiuti e presi in considerazione
nel “Programma regionale per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, approvato dalla
Giunta Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004;
-
la medesima Dgr
1361/2007 definiva, quale parametro rivolto a rappresentare l’efficacia dei
sistemi di trattamento applicati e la stabilizzazione della componente organica
del rifiuto, l’Indice respirometrico dinamico IRD, adottato anche da APAT (ora
ISPRA) nello studio del 2007 “Caratterizzazione chimico-fisica del
biostabilizzato proveniente da impianti di trattamento meccanico-biologico dei
rifiuti”, assumendo, in analogia con quanto stabilito da altre Regioni, che
dovesse considerasi “stabilizzato” il rifiuto sottoposto a trattamento,
avete un IRD a livelli inferiori a 1.000 mg O2/kg
SV*h;
-
in particolare la
verifica dei valori di IRD poteva considerarsi elemento essenziale per la
valutazione dei sistemi di trattamento elencati nella D.G.R. 1361/2007, quali
processi “da attuarsi in via sperimentale” come indicato nell’Allegato 1 alla
medesima deliberazione;
-
la Circolare
del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009, intervenuta
successivamente alla deliberazione regionale, aveva specificato, fra l’altro,
termini e modalità delle operazioni di trattamento dei rifiuti, prevedendo, in
presenza di un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei
rifiuti urbani, nel caso in cui la capacità impiantistica di trattamento
meccanico biologico non risultasse sufficiente a coprire il fabbisogno, in via
del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione
dell’impiantistica di Piano, la
possibilità di conferire in discarica i rifiuti urbani previo trattamento in
impianti di trito vagliatura;
PRESO ATTO
CHE:
-
successivamente alla
approvazione della Dgr.1361/2007, gli
impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti in Liguria hanno
adottato processi di trattamento in linea con le previsioni delle linee guida
regionali e specificati, per quanto riguarda le
modalità operative, nei relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati
dalle Province;
TENUTO CONTO
CHE:
-
nel mese di Agosto
2013 è intervenuta la nuova Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n.
0042442 /GAB del 6.8. 2013, che, stabilendo il termine dell’efficacia della
precedente Circolare U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009, ha precisato, a
seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea, nell’ambito della procedura di infrazione n.2011/4021
circa i contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono
osservare, che la trito vagliatura,
pur rappresentando un miglioramento
della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa da sola l’obbligo di
trattamento previsto dall’art.6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, e ripreso
dall’art.7 del D.Lgs.36/2003, e che tale obbligo deve necessariamente includere
un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione
della frazione organica;
-
la Circolare 2013 ha
esplicitato, per quanto concerne la
natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al
trattamento, che le disposizioni della
direttiva discariche 1999/31/Ce e del Dlgs 36/2003 (artt. 5 e 7) come
interpretate dalla Commissione europea evidenziano che la sola raccolta
differenziata spinta, come definita dalla Circolare del 2009, non è di per se
idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti
indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi
progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in
discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il
trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le
ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è
indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa
vigente;
-
la Circolare, infine,
ha invitato le Regioni e Province autonome ad adottare le iniziative necessarie,
in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla
gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle
norme comunitarie;
PRESO ATTO
CHE:
-
in sede di
coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza
delle Regioni è stato approfondito il contenuto della Circolare ministeriale del
6.8.2013 in relazione ai sistemi gestionali ed ai contenuti delle pianificazioni
regionali in essere;
-
in particolare è
stato concordato, fra le Regioni ed il
Ministero dell’Ambiente, che la deroga all’ obbligo di trattamento
disciplinata dall’art.7 c.1 del D.Lgs.36/2003 si deve riferire solo a quei
territori in cui, oltre al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
nazionale sulla raccolta differenziata, sugli obiettivi di riciclaggio e
recupero e sulla riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB), siano state
attivate modalità idonee ed efficaci per l’intercettazione del rifiuto organico
di cucine e mense e del rifiuto verde, tali da ottenere un rifiuto residuo che
non provochi ripercussioni negative sull’ambiente e rischi per la salute
umana;
-
è stato ribadito che
la deroga all’obbligo di trattamento deve essere individuata in modo specifico e
caso per caso da parte delle Amministrazioni competenti e che occorre trovare
dei parametri di tipo chimico fisico che diano evidenza oggettiva che il rifiuto
non abbia ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana, oltre a
riservare una particolare attenzione ai rifiuti pericolosi presenti nel rifiuto
indifferenziato;
-
Il coordinamento
tecnico interregionale si è impegnato a
predisporre le linee guida per l’utilizzo della deroga di cui all’art. 7 c.1 del
D.Lgs. 36/06, da utilizzare nelle programmazioni regionali dei rifiuti urbani,
tramite le quali saranno specificate le condizioni da rispettare, ed in particolare:
§ il rispetto della
normativa per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti,
§ il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa su RD e RUB,
§ l’intercettazione
della frazione putrescibile contenuta nel rifiuto,
§ intercettazione dei
rifiuti pericolosi contenuti nei rifiuti,
§ fattibilità economica
e validità tecnica del trattamento di un rifiuto residuo proveniente da
territori con forte intercettazione di organico,
§ Indice di
Respirazione e/o analisi merceologica.
CONSIDERATO che il Piano
regionale di gestione dei rifiuti, adottato con D.G.R. n.1801 del 27.12.2013 ai
sensi dell’art.199 del D.Lgs.152/2006, e sottoposto a Valutazione ambientale
strategica con esito positivo come da Dgr 910 del
18.07.2014:
-
individua, fra i
propri obiettivi, la riduzione alla fonte del rifiuto, con particolare
riferimento alla frazione umida domestica, la raccolta differenziata ed il
riciclaggio della frazione organica per la produzione di compost di
qualità;
-
prevede un assetto impiantistico basato su sistemi di
trattamento anaerobico del rifiuto organico domestico e sistemi di trattamento
meccanico biologico del residuo indifferenziato, la cui realizzazione si
configura in linea con il disposto della Circolare ministeriale del 6.8.2013, e
prevede la progressiva riduzione dello smaltimento tramite
discarica;
-
conferma la scelta di
realizzare alcuni interventi già in fase di studio o progettazione sul
territorio ligure, finalizzati al
trattamento del rifiuto indifferenziato residuo a valle delle raccolte
differenziate, nell’ottica del recupero di materia ed energia, che
prevedono lo smaltimento in discarica,
successivo alle attività di trattamento,
del solo rifiuto inerte di
scarto;
CONSIDERATO
CHE:
-
il Piano regionale,
una volta approvato in via definitiva, sostituirà il precedente documento
regionale approvato con Dcr n.17/2000, nonché ai sensi della Legge regionale n. 38/2009, i documenti
di pianificazione provinciale attualmente vigenti.
Fino alla attuazione
delle previsioni del Piano regionale, il sistema gestionale ligure, basato, in
parte maggioritaria, su impianti di smaltimento
a discarica deve comunque essere sottoposto ad un complessivo processo di
adeguamento al fine di conseguire la conformità ai disposti della Circolare
ministeriale dell’agosto 2013, ed alle sopra richiamate indicazioni tecniche
conseguenti, tramite l’introduzione di processi di trattamento che prevedano
almeno una adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la
stabilizzazione della frazione organica.
L’attuazione di tali
interventi di adeguamento risulta necessaria al fine di mantenere
l’autosufficienza regionale del fabbisogno di gestione dei rifiuti urbani, nel
periodo transitorio definito dal Piano regionale, in funzione della tempistica
necessaria per la realizzazione degli impianti
pianificati.
RITENUTO opportuno
individuare, ai fini sopra richiamati, le caratteristiche e gli outputs dei
processi di trattamento cui verranno sottoposti i rifiuti, nell’ottica di conseguire il rispetto di parametri
ambientali determinati;
RITENUTO pertanto necessario,
nelle more della approvazione definitiva del Piano regionale, e della
realizzazione dell’impiantistica ivi prevista entro la tempistica indicata, integrare il contenuto delle “Linee guida per
le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica”
approvate con D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007, ai fini di disciplinare, tramite
indicazione dei parametri ambientali indispensabili, il risultato dei processi
di trattamento sul rifiuto urbano indifferenziato, al fine di conseguire la conformità ai
disposti della Circolare ministeriale dell’agosto 2013 e delle indicazioni
tecniche conseguenti;
RITENUTO opportuno integrare
i sistemi di trattamento previsti dalla
D.G.R.1361/2007 tabella 1, ai punti A1 e A2 con le seguenti fasi:
-
selezione frazioni
riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato (principalmente plastica,
metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici) e di eventuali
rifiuti pericolosi.
-
separazione della
frazione umida da quella secca e suo trattamento tramite sistemi di
stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di biossidazione accelerata
in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno
protetto dagli agenti atmosferici. Deve essere altresì prevista una gestione
puntuale degli impatti derivanti (percolato ed emissioni odorigene) che non
devono gravare sul corpo di discarica; qualora si utilizzino impianti in
discarica (depuratori percolato, ecc…) dovrà essere dimostrato che detti
impianti siano in grado di trattare anche tali effluenti. La fase di maturazione
lenta, in considerazione degli importanti spazi occupati, potrà avvenire in aree
impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e e raccolta dalle acque reflue
di processo e coperte dagli agenti atmosferici
Il rifiuto in uscita
dagli impianti di trattamento sarà costituito da:
-
19.12.01, 19.12.02,
19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni
valorizzabili da inviare a impianti di recupero
-
19.12.06* e 19.12.11*
– rifiuti prodotti dall’intercettazione dei rifiuti pericolosi
-
19.12.12 – scarto non
più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore
trattamento
-
19.05.03 – frazione
umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico)
-
19.05.01 – parte di
rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento
aerobico)
-
19.06.04 - frazione
umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento
anaerobico);
I rifiuti derivanti
dai sistemi di trattamento per essere conferiti in discarica dovranno rispettare
i criteri di ammissibilità in discarica previsti dal DM 27/09/2010 ed in
particolare dall’art. 6 commi 3 e 5 ed avere i seguenti requisiti:
- la frazione secca, sovvallo, dovrà presentare
un contenuto massimo di frazione biodegradabile del 15%.
Le tempistiche per il
raggiungimento di tale obiettivo, in funzione della composizione merceologica
del rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, dell’efficienza
dell’impianto di selezione secco/umido e delle caratteristiche tecnico
gestionali della discarica di destino, sono contemplate nel provvedimento
autorizzativo.
In ragione della
percentuale di frazione biodegradabile presente nel sovvallo, in fase di
autorizzazione, potrà essere necessaria un’ulteriore fase di
trattamento.
-
la frazione umida
stabilizzata dovrà presentare un IRD <
1.000 mg O2/kg SV*h.
L’accertamento dei
parametri dovrà avvenire tramite le seguenti modalità:
·
IRD
-
Occorre eseguire una
misura dell’Indice respirometrico dinamico reale IRD sul rifiuto stabilizzato
secondo le modalità indicate da Apat
(oggi Ispra) nello studio APAT-ARPA-CIC
“Caratterizzazione chimico-fisica del biostabilizzato proveniente da impianti di
trattamento meccanico biologico dei rifiuti”, ed in conformità alla norma
(UNI/TS 11184/2006) “Rifiuti e combustibili ricavati da rifiuti - Determinazione
della stabilità biologica mediante l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD)”
-
Al fine di rendere i
risultati confrontabili occorre normalizzare le condizioni di esecuzione delle
misure. Le modalità di campionamento
dovranno consentire il prelievo di un campione rappresentativo in relazione alla
pezzatura del materiale in cumulo.
-
E’ necessario
integrare i sistemi di controllo presenti negli impianti con sonde per il rilevamento di Temperatura e
Ossigeno/Anidride Carbonica in continuo;
-
Occorre eseguire, con
cadenza settimanale, misure di Umidità Relativa, pH. L’andamento dei
valori rilevati deve essere comunicato ogni tre mesi alla Provincia e, trascorsi
i primi sei mesi di applicazione delle modalità indicate, verranno definiti i
parametri-obiettivo del processo di stabilizzazione che, integrati nei
provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Province, costituiranno il riferimento per le attività
di controllo sull’esercizio dell’impianto da parte delle Autorità
competenti.
In ogni caso,
nell’ipotesi di rilevamento di valori non conformi a quelli definiti quali
parametri obiettivo, dovrà essere fornita immediata comunicazione alla Provincia
e ad Arpal;
·
Analisi
merceologiche
Ai fini di
determinare la composizione rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento,
devono essere eseguite almeno quattro campagne di analisi merceologiche
all’anno, una per ciascuna stagione, secondo le metodiche previste in base ai
seguenti riferimenti per quanto applicabili:
-
UNI 10802:2013
“Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli
eluati”
-
Manuale ANPA RTI CTN
RIF 1/200 Analisi merceologica dei rifiuti urbani
Devono essere
eseguite campagne supplementari, rispetto alle quattro annuali, in ogni caso di
variazioni significative del bacino di provenienza (superiori al 25% della
popolazione precedentemente interessata);
Il rispetto dei
limiti fissati dovrà essere accertato mediante analisi eseguite da laboratorio,
secondo le modalità imposte dalla norma ISO 17025, con sistema di qualità
verificato da organismo terzo indipendente.
RITENUTO opportuno stabilire
che, sotto il profilo delle procedure amministrative e gestionali
interessate:
-
le frazioni di rifiuto in uscita dagli impianti di
trattamento vengano classificate con
codice CER classe 19, ma, qualora
inviate a smaltimento in impianti di discarica,
restino sottoposte, in considerazione della loro provenienza e della
valenza transitoria dei sistemi di trattamento
applicati, al regime giuridico e fiscale proprio dei rifiuti urbani:
pertanto sia sotto il profilo fiscale (ecotassa) che in ordine alla circolazione
del rifiuto (autosufficienza) si applicheranno
le disposizioni normative nazionali e regionali riguardanti i rifiuti
urbani;
RITENUTO opportuno eliminare dalla tabella della DGR 1361/2007,
relativa ai sistemi di trattamento, i sistemi contrassegnati dalle lettere B2 e
B3.
VISTE
le
osservazioni formulate dalle Province liguri e dall’ARPAL;
DATO ATTO
che
il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da
parte del funzionario competente;
SU
PROPOSTA dell’Assessore alle
Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle
acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti
locali
DELIBERA
-
di integrare come
segue il contenuto delle Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti
preliminari al conferimento in discarica approvate con D.G.R. n. 1361 del
16.11.2007, alla luce della operatività della Circolare ministeriale del
6.8.2013 al fine di disciplinare, tramite indicazione dei parametri ambientali
indispensabili, il risultato dei processi di trattamento sul rifiuto urbano
indifferenziato, da attivare nelle more della approvazione definitiva del Piano
regionale, e della realizzazione dell’impiantistica ivi prevista entro la
tempistica indicata, al fine di conseguire la conformità ai disposti della
Circolare ministeriale dell’agosto 2013 e delle indicazioni tecniche
conseguenti.
I sistemi di
trattamento previsti dalla
D.G.R.1361/2007 tabella 1, ai punti A1 e A2 devono prevedere le
seguenti fasi:
-
selezione frazioni
riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato (principalmente plastica,
metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici) e di eventuali
rifiuti pericolosi.
-
separazione della
frazione umida da quella secca e suo trattamento tramite sistemi di
stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di biossidazione accelerata
in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno
protetto dagli agenti atmosferici. Deve essere altresì prevista una gestione
puntuale degli impatti derivanti (percolato ed emissioni odorigene) che non
devono gravare sul corpo di discarica; qualora si utilizzino impianti in
discarica (depuratori percolato, ecc…) dovrà essere dimostrato che detti
impianti siano in grado di trattare anche tali effluenti. La fase di maturazione
lenta, in considerazione degli importanti spazi occupati, potrà avvenire in aree
impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e e raccolta dalle acque reflue
di processo e coperte dagli agenti atmosferici
Il rifiuto in uscita
dagli impianti di trattamento sarà costituito da:
-
19.12.01, 19.12.02,
19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni
valorizzabili da inviare a impianti di recupero
-
19.12.06* e 19.12.11*
– rifiuti prodotti dall’intercettazione dei rifiuti pericolosi
-
19.12.12 – scarto non
più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore
trattamento
-
19.05.03 – frazione
umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico)
-
19.05.01 – parte di
rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento
aerobico)
-
19.06.04 - frazione
umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento
anaerobico);
I rifiuti derivanti
dai sistemi di trattamento per essere conferiti in discarica dovranno rispettare
i criteri di ammissibilità in discarica previsti dal DM 27/09/2010 ed in
particolare dall’art. 6 commi 3 e 5 ed avere i seguenti requisiti:
- la frazione secca, sovvallo, dovrà presentare
un contenuto massimo di frazione biodegradabile del 15%.
Le tempistiche per il
raggiungimento di tale obiettivo, in funzione della composizione merceologica
del rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, dell’efficienza
dell’impianto di selezione secco/umido e delle caratteristiche tecnico
gestionali della discarica di destino, sono contemplate nel provvedimento
autorizzativo.
In ragione della
percentuale di frazione biodegradabile presente nel sovvallo, in fase di
autorizzazione, potrà essere necessaria un’ulteriore fase di
trattamento.
-
la frazione umida
stabilizzata dovrà presentare un IRD <
1.000 mg O2/kg SV*h.
L’accertamento dei
parametri dovrà avvenire tramite le seguenti modalità:
·
IRD
-
Occorre eseguire una
misura dell’Indice respirometrico dinamico reale IRD sul rifiuto stabilizzato
secondo le modalità indicate da Apat
(oggi Ispra) nello studio APAT-ARPA-CIC
“Caratterizzazione chimico-fisica del biostabilizzato proveniente da impianti di
trattamento meccanico biologico dei rifiuti”, ed in conformità alla norma
(UNI/TS 11184/2006) “Rifiuti e combustibili ricavati da rifiuti - Determinazione
della stabilità biologica mediante l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD)”
-
Al fine di rendere i
risultati confrontabili occorre normalizzare le condizioni di esecuzione delle
misure. Le modalità di campionamento
dovranno consentire il prelievo di un campione rappresentativo in relazione alla
pezzatura del materiale in cumulo.
-
E’ necessario
integrare i sistemi di controllo presenti negli impianti con sonde per il rilevamento di Temperatura e
Ossigeno/Anidride Carbonica in continuo;
-
Occorre eseguire, con
cadenza settimanale, misure di Umidità Relativa, pH. L’andamento dei
valori rilevati deve essere comunicato ogni tre mesi alla Provincia e, trascorsi
i primi sei mesi di applicazione delle modalità indicate, verranno definiti i
parametri-obiettivo del processo di stabilizzazione che, integrati nei
provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Province, costituiranno il riferimento per le attività
di controllo sull’esercizio dell’impianto da parte delle Autorità
competenti.
In ogni caso,
nell’ipotesi di rilevamento di valori non conformi a quelli definiti quali
parametri obiettivo, dovrà essere fornita immediata comunicazione alla Provincia
e ad Arpal;
·
Analisi
merceologiche
Ai fini di
determinare la composizione rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento,
devono essere eseguite almeno quattro campagne di analisi merceologiche
all’anno, una per ciascuna stagione, secondo le metodiche previste in base ai
seguenti riferimenti per quanto applicabili:
-
UNI 10802:2013
“Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli
eluati”
-
Manuale ANPA RTI CTN
RIF 1/200 Analisi merceologica dei rifiuti urbani
Devono essere
eseguite campagne supplementari, rispetto alle quattro annuali, in ogni caso di
variazioni significative del bacino di provenienza (superiori al 25% della
popolazione precedentemente interessata);
Il rispetto dei
limiti fissati dovrà essere accertato mediante analisi eseguite da laboratorio,
secondo le modalità imposte dalla norma ISO 17025, con sistema di qualità
verificato da organismo terzo indipendente.
Di stabilire che,
sotto il profilo delle procedure amministrative e gestionali
interessate:
-
le frazioni di rifiuto in uscita dagli impianti di
trattamento vengano classificate con
codice CER classe 19, ma, qualora
inviate a smaltimento in impianti di discarica,
restino sottoposte, in considerazione della loro provenienza e della
valenza transitoria dei sistemi di trattamento
applicati, al regime giuridico e fiscale proprio dei rifiuti urbani:
pertanto sia sotto il profilo fiscale (ecotassa) che in ordine alla circolazione
del rifiuto (autosufficienza) si applicheranno
le disposizioni normative nazionali e regionali riguardanti i rifiuti
urbani;
Di eliminare dalla
tabella della DGR 1361/2007, relativa ai sistemi di trattamento, i sistemi
contrassegnati dalle lettere B2 e B3.
Avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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