PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE
PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

lunedì 30 gennaio 2012

DELIBERA REGIONALE VARIANTE AL PIANO DI PARCO MONTEMARCELLO

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell’adunanza del 3 agosto 2010
Seduta pubblica Sessione II ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 39

Presidente Rosario Monteleone
Consiglieri Segretari Francesco Bruzzone e Giacomo Conti

O.d.g. n. 121
Deliberazione n. 17
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PIANO DEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, in particolare:

l’articolo 16, che individua nel piano del Parco e nel piano pluriennale socio-economico gli strumenti di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette;

gli articoli 17, 18, 20 nei quali sono indicati i contenuti fondamentali del piano del Parco e le relative procedure di approvazione e di revisione, prevedendo a tal fine che detto piano sia approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa sulla base di una proposta della Giunta regionale;
Vista altresì la legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modifiche e integrazioni, che all’articolo 2 ha affidato al Comitato tecnico regionale per il territorio, in adunanza generale, il compito di esprimere il parere sui piani delle aree protette per la formulazione della proposta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa sopra richiamata;
Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 3-4 agosto 2001 con la quale è stato approvato il vigente piano del Parco di Montemarcello Magra;
Rilevato che: 1

il vigente piano del Parco di Montemarcello Magra indica, quale obiettivo strategico da conseguire, il riordino generale degli approdi e delle infrastrutture a servizio della nautica da diporto collocati lungo le sponde del fiume Magra;

che detto piano prevede, in particolare, fra le opere volte a conseguire tale obiettivo, la realizzazione di un “Polo nautico” collocato nella sponda sinistra in località Fiumaretta in Comune di Ameglia, ed interessante le due seguenti zone di piano:

“componente 1/21”, appartenente al parco naturale e classificata come “Area di sviluppo degli impianti e delle attrezzature per la nautica (AS-sf4)” di cui all’articolo 68 delle “Norme del piano”;

“componente 1/20”, limitrofa alla precedente e separata dalla strada provinciale di Bocca di Magra, esterna al parco naturale e classificata come “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (AC-sf4)” di cui all’articolo 69 delle “Norme del piano”;

il “Polo nautico”, come delineato nell’articolo 83 delle “Norme del piano”, prevede la formazione di una darsena capace di ospitare fino ad un massimo di n. 831 “PE12 - posti barca equivalenti”, secondo lo standard del vigente Piano territoriale della Costa, e la realizzazione delle strutture di servizio a corredo di tale approdo;

l’articolo 83, comma 4, delle “Norme del piano” limita la possibilità di trasformazione da terra ad acqua alla sola componente 1/21;

la società “Marinella spa” in data 3 agosto 2004 ha presentato, per l’approvazione mediante procedimento concertativo, un progetto complessivo riguardante la valorizzazione delle aree di proprietà comprese fra le località Fiumaretta e Marinella del Comune di Ameglia, progetto di cui era parte anche la realizzazione del “Polo nautico” sopra richiamato;

al termine di un lungo e complesso iter istruttorio, in data 4 aprile 2007 i soggetti partecipanti alla Conferenza dei servizi - Regione Liguria, Provincia della Spezia, Ente parco, Comuni di Ameglia e Sarzana, Società “Marinella Spa” – hanno concluso la fase preliminare con la sottoscrizione di un documento nel quale si esprime una prima condivisione di massima del progetto, così come rielaborato dalla società proponente (Masterplan 2007), e si individuano gli adempimenti a carico della medesima proponente, nonché l’iter procedurale per dare avvio ad un accordo di pianificazione;

in particolare, la Regione Liguria e l’Ente parco hanno espresso il proprio, condizionato, assenso alla sottoscrizione del citato documento rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007 n. 352 e con deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 13 del 29 marzo 2007;

che lo stesso Ente parco, in tale occasione, si impegnava ad adottare alcuni adeguamenti alla normativa del proprio piano, in modo da non escludere a priori alcune soluzioni prefigurate nel Masterplan 2007 risultate in contrasto con il piano del parco vigente;
Viste:
la deliberazione del Consiglio dell’Ente parco di Montemarcello Magra n. 37 del 12 luglio 2007 con la quale, in attuazione degli impegni sopra ricordati, è stata adottata, ai sensi dell’articolo 18 2
della l.r. 12/1995 e successive modificazioni, una proposta di modifica degli articoli 69 e 83 delle norme tecniche di attuazione del piano del Parco, riguardanti la normativa applicabile alla Componente 1/20 del “Polo Nautico” di Fiumaretta;
la deliberazione del medesimo Consiglio n. 56 del 28 novembre 2007 con la quale, a conclusione del previsto iter di pubblicazione, l’Ente parco esprime il proprio parere in merito alle osservazioni pervenute e dispone la trasmissione degli atti alla Regione per l’approvazione della variante al piano così adottata;
la documentazione relativa alla variante pervenuta in allegato alla nota dell’Ente parco del 10 dicembre 2007, documentazione consistente nelle deliberazioni del Consiglio del parco e della Comunità del parco assunte ai fini dell’adozione della variante, nelle osservazioni presentate all’ente parco e nelle relative controdeduzioni formulate da tale ente;
la specificazione dell’ipotesi progettuale del comparto della “Marina di Fiumaretta” del Masterplan 2007 presentata dalla Società Marinella in data 3 luglio 2009 e la sua successiva integrazione in data 3 ottobre 2009, contenente l’aggiornamento delle analisi compiute su commissione della medesima Società sull’intrusione salina rispetto alla nuova ipotesi progettuale;
la nota del Dipartimento Ambiente del 4 novembre 2009 n. 30194 con la quale:

si comunicano gli esiti di altri studi sull’intrusione salina commissionati dalla stessa Regione Liguria nell’ambito di un Programma di azione locale in collaborazione con il Ministero dell’ambiente;

si precisa che detti studi regionali non risultano ostativi all’ulteriore corso della variante al piano del Parco;

si segnala che la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) dovrà essere avviata in sede di accordo di pianificazione sul complesso degli interventi previsti nel Masterplan successivamente all’approvazione della medesima variante;
Visti inoltre:

il testo della variante normativa, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 1);

il voto 24 novembre 2009 n. 5 del Comitato tecnico regionale per il territorio, in adunanza generale, allegato anch’esso alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

la relazione istruttoria allegata al suddetto voto, predisposta dal Servizio Parchi e Aree Protette, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);
Considerato che:

l’adozione della variante al piano del Parco di Montemarcello Magra di cui alla citata deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n: 37 è avvenuta in conformità alle disposizioni della l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni e dello statuto dell’Ente parco;
3

detta variante consiste in una nuova formulazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 83 delle norme tecniche di attuazione del piano, nonché della modifica della sola rubrica dell’articolo 69;

in particolare, nel comma 4 dell’articolo 83, la disposizione che precluderebbe la trasformazione morfologica da terra ad acqua della componente 1/20 (Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica - AC-sf4) viene così modificata “Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”;

la variante discende dalla necessità di poter prefigurare e di comparare, sulla base di tutti gli approfondimenti necessari, anche scenari ulteriori rispetto a quello delineato nel piano, che al momento della sua concreta traduzione progettuale si è rivelato essere di difficile realizzazione sotto diversi fattori;

la variante non modifica i parametri previsti nelle tabelle 1 e 2 dell’articolo 83 delle norme del piano, ed in particolare quelli relativi al dimensionamento della darsena ed alla sua capacità di ospitare un massimo di n. 831 “posti barca equivalenti”, 100 dei quali destinati alla ricollocazione di posti barca attualmente presenti in ambiti non conformi con il piano del parco;

la variante risulta coerente con l’obiettivo strategico perseguito dal piano del Parco di riorganizzare e riordinare il settore degli approdi e dei servizi in genere della nautica da diporto lungo le rive del fiume Magra, unificati sotto la denominazione di “Parco nautico della Magra”, classificato come porto con funzione turistica da diporto di categoria II - classe III di cui alla legge 84/1994 (porto a rilevanza regionale ed interregionale);

peraltro, come espressamente indicato nella nuova formulazione del comma 4 dell’articolo 83 sopra richiamata, l’eventuale prolungamento di una darsena oltre la strada che separa le Componenti 1/20 e 1/21 resta subordinato al positivo esito rispetto ad altri, determinanti aspetti, quali quelli relativi al piano di bacino, alla tutela del paesaggio, alla tutela della biodiversità in relazione al Sito di interesse comunitario presente nelle aree interessate dal Polo nautico, alla problematica del cuneo salino, per quanto appaiano non ostativi i primi rilievi aggiornati, aspetti che meglio potranno essere approfonditi in sede di valutazione ambientale strategica nella fase di avvio del previsto accordo di pianificazione;
Ritenuto:

di condividere la variante adottata dall’Ente parco per le considerazioni sopra enunciate, ed in particolare perché tale variante è coerente con l’obiettivo strategico del riassetto fluviale perseguito dal piano del Parco e con gli esiti sottoscritti dalla Regione nel citato documento conclusivo della Conferenza preliminare dei Servizi del 4 luglio 2007, ed è compatibile inoltre con i dati aggiornati sull’intrusione salina di cui alla nota del Dipartimento Ambiente sopra richiamata;

di condividere tutte le controdeduzioni puntualmente formulate sulle osservazioni pervenute dal Consiglio dell’Ente parco con deliberazione n. 56 del 28 novembre 2007;
4
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 27 novembre 2009, riassunta ai sensi dell’articolo 82, comma 1 del Regolamento interno, preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 27 luglio 2010;
D E L I B E R A
1.
di approvare per le ragioni indicate in premessa la variante adottata dal Consiglio dell’Ente parco di Montemarcello Magra con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 comportante modifiche alle norme tecniche di attuazione del vigente piano del Parco di Montemarcello Magra, modifiche riportate nell’allegato 1 parte integrante e necessaria della presente deliberazione ;
2.
di dare atto che la documentazione della variante normativa del piano del Parco naturale regionale di Montemarcello, come sopra approvata, debitamente vistata dal Dirigente del Servizio Parchi e Aree Protette ed allegata alla preente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, è costituita da:

ALLEGATO 1: modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano del Parco di Montemarcello Magra;

ALLEGATO 2: voto del 24 novembre 2009 n. 5 del Comitato tecnico regionale per il territorio, adunanza generale;

ALLEGATO 3: relazione istruttoria;
3.
di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni.
TCB
- O M I S S I S -
Nessun altro Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.
Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza dei due Segretari, si ha il seguente risultato (come da elenco agli atti):
- presenti .................... n. 39
- votanti ...................... n. 33
- voti favorevoli ......... n. 31
- voti contrari ………. n. 2
- astenuti ..................... n. 6
5
Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il provvedimento.
IL PRESIDENTE I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Rosario Monteleone) (Francesco Bruzzone)
(Giacomo Conti)
MM/TCB
6
PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DI MONTEMARCELLO MAGRA
VARIANTE NORMATIVA
adottata con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra
Sono apportate le seguenti modificazioni alle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco di Montemarcello Magra, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4 agosto 2001, n. 41
1. All’articolo 69, la rubrica “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (ACsf -4)” è sostituita dalla seguente
“Area contigua a regime speciale di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (ACsf -4) - ‘Parco Nautico della Magra’ ”;
2. Al comma 4 dell’articolo 83, il periodo “L'applicazione di tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua nell'area Contigua destinata unicamente alla realizzazione dei Servizi alla Nautica e non alla realizzazione di specchi d'acqua.” è sostituto dal seguente:
“Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”
3. Al comma 6 dell’articolo 83, dopo le parole “attività nautiche esistenti.” è aggiunto il seguente periodo:
“In sede di approvazione dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione dei medesimi strumenti.”
REGIONE LIGURIA
COMITATO TECNICO REGIONALE PER
IL TERRITORIO
ADUNANZA GENERALE
Voto n…5.. del 24 novembre 2009
7
allegato a …….
Variante normativa al Piano del parco naturale regionale di Montemarcello Magra (adottata dal Consiglio Ente Parco con delib. n. 37 del 12 luglio 2007)
RELATORE: Arch. Federico Beltrami, Dirigente Servizio Parchi e Aree Protette
Il Comitato tecnico regionale per il territorio
In Adunanza generale
Premesso
che la legge regionale 22.2.1995 n. 12 “Riordino delle aree protette” indica nel Piano del parco il principale strumento di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette, dettando al riguardo contenuti, modalità di approvazione e di revisione, rapporti con gli altri atti di pianificazione del territorio (articoli 17, 18 e 20);
che la legge regionale 6.4.1999 n. 11 “Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio”, all’art. 2 ha affidato al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, in Adunanza Generale, il compito di esprimere il parere sui piani delle aree protette;
che il Piano del Parco di Montemarcello Magra è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4 agosto 2001 n. 41;
Rilevato
che il Piano del Parco di Montemarcello Magra indica, quale obiettivo strategico da conseguire, il riordino generale degli approdi e delle infrastrutture a servizio della nautica da diporto collocati lungo le sponde del Fiume Magra, prevedendo in particolare, fra le altre opere, la realizzazione di un “Polo Nautico” collocato nella parte fociva (località Fiumaretta, componenti 1/20 ed 1/21 del Piano);
che la società “Marinella spa” in data 3.8.2004 ha presentato, per l’approvazione mediante procedimento concertativo, un progetto complessivo riguardante la valorizzazione delle aree di proprietà comprese fra le località Fiumaretta e Marinella del Comune di Ameglia, progetto di cui era parte anche la realizzazione del “Polo nautico” sopra richiamato;
che, al termine di un lungo e complesso iter istruttorio, in data 4.4.2007 i soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi - Regione Liguria, Provincia della Spezia, Ente parco, Comuni di Ameglia e Sarzana, Società “Marinella Spa” – hanno concluso la fase preliminare con la sottoscrizione di un documento nel quale si esprime una prima condivisione di massima del progetto, così come rielaborato dalla Società proponente (Masterplan 2007), e si individuano gli adempimenti a carico della medesima proponente, nonché l’iter procedurale per dare avvio ad un Accordo di Pianificazione;
8
che, in particolare, la Regione Liguria e l’Ente parco hanno espresso il proprio, condizionato, assenso alla sottoscrizione del citato documento rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale 3.4.2007 n. 352 e con deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 13 del 29 marzo 2007;
che lo stesso Ente parco, in tale occasione, si impegnava ad adottare alcuni adeguamenti alla normativa del proprio Piano, in modo da non escludere a priori alcune soluzioni prefigurate nel Masterplan 2007 risultate in contrasto con il Piano del parco vigente;
Viste
la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra n. 37 del 12 luglio 2007 con la quale, in attuazione degli impegni sopra ricordati, è stata adottata, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 22.2.1995 n. 12 e s.m., una proposta di modifica degli articoli 69 e 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile all’area contigua del cosiddetto “Polo Nautico” di Fiumaretta;
la deliberazione del medesimo Consiglio n. 56 del 28 novembre 2007 con la quale, a conclusione del previsto iter di pubblicazione, l’Ente parco esprime il proprio parere in merito alle osservazioni pervenute e dispone la trasmissione degli atti alla Regione per l’approvazione della variante al Piano così adottata;
la documentazione relativa alla variante pervenuta in allegato alla nota dell’Ente parco prot. n. 3673 del 10 dicembre 2007;
la specificazione del comparto della “Marina di Fiumaretta” del Masterplan 2007 presentata dalla Società Marinella in data 3 luglio 2009 e la sua successiva integrazione in data 3/10/2009, contenente l’aggiornamento delle analisi sull’intrusione salina rispetto alla nuova ipotesi progettuale;
la nota del Dipartimento Ambiente 4.11.2009 n. 30194 con la quale, nel fornire gli esiti di altri studi sul cuneo salino commissionati dalla stessa Regione Liguria nell’ambito di un Programma di azione locale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, si precisa che detti studi regionali non risultano ostativi all’ulteriore corso della variante al Piano del parco e che, per quanto riguarda invece la procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica), essa sarà avviata in sede di Accordo di Pianificazione successivamente all’approvazione della medesima variante;
la “Relazione istruttoria” predisposta dalla competente struttura regionale, costituente parte integrante del presente voto come “Allegato 1”;
Considerato
che l’adozione della variante al Piano del Parco di Montemarcello Magra di cui alla citata deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n: 37 è avvenuta in conformità alle disposizioni della l.r. 12/1995 e dello Statuto dell’Ente parco;
che detta variante consiste in una nuova formulazione dei commi 4 e 6 dell’art. 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, nonché della modifica della sola rubrica dell’art. 69;
che, in particolare, nel comma 4 dell’art. 83, la disposizione che precluderebbe la trasformazione morfologica da terra ad acqua della componente 1/20 (Area Contigua a regime speciale dei Servizi
9
della Nautica - AC-sf4) viene così modificata “Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”
che la variante discende dalla necessità di poter prefigurare e di comparare, sulla base di tutti gli approfondimenti necessari, anche scenari ulteriori rispetto a quello delineato nel Piano, che al momento della sua concreta traduzione progettuale si è rivelato essere di difficile realizzazione sotto diversi fattori;
che la variante non modifica i parametri previsti nelle tabelle 1 e 2 dell’art. 83 delle Norme del Piano, ed in particolare quelli relativi al dimensionamento della darsena e alla sua capacità di ospitare un massimo di n. 831 “posti barca equivalenti”, 100 dei quali destinati alla ricollocazione di posti barca attualmente presenti in ambiti non conformi con il Piano del parco;
che la variante risulta coerente con l’obiettivo strategico perseguito dal Piano del parco di riorganizzare e riordinare il settore degli approdi e dei servizi in genere della nautica da diporto lungo le rive del fiume Magra, unificati sotto la denominazione di “Parco nautico della Magra”, classificato come porto con funzione turistica da diporto di categoria II - classe III di cui alla legge 84/1994 (porto a rilevanza regionale ed interregionale);
che, peraltro, come espressamente indicato nella nuova formulazione del comma 4 dell’art. 83 sopra richiamata, l’eventuale prolungamento di una darsena oltre la strada che separa le Componenti 1/20 e 1/21 resta subordinato al positivo esito rispetto ad altri, determinanti aspetti, quali quelli relativi al Piano di Bacino, alla tutela del paesaggio, alla tutela della biodiversità in relazione al Sito di interesse comunitario presente nelle aree interessate dal Polo Nautico, alla problematica del cuneo salino, per quanto appaiano non ostativi i primi rilievi aggiornati, aspetti che meglio potranno essere approfonditi in sede di Valutazione ambientale strategica nella fase di avvio del previsto Accordo di pianificazione;
Ritenuto
che la variante adottata dall’Ente Parco sia condivisibile per le considerazioni sopra enunciate, ed in particolare perché tale variante è coerente con l’obiettivo strategico del riassetto fluviale perseguito dal Piano del Parco e con gli esiti sottoscritti dalla Regione nel citato documento conclusivo della Conferenza preliminare dei Servizi del 4.4.2007, ed è compatibile con i dati aggiornati sull’intrusione salina di cui alla nota del Dipartimento Ambiente 30194/2009 sopra richiamata;
che sia inoltre da condividere il parere sulle osservazioni espresso dall’Ente parco in data 28 novembre 2007;
che sia quindi opportuno esprimere parere favorevole all’ulteriore corso del procedimento di approvazione delle modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco di Montemarcello Magra in esame, secondo quanto specificato nella Relazione istruttoria, Allegato n. 1 costituente parte integrante del presente voto.
Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
10
ESPRIME
parere favorevole all’ulteriore corso della variante adottata dal Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra n. 37 del 12 luglio 2007 comportante modifiche alle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano del Parco di Montemarcello Magra, secondo quanto specificato nella Relazione istruttoria, Allegato n. 1 del presente Voto.
11
PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DI MONTEMARCELLO MAGRA
VARIANTE NORMATIVA
adottata con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra
PARERE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL TERRITORIO
AI SENSI DELL’ART.18 COMMA 2 DELLA L.R. 22.02.1995 n.12 “RIORDINO DELLE AREE PROTETTE”, COME MODIFICATO DALLA LETTERA G, COMMA 1, ART.2 DELLA L.R. 6.4.1999 n.11 “RIORDINO DEGLI ORGANI TECNICI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA DI TERRITORIO”.
VOTO N. 5 DEL 24 NOVEMBRE 2009
ALLEGATO 1
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Sommario:
Premesse: Il Piano del parco
Il “Polo nautico” di Fiumaretta
Il Progetto Marinella
La Variante Procedimento
Contenuto
Valutazione
Valutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni dell’Ente parco
Valutazione conclusiva
Testo della Variante
Testo integrato
12
Relatore arch. Federico Beltrami, contributi di: dott. Stelio Cioli, dott.ssa Paola Carnevale;
Genova, 23 novembre 2009
PREMESSE
Il Piano del parco
Il Piano del Parco di Montemarcello Magra è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4 agosto 2001 n. 41.
Tale Piano indica, quale obiettivo strategico per il Parco, il riordino generale degli approdi e delle infrastrutture a servizio della nautica da diporto collocati lungo le sponde del Fiume Magra, prevedendo in particolare:

la presenza di un limite per la navigabilità a motore, in località Falaschi di Sarzana (art. 68, c. 6), nella posizione già individuata dal precedente Piano del parco della Magra approvato con D.C.R. n. 151/1988;

la razionalizzazione degli impianti nautici esistenti, al di sotto del suddetto limite di navigazione, e la realizzazione di nuovi impianti, secondo i parametri indicati nella tabella 2 dell’art. 83 delle Norme del Piano, per un totale di 2.288 posti barca equivalenti (PE12) di cui 1.514 in darsene;

il “Parco Nautico della Magra”, derivante dall’insieme degli impianti nautici riorganizzati, classificato come porto turistico di categoria II, classe III (rilevanza regionale e interregionale) ai sensi dell’art. 4 della legge 84/1997;

la ricollocazione dei posti barca esistenti in ambiti non conformi al Piano negli impianti riordinati o realizzati ex novo, per un totale di n. 230 PE12, secondo i parametri indicati nella tabella 1 dell’art. 83;

la predisposizione da parte dell’Ente Parco di un Piano guida della Nautica, quale strumento conoscitivo e gestionale del riordino in questione (art. 68, c. 3 delle Norme);

il rinvio ad atti di pianificazione urbanistica per il dettaglio delle trasformazioni e realizzazioni.
L’unità di misura “posto barca equivalente da 12 metri o PE12” è quella utilizzata dal Piano di Coordinamento della Costa della Regione Liguria.
Il “Polo nautico” di Fiumaretta
Il più rilevante degli impianti nautici previsti dal Piano, di nuova costruzione, è quello previsto in sponda sinistra alla foce del Magra, in località Fiumaretta del Comune di Ameglia, denominato “Polo Nautico”.
Si tratta di aree facenti parte del compendio di beni della Tenuta di Marinella, interessante esempio ottocentesco di colonia agricola di ispirazione utopistica, di proprietà della Società Marinella Spa del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.
Tale impianto interessa due distinte zone del Piano:

la “componente 1/21”, appartenente al parco naturale e classificata come “Area di sviluppo degli impianti e delle attrezzature per la nautica (AS-sf4)” (art. 68 delle Norme);

la “componente 1/20”, limitrofa alla precedente e separata dalla strada provinciale di Bocca di Magra, esterna al parco naturale in quanto classificata come “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (AC-sf4)” (art. 69 delle Norme).
L’insieme delle due componenti costituisce un “Distretto di Trasformazione” (artt. 81 e 83) ed ha una superficie di 31,18 ettari.
13
il Distretto comporta la realizzazione ex novo di una darsena e di servizi per la nautica, per un totale di 831 PE12, dei quali 100 in ricollocazione da altri ambiti (tabelle 1 e 2 dell’art. 83).
Secondo il Piano del parco vigente, la trasformazione da terra in acqua è però limitata alla sola componente 1/21, mentre la componente 1/20 è destinata ad ospitare i servizi (art. 83, c. 4).
Il Piano del parco definisce come area contigue a regime speciale le aree contigue (art. 32 della legge 394/1991) che hanno gran parte dei medesimi valori delle confinanti fasce di protezione del parco naturale e che, a seguito di un apposito accordo fra Ente Parco e Comune interessato, sono gestite dall’Ente parco stesso per quanto riguarda indirizzi normativi, interventi e controlli.
Il Progetto Marinella
La società “Marinella spa” in data 3.8.2004 presentava istanza di attivazione di un procedimento concertativo volto all’approvazione di un progetto unitario relativo alle aree di proprietà comprese fra le località Fiumaretta e Marinella del Comune di Ameglia, proposta di cui era parte anche la realizzazione del “Polo nautico”.
Al termine di un lungo e complesso iter istruttorio e sulla base di un progetto rielaborato rispetto a quello inizialmente proposto dalla Società, in data 4.4.2007 veniva siglato dai soggetti partecipanti alla Conferenza preliminare dei Servizi - Regione Liguria, Provincia della Spezia, Ente parco, Comuni di Ameglia e Sarzana, Società “Marinella Spa” – un Documento conclusivo nel quale si esprimeva una prima condivisione di massima del progetto, così come rielaborato dalla Società proponente (Masterplan 2007), e si individuano gli impegni e le opere a carico della medesima proponente, nonché l’iter procedurale per dare avvio ad un Accordo di Pianificazione.
In particolare, la Regione Liguria e l’Ente parco avevano espresso il proprio, condizionato, assenso alla sottoscrizione del citato documento rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale 3.4.2007 n. 352 e con deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 13 del 29 marzo 2007.
Il Masterplan, in relazione al Polo Nautico, si limitava a prefigurare l’ipotesi che la darsena potesse estendersi anche oltre la strada provinciale, interessando quindi la componente 2/20 del Piano del parco, nella quale tale trasformazione morfologica non sarebbe stata permessa.
Questa scelta progettuale era giustificata dalla impossibilità oggettiva di realizzare la darsena nell’area lungo fiume per le difficoltà, i tempi ed i costi della ricollocazione degli insediamenti presenti nella componente 1/21; per contro, lo scavo della darsena oltre la strada provinciale poteva comportare serie conseguenze di tipo idraulico, in specie aggravando la già intensa penetrazione del cosiddetto “cuneo salino”, l’ingresso cioè delle acque di mare nelle falde della piana sarzanese.
In assenza di più adeguati studi e valutazioni, il Masterplan rinviava quindi la definizione più precisa del progetto alla fase del successivo Accordo di Pianificazione (art. 57 della Legge urbanistica regionale n. 36/1997).
Il primo passo di questa nuova fase, secondo il documento sottoscritto il 4.4.2007, doveva essere costituito dall’adozione da parte dell’Ente parco di un’apposita variante al Piano del parco, volta a non escludere a priori la realizzazione della darsena nella “componente 1/20” ed intesa come propedeutica per l’avvio dell’Accordo di Pianificazione.
E’ da tenere presente inoltre che una tale ipotesi progettuale risultava in contrasto anche con il Piano Stralcio dell’Assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, approvato con deliberazioni dei Consigli regionali di Toscana e Liguria rispettivamente n. 69/2006 e 24/2006.
Infatti, il progetto del Polo nautico si collocava in aree che il PAI aveva identificato come:
14

Fascia di Riassetto Fluviale (FRF) che comprende l’alveo in modellazione attiva e le aree esterne ad esso necessarie per l’adeguamento del corso d’acqua all’assetto definitivo previsto dal presente Piano e per la sua riqualificazione ambientale (corridoio ecologico), ovvero le aree necessarie al ripristino dell’idonea sezione idraulica, tutte le forme riattivabili durante gli stati di piena, nonché alcune aree limitrofe al corso d’acqua ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico - ambientale e/o aree degradate e/o di interesse per la ricarica della falda di pianura.

Zone ad elevata o molto elevata pericolosità idraulica (PI4), inondabili con tempo di ritorno uguale a 30 anni.

Zone a pericolosità idraulica media (PI3) inondabili con tempo di ritorno uguale a 200 anni.
L’eventuale sconfinamento della darsena dalla FRF nella zona PI3 comporterebbe quindi la necessità di apposita variante al PAI.
LA VARIANTE AL PIANO DEL PARCO
Procedimento
In attuazione degli impegni sottoscritti, il Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra, con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007, adottava una proposta di modifica degli articoli 69 e 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile al Distretto di Trasformazione del “Polo Nautico” di Fiumaretta.
Tale variante risulta essere stata regolarmente pubblicata per trenta giorni, a norma dell’articolo 18 della l.r. 22.2.1995 n. 12 e s.m, presso le sedi dell’Ente parco, della Provincia, delle comunità Montane Alta Val di Vara, Media e Bassa Val di Vara, di tutti i comuni del Parco e della Val Magra, anche non appartenenti al Parco stesso (Ameglia, Arcola Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, Lerici, Maissana, Ortonovo, Pignone, Ricco del Golfo, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure).
Nei termini previsti dal citato articolo 18 risultano pervenute le seguenti osservazioni:
1.
Autorità di Bacino interregionale del fiume Magra;
2.
Italia Nostra;
3.
Legambiente Liguria
4.
Verdi della Spezia e dell’Alta Val di Vara (in forma non sottoscritta).
Con deliberazione del Consiglio n. 56 del 28 novembre 2007 l’Ente Parco ha espresso il proprio parere in merito alle osservazioni, nei termini seguenti:
1.
Autorità di Bacino: accolte, in quanto trattasi di osservazioni che risultano compatibili con quanto previsto dalla variante;
2.
Italia Nostra: respinte
3.
Legambiente respinte
4.
Verdi della Spezia: non ricevibile, in quanto non sottoscritta.
Gli atti sono stati trasmessi alla Regione con nota n. 3673 del 10.12.2007 per la definitiva approvazione.
Con atto interno n. 14 del 15.2.2008, la Giunta regionale ha dettato alcuni orientamenti operativi per l’esame della variante, indicando la necessità di acquisire un progetto di maggior dettaglio del
15
comparto del Polo nautico per poter disporre di esaurienti e comparati parametri valutativi per le decisioni regionali di ordine ambientale, paesistico, urbanistico e occupazionale, di acquisire dati aggiornati sulla questione del cuneo salino e, infine, di sottoporre a VAS (Valutazione ambientale strategica) l’Accordo di Pianificazione fin dal suo avvio, secondo le nuove disposizioni dettate dal D. Leg.vo 16.1.2008 n. 4.
Nelle more della redazione del progetto come sopra richiesto e degli approfondimenti sulle problematiche della intrusione salina nella piana sarzanese, l’Ente parco, con deliberazione del Consiglio 31.7.2008 n. 35, approvava il Piano Guida della Nautica, a seguito di una procedura di VAS sperimentalmente effettuata in accordo con la Regione, quale strumento di gestione del processo di riordino degli impianti nautici e di ricollocamento di quelli incompatibili o comunque in contrasto con le norme del Piano del Parco.
In data 3 luglio 2009 la Società Marinella ha presentato una ipotesi progettuale della “Marina di Fiumaretta” quale specificazione per tale comparto del Masterplan 2007, integrandola in data 3/10/2009 con l’aggiornamento delle analisi sull’intrusione salina rispetto alla nuova ipotesi progettuale.
Infine, il Dipartimento Ambiente con nota 4.11.2009 n. 30194 ha fornito gli esiti di altri studi, svolti dalla Regione stessa nell’ambito di un Programma di azione locale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente inerenti le problematiche di intrusione salina nella piana terminale del Fiume Magra. Con tale nota, il Dipartimento ha confermato che detti studi regionali non risultano ostativi all’ulteriore corso della variante al Piano del parco, ed ha altresì precisato che la procedura di VAS deve essere applicata in sede di Accordo di Pianificazione successivamente all’approvazione della medesima variante.
Contenuto
La variante consiste in una nuova formulazione dei commi 4 e 6 dell’art. 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, nonché della modifica della sola rubrica dell’art. 69, come meglio evidenziato neglia allegati 1 e 2 della presente Relazione.
Con tali modifiche può essere superato il limite posto dal Piano attualmente in vigore della trasformazione da terra ad acqua della componente 1/20 del Distretto di Trasformazione denominato “Polo Nautico” di Fiumaretta, sopra descritto. E’ quindi possibile prefigurare scenari ulteriori rispetto a quello delineato nel Piano vigente, così da poterne comparare meglio pregi e limiti, sulla base di analisi e valutazioni appositamente acquisite.
Restano invece invariate tutti le altre disposizioni inerenti il Distretto di Trasformazione, ed in particolare tutti i parametri indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’art. 83 delle Norme di Piano, quali:

superficie acquea massima: 40% della superficie territoriale delle componenti 1/20 ed 1/21, e cioè 124.720 mq su 311.800 mq;

realizzazione di massimo 831 posti barca equivalenti (PE12);

di cui 100 PE12 destinati ad ospitare imbarcazioni in ricollocamento da altri ambiti.
Infine, con la nuova formulazione del comma 6 dell’art. 83, viene fatto obbligo di prevedere, all’interno degli strumenti urbanistici operativi che disciplineranno in dettaglio gli interventi di realizzazione o riqualificazione degli impianti nautici, una procedura, coerente con le sopra richiamate Linee guida della Nautica, che consenta di attuare gli adeguamenti, i trasferimenti e le ricollocazioni nel modo più razionale e indolore per le attività coinvolte.
Valutazione
16
La variante adottata dall’Ente parco risulta coerente con l’obiettivo perseguito dal Piano del parco di riorganizzare e riordinare il settore degli approdi e dei servizi in genere della nautica da diporto lungo le rive del fiume Magra, unificati sotto la denominazione di “Parco nautico della Magra”, classificato come porto con funzione turistica da diporto di categoria II - classe III di cui alla legge 84/1994 (porto a rilevanza regionale ed interregionale).
Tale obiettivo comporta la necessità di realizzare ex novo anche alcune darsene, fra cui la più importante risulta quella del cosiddetto “Polo Nautico”, destinata ad ospitare da sola poco meno della metà delle “ricollocazioni” dei posti barca ora ospitati in ambiti non ammessi dal Piano.
E da tenere presente inoltre che il Piano definisce l’entità della trasformazione territoriale solo in riferimento agli approdi, ed agli standard essenziali di verde e parcheggi, lasciando alla pianificazione urbanistica la definizione delle rimanenti grandezze di una pluralità di destinazioni, come servizi, residenze, infrastrutture, ecc (art. 68, c. 9).
In altri termini, ciò che è rilevante per il Parco è giungere ad una riqualificazione ambientale e, per quanto possibile, naturalistica, dell’asta fluviale, a partire dal riordino degli approdi.
In questo contesto, l’eventualità di una darsena collocata non più sulla sponda, ma all’interno di un’area classificata come contigua, non appare in conflitto con aspetti essenziali del Piano del Parco, ed anzi rappresenta una delle possibili varianti dello scenario che detto Piano prefigura ed auspica.
E’ ben vero che il Piano approvato nel 2001 escludeva l’eventualità della darsena oltre strada, ma certo non in nome della conservazione della componente 1/21, essendo quest’ultima esplicitamente destinata ad ospitare quanto necessario ad una “marina” di cospicue dimensioni, dai servizi nautici alle attività commerciali, direzionali, alla residenza stessa.
La scarsa percorribilità della scelta indicata nel Piano del 2001 suggerisce oggi di comparare tale scelta con altre, possibili soluzioni alternative, delineate nei loro aspetti essenziali nel Masterplan 2007 come integrato nel luglio 2009.
In questo senso, la variante al Piano non intende dare un giudizio di merito definitivo su tali soluzioni alternative, ma intende piuttosto consentire che esse siano sviluppate appieno per essere meglio valutate sotto tutti i profili, quelli del Parco e non solo.
Decisivi e da approfondire ulteriormente restano infatti gli aspetti relativi al Piano di Bacino, alla tutela del paesaggio, alla tutela della biodiversità in relazione al Sito di interesse comunitario presente nelle aree interessate dal Polo Nautico, alla stessa problematica del cuneo salino, per quanto confortanti appaiano i primi dati aggiornati, sia forniti dalla Società Marinella, sia raccolti dalla Regione Liguria.
La sede appropriata per tali approfondimenti risulta essere, una volta approvata la variante al Piano del parco, l’Accordo di Pianificazione (art. 57 della l.r. 36/1997) e, più specificamente, all’interno della procedura di VAS che deve attivarsi contestualmente all’avvio formale di tale Accordo.
Valutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni dell’Ente parco
Alla luce di quanto sopra, le osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Verdi La Spezia) non paiono pertinenti, in quanto volte piuttosto a censurare una soluzione progettuale, quale quella della darsena oltre strada, piuttosto che la variante al Piano del parco nella sua reale portata, che, si ripete, è quella per un verso di confermare la scelta strategica
17
del Polo Nautico quale elemento centrale ed imprescindibile dell’obiettivo di riordino degli approdi del fiume Magra e, per altro verso, di consentire la puntuale valutazione di scelte anche alternative a quelle fissate nel Piano del 2001, in particolare in sede di procedura VAS.
Per quanto riguarda l’osservazione dell’Autorità di Bacino, si prende atto in particolare che una eventuale darsena oltre strada comporterebbe una variante al Piano di Bacino esistente. Il Piano del parco, all’art. 3 delle Norme, afferma del resto in modo esplicito che le proprie previsioni in materia di acque sono applicabili solo se comprese o compatibili con il Piano di Bacino, risolvendo in tal modo possibili conflitti fra i due strumenti.
Si concorda quindi con il parere espresso dal Consiglio dell’Ente parco con deliberazione n. 56 del 28 novembre 2007 circa le osservazioni sopra richiamate.
VALUTAZIONE CONCLUSIVA
Si ritiene che la variante al Piano del Parco adottata dal Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 sia condivisibile per i motivi illustrati nella presente relazione.
Allegati:
1.
testo della variante normativa
2.
testo integrato degli articoli del piano del Parco modificati dalla variante
Allegato 1
Testo della variante normativa
Sono apportate le seguenti modificazioni alle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco di Montemarcello Magra, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4- agosto 2001, n. 41
1. All’articolo 69, la rubrica “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (ACsf -4)” è sostituita dalla seguente
“Area contigua a regime speciale di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (ACsf -4) - ‘Parco Nautico della Magra’ ”;
2. Al comma 4 dell’articolo 83, il periodo “L'applicazione di tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua nell'area Contigua destinata unicamente alla realizzazione dei Servizi alla Nautica e non alla realizzazione di specchi d'acqua.” è sostituto dal seguente:
“Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”
3. Al comma 6 dell’articolo 83, dopo le parole “attività nautiche esistenti.” è aggiunto il seguente periodo:
18
“In sede di approvazione dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione dei medesimi strumenti.”
Allegato 2
Piano del Parco di Montemarcello Magra
Variante adottata con Deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 37 del 12 luglio 2007
(Viene modificata esclusivamente la rubrica dell’articolo 69):
Art. 69 Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (ACsf -4) Area contigua a regime speciale di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (ACsf -4) “Parco Nautico della Magra”
1. Per quanto riguarda l'area Contigua a regime Speciale dei Servizi alla Nautica il Piano, pur rimandando al P.U.C. la definizione di dettaglio dei parametri quantitativi, indica la localizzazione di un'area di interscambio di fruizione pubblica in adiacenza all'area archeologica di Porto San Maurizio.
2. Il Piano suggerisce altresì al P.U.C., di prevedere in caso di ineffettualità delle previsioni relative al complesso dell'impianto nautico previsto, di sottoporre l'intera Area contigua o parte di essa a Trasformabilità Condizionata significando con tale dizione la non necessarietà della trasformazione da agricola a Servizi Nautici nel caso il Distretto non avesse esiti programmati.
3. Per le finalità generali perseguite dal Parco e le finalità specifiche indicate nel presente articolo, la gestione dell’area contigua a regime speciale, in riferimento alla formulazione degli indirizzi pianificatori, alla realizzazione degli interventi e all’esercizio dei controlli, sarà affidata all’Ente Parco sulla base di un’intesa con il Comune territorialmente interessato sancita mediante l’appropriato procedimento speciale di pianificazione territoriale, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica.
4. L’accordo di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano. In attesa della sottoscrizione dell’accordo, l’area contigua è assimilata alle aree contigue a regime normale, ferme restando in ogni caso le finalità e le limitazioni indicate nel presente articolo. Scaduto inutilmente il predetto termine per la sottoscrizione, l’area in questione diviene ad ogni effetto parco naturale regionale e classificata nella pertinente fascia di protezione di cui all’articolo 68.
(Vengono introdotte modifiche ai commi 4 e 6 dell’art. 83).
Art. 83 Aree di Sviluppo degli impianti ed attrezzature della nautica
1. Il Piano con riferimento alla Tab. 1:
19
20
a)
perimetra come Distretti di Trasformazione o Ambiti di mantenimento e consolidamento di attività nautiche esistenti o di nuovo impianto aree da confermare o destinare ex novo agli impianti di cui all'art. 68;
b)
esprime in PE 12 (Posti barca equivalenti = 12mt di lunghezza) la quantità max. di unità rilocalizzabili nei diversi impianti previsti.
c)
Indica per i Distretti e gli ambiti sottoelencati le relative procedure di attuazione:

Concessione Convenzionata

P.U.O./S.U.A.

P.U.O./S.U.A. Condizionato da interventi dell'autorità di Bacino
Tabella 1
sponda destra
Denominazione
Indirizzo
Ricollocazione
(n°PE )
Procedure di attuazione
Darsena Bocca di Magra
Ambito di Consolidamento
Concessione Convenzionata
Pantalè
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
ARNAV
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Area “ Mammellone”
Distretto di Trasformazione
100
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Marina 77
Ambito di Consolidamento
Concessione Convenzionata
Sponda sinistra
Labornaves
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.
Polo Nautico
Distretto di Trasformazione
100
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Marina Colombiera/2000
Distretto di Trasformazione
30
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Garbini
Ambito di Mantenimento
Concessione Convenzionata
Metalcost
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Marina 3B
Ambito di Mantenimento
Concessione diretta
21
2. La Tabella seguente, con riferimento all'Unità di Misura Pe 12 (Posto Barca equivalente di lunghezza 12mt.) assunta come standard dal PTC della Costa della Regione Liguria indica, nell'ordine
a) l'ubicazione della Componente interessata dagli interventi previsti;
b) la denominazione dell'impianto;
c) la Tipologia di impianto previsto;
d) i metri lineari di sponda nel caso di Impianti nautici del tipo approdo/ormeggio;
e) la capacità in PE12 considerando una dimensione in larghezza di 6mt x posto;
f) la Superficie territoriale complessiva perimetrata come Distretto;
g) la dimensione della trasformazione morfologica ammessa
h) la capacità in PE12 considerando uno standard di 150mq/PE12;
i) le superfici minime a parcheggio (per parch.a rotazione e non esclusivi) rapportate al n° di posti barca ;
l) le aree di verde rapportate al n° di posti barca.
22
Tab. 2
N°codice
Denominazione
Tipologia di Impianto Nautico
Sponda (S)
(PE 12) postibarca
St
Specchio Acqueo
(PE 12) postibarca
Aree a
Parcheggio
Aree Verdi
componente
ml.
equivalenti
mq.
(SA) max.
equivalenti
mq.
mq.
1.3
Darsena di
darsena (semplice)
esistente
SA /150
Bocca di Magra
23.600
19.200
128
0
0
1.5
Ormeggi sponda
approdo-ormeggio-
S / 6
50mq x PE
destra
rimessaggio (semplice)
1.050
175
9.400
0
8750
1.6
Pantalé
MARINA
40% ST
SA /150
15 mq x PE
30 mq x PE
25.700
10.280
69
2.056
2.070
1.9
Ormeggi sponda
approdo-ormeggio-
S / 6
destra
rimessaggio (semplice)
604
101
0
0
1.10
darsena (semplice)
40% ST
15 mq x PE
15 mq x PE
Arnav
45.700
18.280
122
1.828
1.830
1.11
approdo-ormeggio-
S / 4
15 mq x PE
30 mq x PE
"Mammellone"
rimessaggio (strutturato)
955
239
108.500
3.581
7.170
1.12
Marina 77
approdo-ormeggio-
S / 4
15 mq x PE
15 mq x PE
rimessaggio (strutturato)
315
79
29.700
1.181
1.185
1.13
Marina 3B
MARINA
esistente
SA /150
106.800
16.180
108
0
0
1.15
Metalcost
MARINA
40% ST
SA /150
15 mq x PE
30 mq x PE
58.500
23.400
156
4.680
4.680
1.16
Garbini
approdo-ormeggio-
S / 4
15 mq x PE
15 mq x PE
rimessaggio (strutturato)
210
53
8.500
788
795
1.17/17a
Ormeggi
approdo-ormeggio-
S / 6
sponda sinistra
rimessaggio (semplice)
125
21
0
0
1.18
Marina
MARINA
40% ST
15 mq x PE
15 mq x PE
Colombiera
37.600
15.040
100
1.504
1.500
1.20/21
"Polo nautico"
MARINA
311.800
40% ST
15 mq x PE
15 mq x PE
(compreso AC)
124.720
831
12.465
12.465
1.22/22a
Ormeggi
approdo-ormeggio-
S / 6
50mq x PE
sponda sinistra
rimessaggio (semplice)
545
91
7.300
0
4.560
1.23
Labornaves
club nautico
S / 6
15 mq x PE
15 mq x PE
92
15
9.100
225
225
Totale ml ormeggi
Totale PE su sponda
Totale aree destinate alla nautica
Totale specchi d'acqua
Totale PE in darsena
Totale aree a parcheggio
Totale aree verdi
TOTALE
3.896
774
782..200
227.100
1.514
24.960
45.220
23
24
Totale PE
2.288
3. La capacità di carico complessiva in caso di realizzazione totale degli Interventi previsti dal Piano è pari a 2.288 PE12.
Tale valore viene assunto come misura limite della capacità di carico del sistema fluviale.
4. Per quanto attiene le quantità massime di trasformazione morfologica (da terra ad acqua) l'applicazione di un valore percentuale all'intero perimetro del Distretto di cui alle componenti 1/20-1/21 (Marina di Fiumaretta) composto da Area di Sviluppo ed Area Contigua è adottato per semplicità di funzionamento;
L'applicazione di tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua nell'area Contigua destinata unicamente alla realizzazione dei Servizi alla Nautica e non alla realizzazione di specchi d'acqua.
Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).
5. Per quanto riguarda le attività nautiche i requisiti ambientali richiesti sono relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale già adottati nell'ambito delle certificazioni ISO 14001 che in via esemplificativa , ma non limitativa sono di seguito elencati:
- le acque del porto e quelle prospicienti non sono visivamente inquinate (il controllo di qualità delle acque deve essere riferito a indicatori biologici sperimentati);
- le fognature non sversano nel porto;
- presenza di attrezzature per la raccolta di residui di olio, vernici e prodotti chimici;
- salvagenti e attrezzature di pronto intervento;
- informazioni ambientali fornite dalla Direzione dell'Impianto ;
- possibilitá di smaltire le acque di sentina e delle toilettes delle imbarcazioni;
- accorgimenti per lo smaltimento dei residui di lavorazione cantieristica;
- le fasce di transizione tra fiume e impianti dovranno essere progettate con tecniche di Ingegneria Naturalistica, favorendo la rinaturalizzazione della sponda.
- Le eventuali nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni dovranno adottare preferibilmente tecniche di Bio-architettura ed avere omogeneità di trattamento per quanto riguarda i materiali impiegati.
6. Fino alla approvazione dei S.U.A./P.U.O. relativi alle trasformazioni riguardanti le aree di sviluppo della nautica è consentita la permanenza degli impianti e delle attività nautiche esistenti.
In sede di approvazione dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione dei medesimi strumenti.
7. Per gli interventi relativi ai Distretti di Trasformazione Nautici ricadenti nel territorio comunale di Ameglia e per i quali la precedente Tabella indica come strumenti di attuazione il S.U.A. o il P.U.O. è consentita l'attivazione della procedura indicata anche in assenza di P.U.C. tramite il ricorso al procedimento semplificato (Conferenza dei Servizi) di cui all'art. 14 della l. n. 7 agosto 1990 n. 241.
25

domenica 29 gennaio 2012

PRESA DIRETTA E IL DOPO ALLUVIONE



NELLA PUNTATA DI " PRESA DIRETTA" DEL 29 GENNAIO 2011 SI E’ PARLATO DEL PROGETTO MARINELLA E DI QUANTO ESSO POSSA IMPATTARE NELLA PARTE FOCIVA DEL MAGRA, DISTRETTO NOTORIAMENTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO. VORREI DARE QUALCHE NUMERO DEL RELATIVO FAMIGERATO MASTERPLAN 2007 APPROVATO IN CONFERENZA DEI SERVIZI ED IN CONSIGLIO PROVINCIALE.

OLTRE AL RADDOPPIO DEI VOLUMI GIA’ ESISTENTI ALL' OMONIMA FATTORIA, ESSO PREVEDE DUE DARSENE SUL FIUME MAGRA (UNA PANTALE’ SULLA SPONDA DX) DI QUALCHE MIGLIAIO DI MQ, ED UN’ ALTRA IN SPONDA SN DI BEN 129 MILA MQ CON SULLE SPONDE 26 MILA MQ DI CASE A SCHIERA. A REALIZZARLA LE IMMANCABILI COOPERATIVE (CCC- UNIECO), CALTAGIRONE ( CONDOTTE D’ACQUA SPA)DI CUI ABBIAMO PARLATO AMPLIAMENTE IN QUESTO BLOG.

L' AREA INTERESSATA AL PROGETTO E' DI ALTO VALORE ARCHEOLOGICO, VI SORGEVA INFATTI IL PORTO ROMANO DI S.MAURIZIO E PURE UNA CHIESA MEDIOEVALE DEDICATO AL MEDESIMO SANTO. PER POTERLA TRASFORMARE IN DARSENA E' STATO VOTATO IN REGIONE LIGURIA NEL 2011, A GIUGNO IN GIUNTA ED AD AGOSTO IN CONSIGLIO, UNA VARIANTE AL PIANO DEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA CHE HA DEFINITIVAMENTE INSERITO IL SITO NEL PERIMETRO PROTETTO. CAPITO ? PER POTERLO SFRUTTARE A LIVELLO IMPRENDITORIALE LO SI E' INSERITO NEL PARCO DEL MAGRA !!!! FANTASTICO..

IL VOTO IN REGIONE E' STATO IL SEGUENTE: PD-PDL-IDV- A FAVORE, LISTA BIASOTTI CONTRO, RIFONDAZIONE COMUNISTA E SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' ASTENUTI ......

PECCATO CHE RICCARDO JACONA NON HA RACCONTATO QUESTE COSE .. AD OGNI MODO NEL FINALE HA DEFINITO IRRESPONSABILE QUESTO TIPO DI GESTIONE DEL TERRITORIO ANCHE E SOPRATTUTTO DOPO LE TRAGEDIE CHE SONO ACCADUTE NELLO SPEZZINO ....
NEL CORSO DELLA TRASMISSIONE HA PARLATO ANCHE GALANTE ( SINDACO LEGHISTA DI BRUGNATO )IL QUALE ASSEDIATO DALLA GIORNALISTA DI PRESA DIRETTA CHE GLI RINFACCIAVA DI AVER RILASCIATO LA LICENZA A COSTRUIRE UN OUTLET NEL SUO COMUNE ( VOLUTO ANCHE DAI VERDI ) SI E' ADDIRITTURA COMPIACIUTO …

MA LEGGETE NELL’ ARTICOLO QUI SOPRA PROPOSTO, CHE COSA DICE IL GRANDE CALEO ( SINDACO DI SARZANA ) A PROPOSITO DEL PROGETTO MARINELLA .....))))

LO DEFINIREI UN ODIOSO INSIEME DI DEMAGOGIA, IPOCRISIA E SERVILISMO CHE MERITA DI ESSERE ASSOLUTAMENTE MESSO ALLA GOGNA.............))))))))))))))))))))

PURTROPPO ALLE ULTIME ELEZIONI IL SINDACO CALEO HA DI NUOVO VINTO E QUINDI STA PORTANDO TRANQUILLAMENTE A TERMINE IL SUO SECONDO MANDATO ... QUALCUNO HA CERCATO DI MANDARLO A CASA ( LA LISTA CIVICA TERRA DEL MAGRA DI CUI HO FATTO PARTE ) MA NON E' RIUSCITO NEMMENO AD OTTENERE UN CONSIGLIERE .. EVIDENTEMENTE AI CITTADINI STA BENE COSI' ..

sabato 28 gennaio 2012

Assemblea Stop al Consumo di Territorio



scempio perpetrato nell' alveo del Magra in prossimità della confluenza col Vara



Fiumaretta, Hotel Stella del Magra Sabato 28 gennaio 2012

Assemblea organizzata da Stop al Consumo di Territorio




Civile e composta la partecipazione degli "esondabili" del Magra ...almeno quelli presenti .. Se non ho visto male però ( era buio per le proiezioni ) non c' erano i rappresentanti dei cantieri nautici ..i più agitati. A proposito di agitati ..con la coda dell' occhio ho visto Carmela Bianchini del Senato di Lerici lasciare anzitempo la sala ... peccato avrei avuto piacere di sentirla ...

Bella l' esposizione del primo relatore, Angelica Polverini , che temevo "prendessero a sediate" per la sua trattazione paleo filosofica sul Magra partita a ritroso di 5 milioni di anni .!.

Dopo di lei la parola è andata a Pino Sansoni membro del comitato tecnico dell' Autorità di Bacino ed esponente di Legambiente Carrara. Il biologo ha ribadito ( lo aveva fatto già nel convegno a Sarzana ) che in nessun punto del loro corso, gli alvei di Magra e Vara si sono alzati e che quindi è assolutamente inutile, costoso e pericoloso dragarli. Tale intervento potrebbe indurre fenomeni di erosione delle loro sponde. Polemicamente ( e giustamente ) ha ricordato che -nonostante questo, 27 sindaci competenti per territorio hanno sottoscritto la richiesta alla Regione di un nulla osta a dragare immediato e periodico. Sempre giustamente ha sottolineato come il dragaggio avrebbe alleggerito le tasche dei cittadini e riempito quelle dell' imprenditoria del cemento .. ( mi dicono però che a causa della crisi della loro filiera non sarebbe una passeggiata piazzare tutto il materiale prelevato, considerato anche il fatto che non si può usare per i ripascimenti ).
Bocciatura anche per la pulizia degli alvei incessantemente invocata da contadini, balneatori, operatori nautici a volte maledicendo gli ambientalisti rei -nel loro immaginario - di averla da sempre vietata. A tale proposito Sansoni ha nuovamente chiarito che tagliare la vegetazione presente negli alvei dei fiumi è persino controproducente in quanto la stessa è in grado di rallentare il deflusso delle acque e comunque costituisce ricovero per l' avifauna ripariale ( particolare fornito a puro titolo informativo in genere di nessun interesse ).
Dopo un lungo dissertare accompagnato da diagrammi, immagini e dati, Sansoni va alla conclusione toccando due punti di centrale importanza: la partecipazione e le possibile soluzioni.
Per quanto riguarda la prima ha illustrato in modo sintetico come dovrebbe svolgersi ricordandone la valenza di strumento di garanzia dei diritti dei cittadini ed anche di efficace mezzo di risoluzione dei conflitti .. peccato che nessun amministratore del Comune di Ameglia, di Sarzana o dell' ormai morente Provincia ha avuto il coraggio di presentarsi. Alla fine è arrivata la disamina sui possibili scenari di intervento e cioè quelli che l' Autorità di Bacino aveva fornito già molti anni fa:

1. argini bassi ( mt. 1.50 )
2. argini alti (> mt. 1.50 )
3. canale scolmatore umido
4. casse di laminazione a monte

Sansoni però non ha tradito nessuna preferenza in merito anche se rispetto al convegno di Sarzana questa volta ha affermato che il canale scolmatore non aumenterebbe di molto la salinità della piana che attraverserebbe. E' già un passo avanti ..!

Poi la parola è passata ai cittadini ...condivisibili le analisi dell' anziano ex consigliere Casella che amareggiato prevede che alla fine le amministrazioni opteranno per gli argini alti ( antiestetici ... trasformeranno il Magra in un fiume pensile ) e pericolosi ( basta un loro cedimento per causare una strage). Qui io ricorderei che sia CNA che Marinella Spa come compensazione al comune di Ameglia per l' approvazione ai loro progetti ( Cittadella della Nautica di Camisano e le darsene di Fiumaretta e Pantalè ) dovrebbero realizzare le arginature nei lotti di loro competenza. La domanda è d' obbligo: ma se questi progetti saltano quando si faranno gli argini ? e chi li pagherà? E' chiaro che sinora si è atteso tanto a realizzarli in quanto gli iter autorizzativi dei due poli nautici devono scontare ancora diversi passaggi. Tutto questo alla faccia della sicurezza della parte fociva del Magra ( ammesso che gli argini siano davvero in grado di assicurarla).

Vi sono stati anche altri interventi a mio avviso poco significativi a parte quello di una signora di Firenze che avendo acquistato una casa in zona esondabile ( condonata ) si domandava quale decisione dovesse prendere se non quella di andarsene visto l' immobilismo e l' insipienza dei governi locali. E' la domanda che si pongono tutti i cosiddetti esondabili, titolari di immobili e di cantieri nautici aventi regolari titoli ...! Ma nessuno è in grado o vuole rispondergli .. a Napoli dicono chi tiene la rogna se la gratta!

Irrompe sulla scena il geologo idraulico Raggi che prende più volte la parola. Prima per affossare l' idea dello Scolmatore definendolo una follia: costa un sacco di soldi ( 18 milioni + i ponti che sarebbero necessari per collegare strade -stradine e stradette), creerebbe un' isola di forma triangolare nella piana costiera che -a suo dire- per la dinamicità degli strati di quel sottosuolo, destinata a sprofondare, consumerebbe territorio ect. ect. eccome.... Meglio tanti invasi che intercettino l' acqua dei torrenti della media ed alta Val di Magra e Val di Vara da usare per irrigare in estate e per produrre energia elettrica. Beh ... mi sono detto subito .. almeno questo ha una proposta ... ma pensandoci su mi sono chiesto: ma se la massima piena del Magra può generare una portata di oltre 8000 mc /sec. ( dato fornito da Sansoni) quanti invasi devo costruire e quanto verrebbero a costare ? ed ancora quanto peserebbero da un punto di vista ambientale ?
Il geologo ha poi criticato Sansoni quale esponente di un Ente che nel corso di diversi lustri non ha combinato nulla e che si è quasi sempre dimostrato succube della politica. Direi che l' accusa è fondata ... il caso del centro commerciale di Romito ci pare in questo senso più che emblematico.

Insomma si può ben dire che dopo 10 anni di discussioni, polemiche e disastri siamo ancora in alto mare, in più ci sono solo i soldi per uno studio di fattibilità del canale Scolmatore che la Regione dovrebbe commissionare ... per intanto come ha illustrato anche Sansoni la pulizia degli alvei è stata autorizzata ( un autentico scempio da S.Genisio a Follo ) ed i dragaggi incombono ... anche se un' eventuale piena potrebbe ancora portare pesce fresco direttamente nei salotti e nei garage degli amegliesi.

Chiudono Pelistri che dopo una fotografia della tragica condizione in cui si trova il comune di Ameglia caldeggia ancora una volta la costruzione dello Scolmatore ( per fortuna questa volta non ha proposto di farlo fare alla Marinella spa in cambio dell' omonimo progetto ) ma l' ex assessore Gianni Torri militante di SEL e di Stop al Consumo di Territorio mostra di non gradire, gli intima di chiudere e fa la sua proposta .. non so se anche a nome di Stop al Consumo. Sentitela ..! Per risolvere il problema degli esondabili ( lui stesso lo è ) l' amministrazione amegliese, lericina ed arcolana devono concedere ai medesimi di innalzare di un piano tutte le case che si trovano in area golenale in modo che i vani che oggi vengono raggiunti dalle acque possano essere svuotati. Insomma sarebbe un pò come tornare alle palafitte. !!

Chissà che ne pensa la titolare della sala ristorante in cui ci trovavano ( Hotel " Stella del Magra " ) inondata più volte in questi ultimi tempi ... per non parlare degli operatori nautici ....

mercoledì 25 gennaio 2012

IL NUOVO FELETTINO







..... il progetto del nuovo ospedale del Felettino è una speculazione nella speculazione (edilizia si intende). Nell' articolo che sopra vi riporto ( di oggi 25 gennaio Secolo XIX ) non viene ricordato o precisato, ma come dicevo in

http://comitatispezzini.blogspot.com/2011/02/blog-post_28.html


la nuova struttura avrà un volume 5 volte superiore a quella esistente, servirà 450 mila abitanti e sarà dotato di 700 parcheggi. Ma perchè 450 mila abitanti ? Perchè la mania di accorpare i presidi sanitari -adducendo ragioni di risparmio e razionalizzazione - è ormai divenuto lo sport nazionale. Da sottolineare il fatto che per reperire parte dei quattrini per costruire il megamostro, l' Asl venderà la collina dove ora sorge il S.Andrea con tutte le strutture esistenti .. non solo per rendere più appetibile il pacchetto è prevista anche una variante che consentirà di realizzarvi complessi residenziali, commerciali, alberghiero ricettivi e ... parcheggi .!.....

Spottone Elettorale a parte ... secondo me sono anche fuori di testa ...

martedì 24 gennaio 2012

Replica a Federici sull' Waterfront




Quando sentiamo Federici dichiarare che il confronto sul Waterfront è doveroso ma che dirà NO a chi vuole azzerare tutto, abbiamo un' ulteriore conferma che il sindaco non conosce le norme sulla partecipazione. Quando è in ballo un progetto che prevede la VIA, all' interno dell' inchiesta pubblica -che egli è tenuto ad organizzare- è legittimo considerare anche l' opzione zero.

Peraltro mai come in questo caso, tale opzione appare la scelta più saggia e favorevole per la città. Come può esserlo una Calata Paita con due torri da venti piani, sei palazzoni da sei, migliaia di metri quadri di altre costruzioni unitamente a duemila parcheggi sotterranei, una stazione crocieristica "infilata" tra un porticciolo turistico, una darsena per rimorchiatori e un molo per portacontainers ?

Non può esserlo evidentemente! Ecco perchè si fa sempre riferimento ad una partecipazione "informale" rifugiandosi nel consenso elettorale ricevuto e nascondendo la verità. Il numero degli spezzini contrari ai progetti di riconversione di Calata Paita firmati da Llavador non è affatto esiguo, anzi è maggioritario rispetto a chi è favorevole.

Ed a proposito di Llavador ci chiediamo -retoricamente- per quale ragione l' archistar spagnola sia stata chiamata alla Spezia , dal momento che di nuovi Waterfront ne esistono già due versioni e che una terza -secondo quanto dice ora Federici - potrebbe togliere di mezzo i meravigliosi grattacieli.

Non di meno questi inediti dubbi sullo sviluppo verticale della colata cementizia, non ci rassicurano in quanto potrebbero richiamare il caso Botta a Sarzana, dove la torre a fungo alta 57 metri è stata sdraiata a favore di enormi casamenti rossi a forma di mutandoni.
Sorge spontaneo chiedersi quale dei due sviluppi -verticale od orizzontale- vincerà l' oscar dell' insipienza e del brutto.

Non si vede peraltro come il brutto possa sposarsi con i pregiati palazzi di Viale Italia che mostrano caratteristiche liberty e futuriste o con il resto della città che in quel punto -più di ogni altro- avrebbe bisogno di respirare: si rifletta bene sulla quotidiana esistenza di chi vive tra Via V.Veneto e la Calata Paita!

Anche in riferimento a questo chi difende ostinatamente il nuovo Waterfront parla di ambiente, qualità e bellezza come di cifre e non di valori effettivamente da tutelare, mettendo nell' improbabile pacchetto le immancabili opportunità per i giovani cercando di irretire i medesimi e le loro famiglie. Lo ribadiamo per l' ennesima volta non sono i cantieri di due o tre anni che possono creare occupazione stabile e di qualità ed anzi distruggendo il territorio e la costa si potrebbe mettere a rischio quella che già c' è.

sabato 21 gennaio 2012

INTERVENTO AL CONVEGNO SULL' WATERFRONT ( 21.1.2012)






Di questa vicenda e sulla situazione generale in cui versa il territorio vorrei dare una lettura politica. Per prima cosa mi preme evidenziare che non è presente il sindaco Federici che nel progetto Llavador c’ ha messo la faccia e quindi doveva venire qui a dibattere su una questione di grande interesse per la città anche se divenuta terreno minato.

A ogni modo conosciamo perfettamente la sua posizione e quella dell’ Autorità Portuale: il progetto del nuovo fronte mare è già un qualcosa di acquisito e partecipato, le amministrazioni prenderanno in ulteriore considerazione le osservazioni dei cittadini e delle categorie che li rappresentano ma indietro non si può tornare.

Tutto questo nonostante sia stato chiaramente dimostrato che la partecipazione non c’ è stata per nulla, perché vedete … è vero che la riconversione di Calata Paita parte da lontano con il Piano d’Area del ‘98 e con il Piano Strategico del 2000 ma durante la loro stesura o il loro svolgersi i cittadini non c’ erano.

Il Piano d’ Area è stato fatto in qualche stanza segreta e le sessioni del Piano Strategico anche quelle in cui si parlava di urbanistica, andavano pressoché deserte. E chi c’ era cioè le Associazioni ambientaliste -tutte- lo hanno bocciato. Quanto delineato dal Piano d’ Area è stato poi ripreso dal PUC del 2003 e già lasciava prevedere una cementificazione pesante ( a pag 12. si parla per Calata Paita di 45 mila mq di superficie utile al netto della stazione crocieristica ).

Piano d’ Area, Piano Strategico, PUC tutte pianificazioni approvate durante il mandato del Sindaco Pagano che oggi mi pare sui giornali parli di ambiente. Il suo successore ne ha raccolto convintamente l’ eredità e quindi ci ritroviamo a fare i conti con questo devastante progetto che, guardate, non rappresenta un’ anomalia .. ma la regola.

Ogni spazio libero o che si liberi viene sistematicamente sacrificato .. a volte anche se è poco sicuro. Ciò avviene in tutto il territorio dove vediamo avanzare cittadelle della nautica, dell’ artigianato, ipermercati, complessi residenziali, hotel a 4 o 5 stelle che poi restano incompiuti ( e in Calata Paita se ne vuole costruire uno di 20 piani !) .. e poi la follia più grande è il progetto Marinella con la darsena da quasi mille posti barca e le decine di case a schiera, proprio sopra un importante sito archeologico. Questo è ciò che produce un sistema che ha fatto la crosta sul nostro territorio e che ha voce in capitolo su tutto anche sulle questioni del lavoro.

Qualcuno penserà che questo non abbia attinenza col tema all’ o.d.g. ma per esprimere un giudizio politico è necessario fornire una visione ad ampio respiro ed il giudizio non può che essere lapidario sia sulle amministrazioni che governano, sia sulle forze che stanno all’ opposizione che si lamentano non per l’invasività dei progetti ma per i ritardi sull’ apertura dei cantieri.

Entrambi hanno premura che si avvii la realizzazione del nuovo Waterfront, si deve fare presto ad interrare una superficie di mare davanti al Canaletto e Fossamastra pari a -minimo- 20 campi di calcio, sempre che l’ Autorità Portuale non pretenda anche di essere compensata a mare per aver ceduto Calata Paita, sennò saranno 28.

20 campi di calcio equivalgono ad un rettangolo con lati 1400 mt x 100 mt. un immenso spazio per ricevere -crisi permettendo- un altro milione di containers ( lo dice il PRP ) nonostante le infrastrutture viarie siano rimaste quelle di sempre. Com’ è noto il progetto della Pontremolese è naufragato definitivamente.

Ovvio che tutto questo avrà pesanti ricadute su questi quartieri di Levante dove ancora nulla si sa della famosa fascia di rispetto che dovrebbe proteggerli .. nulla si sa se non quello che si vede: e cioè che anche negli spazi dove verosimilmente avrebbe dovuto essere collocata, si costruisce senza ritegno.

Nonostante questo oggi c’è un nuovo convegno dove si mettono in fila tutte le illegittimità che chi amministrative (l’ abbiamo visto e stravisto strumenti come VIA e VAS proprio perché prevedono la partecipazione non vengano mai applicati); si fa appello a non so quale sensibilità della classe politica impartendole lezioni di estetica e cultura, si propongono scenari alternativi (anch’ io ho il mio: la stazione crocieristica la metterei al posto del Terzo Bacino, almeno li si partirebbe da zero), ma io credo che ciò non sia più sufficiente e forse non abbia più neanche senso, giunti a questo punto tocca a chi abita questo territorio l’ azione decisiva per fermare scempi come quello dello Waterfront.

Non si può dire che il malcontento non vi sia ma è soprattutto per la mancanza di vere prospettive di lavoro .. deve essere chiaro però che non sono dei cantieri aperti un paio d’ anni che risolvono i problemi, quindi una volta stabilito che ciò che viene calato dall’alto non porta vantaggi lo si deve rifiutare insieme a chi lo propone. Ma se si vuole davvero cambiare si deve fare attenzione alle vecchie e nuove sirene.

Alcune danno solo consigli per gli acquisti: raccomandano per esempio di comprare la macchina dal sindaco Federici perché è una brava persona ma tre anni fa facevano i presidi contro il Waterfront. Altre ti dicono: “bravi continuate così, anche noi siamo contro il consumo di suolo …” di giorno … di notte invece siedono a fianco di chi il suolo -ed anche il mare- lo vuole consumare.
Come posso stare con chi dice di essere contro il Waterfront ma poi è a favore dell’ interramento del Canaletto e Fossamastra.? Altre ancora si fanno sentire ogni 5 anni senza aver fatto nel frattempo nulla oppure si propongono come il nuovo ma manifestano una conoscenza superficiale del territorio e dei suoi problemi.

Insomma a ben vedere l’ unica cosa sensata da fare è occuparsene in prima persona … sul campo … e dal momento che nessuno è degno di rappresentarci dico che una grande astensione alle amministrative servirà se non altro a rispettare la nostra intelligenza, la nostra dignità e soprattutto la nostra autonomia.

mercoledì 11 gennaio 2012

QUANTE VOLTE SARZANA HA ANNUNCIATO IL PORTA A PORTA ?

.. quante volte gli amministratori di Sarzana hanno promesso il porta a porta ?
per ora abbiamo questo

MOTIVI AGGIUNTI RICORSO PROGETTO MARINELLA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LIGURIA
Motivi aggiunti
anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205
nel ricorso R.G.R. n. 721/2007
del COMITATO CITTADINO DI BOCCA DI MAGRA, con sede in
Bocca di Magra, Via S. Croce n. 1, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore Alberto Bertogli, nato a Milano il
24.06.1934, residente in Bocca di Magra (Ameglia), Via Santa Croce
n. 1, Cod. Fisc.: BRT LRT 34H24 F205B; delle ASSOCIAZIONI VERDI
AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente con decreto del 29 marzo 1994, con sede in Roma, Via
Flaminia, n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore Sen.
Guido Pollice; "ITALIA NOSTRA" Onlus, con sede in Roma, Via
Porpora n. 22, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, Dott. Giovanni Losavio; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL
WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF, con sede in Roma, Via
Po n. 25/c, in persona del Vicepresidente e legale rappresentante pro
tempore Avv. Stefano Leoni e dei COMITATI SPEZZINI PER LA
SALUTE E L’AMBIENTE Onlus, con sede in La Spezia, Piazza IV
Novembre n. 30 – Pitelli – Cod. Fisc.: 01071870115, in persona del
Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore Passalacqua
Monica, nata alla Spezia il 21.10.1958, residente in Arcola, Via dal
Monte n. 29, tutti elettivamente domiciliati in Genova, Via Bartolomeo
Bosco 31/4, presso lo studio dell’Avv. Prof. Daniele Granara, che li
1
rappresenta e li difende, giusta mandato a margine del ricorso
introduttivo,
contro
Provincia della Spezia, in persona del Presidente in carica,
Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica,
Ente Parco di Montemarcello Magra, in persona del Presidente in
carica,
Comune di Ameglia, in persona del Sindaco in carica,
Comune di Sarzana, in persona del Sindaco in carica,
Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
e nei confronti di
Società Marinella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Sarzana, Via della Chiesa n. 16
per l’annullamento
della Deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 27.11.2009,
avente ad oggetto
“Approvazione della variante normativa al Piano del Parco di
Montemarcello-Magra, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 12/1995 e s.m.”
e per l’annullamento
di ogni atto presupposto, preparatorio, inerente, conseguente e/o
comunque connesso, ed in particolare:
- della Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello –
Magra n. 37 del 12.07.2007, avente ad oggetto la proposta di variante
2
normativa degli artt. 69 e 83 delle Norme tecniche di attuazione del
Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile alla Componente
1/20 del “Polo Nautico” di Fiumaretta (Allegato n. 1 alla Deliberazione
della Giunta regionale impugnata) ;
- del Voto n. 5 del 24.11.2009 del Comitato Tecnico Regionale per il
Territorio, Adunanza Generale (Allegato n. 2 alla Deliberazione della
Giunta regionale impugnata);
- della Relazione istruttoria allegata al Voto n. 5 del 24.11.2009 del
Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Adunanza Generale
(Allegato n. 3 alla Deliberazione della Giunta regionale impugnata);
- della Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello –
Magra n. 56 del 28.11.2007, recante parere favorevole alla variante
approvata con la Deliberazione n. 37/2007 e trasmissione degli atti alla
Regione;
- della nota dell’Ente Parco di Montemarcello – Magra prot. n. 3673 del
10.12.2007, recante la documentazione relativa alla variante in
oggetto;
- la specificazione progettuale del Masterplan 2007 presentata dalla
Società Marinella in date 3.07.2009 e 3.10.2009;
- la nota del Dipartimento Ambiente in data 4.11.2009, n. 30194,
avente ad oggetto la comunicazione degli esiti degli studi
sull’intrusione salina, non ostativi alla realizzazione della variante.
* * *
PREMESSE IN FATTO
1) Il Comitato cittadino di Bocca di Magra, istituito nell’agosto 2005, è
3
composto da cittadini di Bocca di Magra ed è volto alla salvaguardia
dell’ambiente e del territorio.
Dal 2005 ad oggi ha svolto un’intensa attività volta ad impedire la
realizzazione di opere che coinvolgono la sponda sinistra del Magra,
nonché quelle di messa in sicurezza sia di Bocca di Magra sia di
Fiumaretta, evidenziando le numerose criticità del cd. Progetto
Marinella presentato nell’agosto 2004.
L'Associazione Verdi Ambiente e Società e l'Onlus "Italia Nostra" sono
associazioni riconosciute a carattere nazionale, con il fine di tutelare i
valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese e
sono legittimate ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986,
n. 349 e rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ex art.
12 della legge medesima.
L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature è ente
morale riconosciuto con D.P.R. 4 aprile 1974, n. 493, che in armonia
con la missione del WWF internazionale, cui è affiliato, si propone per
l'Italia la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela
dell'ambiente ed è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8
luglio 1986, n. 349 .
I Comitati Spezzini per la salute e l’ambiente si propongono come
obiettivo la tutela ambientale, naturalistica e paesistica del territorio
spezzino.
2) Il progetto Marinella consiste nella prospettata realizzazione di un
nuovo imponente insediamento residenziale, commerciale e nautico,
lesivo dell’eccezionale valore naturalistico e paesistico dell’area di
4
Marinella, immediatamente retrostante e latistante la foce del Fiume
Magra in territorio dei Comuni di Ameglia e Sarzana.
Si osserva peraltro che tale zona rientra tra i Siti di Importanza
Comunitaria liguri, identificato come IT 1343502.
Il sito si identifica per massima parte con il Parco Fluviale della Magra
che ora confluito nel Parco Naturale Regionale del "Magra e
Montemarcello" e rappresenta l'unico corso d'acqua di discreta portata
e con tratto fluviale non torrentizio, che mantenga, a livello regionale,
buone caratteristiche di naturalità. Alcune presenze floro-faunistiche
risultano importanti per la localizzazione di margini d'areale e per la
rarità a livello regionale. Gli habitat acquatici e l'intero territorio
costituiscono un importante area (la piu’ rilevante per la Liguria) di
sosta e di transito per i migratori. Il sito riveste anche un’importanza
notevolissima per la conservazione di numerose specie di anfibi. Il sito
ospita, oltre a specie ed habitat prioritari della direttiva 92/43 CEE, un
altissimo numero di taxa protetti ai sensi di direttive/convenzioni
internazionali, numerosi endemiti di particolare rilevanza e varie specie
di interesse nazionale/regionale. Nel sito trovasi anche Hydroscapha
gyrinoides, specie ad areale fortemente disgiunto, indicatrice di qualità
ambientale proposta dalla Regione Liguria per l’inserimento
nell’allegato II della 92/43 CEE.
Si tratta di un sito altamente vulnerabile e recentemente degradato
dalla canalizzazione e dalle arginature delle sponde. L'intensità del
disturbo sonoro causato dall'autostrada e quello della caccia
necessitano di interventi mitigatori.
5
In data 17 ottobre 2005, la Provincia convocava la prima Conferenza
Preliminare dei Servizi, nella quale gli Enti coinvolti redigevano un
documento di sintesi, dal quale emergevano le numerose criticità del
predetto progetto.
A tale riunione ne seguivano altre due, rispettivamente in data
19.01.2006 e 31.10.2006, volte a concordare con la Società Marinella
S.p.a. la presentazione una proposta coerente.
In data 13 febbraio 2007, si teneva la quarta riunione della Conferenza
dei Servizi Preliminare, in cui la Società Marinella illustrava il nuovo
Master Plan.
L’assenso di massima al progetto era espresso dagli Enti coinvolti con
i seguenti provvedimenti:
- dall’ Ente Parco di Montemarcello Magra, con deliberazione del
Consiglio dell’Ente n. 13 del 29.03.2007;
- dal Comune di Sarzana, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 29.03.2007;
- dal Comune di Ameglia, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 del 31.03.2007
Inoltre, con Deliberazione n. 61 del 3.04.2007 il Consiglio Provinciale
deliberava di condividere di massima il Master Plan e il percorso
attuativo del “Progetto Marinella – Fiumaretta” e di autorizzare il
presidente alla firma degli atti conclusivi della Conferenza Preliminare.
In pari data, la Giunta Regionale con deliberazione n. 352, assentiva la
sottoscrizione della determinazione conclusiva relativa al predetto
progetto.
6
Quindi, la Conferenza di Servizi preliminare, convocata ai sensi
dell’art.14 bis della Legge n. 241/1990, in data 4 aprile 2007,
mediante documento conclusivo conosciuto dai ricorrenti nei giorni
scorsi, assumeva “la determinazione conclusiva in ordine agli elementi
portanti e caratterizzanti la proposta e l’ulteriore iter approvativo” e ciò
“condividendo di massima l’assetto urbanistico e i contenuti riportati
nel Master Plan” ed in particolare “il peso insediativo complessivo
espresso nei vari ambiti”, senza peraltro (ed illogicamente) intendere
saturata la capacità insediativa complessiva dei Comuni di Ameglia e
Sarzana (art. 1).
Sono stati previsti:
a) l’impegno da parte del Soggetto Attuatore Marinella S.p.a. a
realizzare “opere di infrastrutturazione generale relative ai vari ambiti
di intervento che compongono il Progetto Unitario Marinella –
Fiumaretta”, sommariamente elencate nell’art. 2 e riguardanti
l’urbanizzazione primaria e le reti infrastrutturali pubbliche, le aree a
verde pubblico e a parcheggio pubblico, i percorsi di fruizione nel
parco campagna, i sottoservizi, la nuova viabilità, i lavori di arginatura
per la messa in sicurezza del tratto focivo del Fiume Magra
limitatamente a stralcio da definire con successivo protocollo d’intesa,
e “quanto eventualmente emerso nelle procedure e valutazioni in
materia di conservazione della biodiversità”;
b) l’impegno, assistito da garanzia, da parte del Soggetto Attuatore a
“mantenere per almeno trenta anni la destinazione produttiva della
azienda agricola, a prevalente utilizzo zootecnico lattiero – caseario e
7
dei terreni di cui essa dispone”, assicurando l’occupazione delle attuali
maestranze, “fatte salve le modifiche che verranno tempo per tempo
verificate e concordate in contraddittorio con le Amministrazioni
interessate ed alle quali le stesse non potranno irragionevolmente
opporsi” (cioè tutto e il contrario di tutto!) e a “garantire la permanenza
nel Borgo Storico di Marinella dei nuclei familiari ivi residenti …
nonché in edifici esistenti ed in nuove costruzioni di residenze in
regime sovvenzionato o convenzionato, o comunque di residenza
stabile”, garanzia estesa ai residenti dei casali di Fiumaretta (art. 2,
commi 4 e 5);
c) l’impegno sempre da parte di Marinella S.p.a., “al fine di
salvaguardare dall’erosione marina le attuali aree vicine alla costa…a
corrispondere ai Comuni di Sarzana e Ameglia rispettivamente Euro
749.707,20 ed Euro 329.040,00 quale quota di cofinanziamento a
carico dei due Comuni per la realizzazione delle opere di ripascimento
dell’arenile in corso” (art. 2, comma 6);
d) il riassetto e la riorganizzazione funzionale della fascia litorale
(spiagge e retrospiagge), tenendo conto “del progetto di ripascimento
in corso e degli emanandi piani di utilizzo demaniale (PUD) che
dovranno individuare per le aree pubbliche (Demanio Marittimo) la
possibilità di regolare l’uso mediante attribuzioni in concessione
(spiaggia libera attrezzata)”, il tutto “secondo condizioni che
consentano la ricollocazione e regolarizzazione delle attività
attualmente esistenti” (art. 3);
e) il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare “Colonia
8
Olivetti” (art. 4);
f) l’impegno delle Amministrazioni intervenute ad attivare le
procedure necessarie per addivenire all’approvazione degli
interventi, per i quali erano previsti variante al Piano del Parco di
Montemarcello Magra secondo il procedimento ordinario ai sensi
dell’art. 18 della L.R. n. 12/1995 e successivo Accordo di
Pianificazione ex art. 57 della L.R. n. 36/1997, “ferma la necessità di
sottoporre alle pertinenti procedure di screening e di VIA le diverse fasi
previste dall’Accordo di Pianificazione che lo richiedano a norma della
legislazione vigente” (art. 5, comma 1);
g) l’impegno da parte della Regione Liguria “ad assicurare il più ampio
sostegno all’iniziativa”e “con riferimento ai settori di intervento quali il
social – housing, l’infrastrutturazione di area vasta e le opere di
arginatura di difesa del fiume Magra” a definire “in relazione alla
propria programmazione, con apposito Protocollo d’Intesa, le misure di
sostegno a proprio carico da attivare anche presso altri enti
competenti” (?) e da parte della Provincia a completare in
compartecipazione con il Comune di Ameglia le opere relative alla
litoranea che non risultano a carico della Società Marinella S.p.a (art.
5, comma 2);
h) richiamata la disponibilità del Soggetto Attuatore a realizzare le
opere di sicurezza idraulica da definire nell’apposito protocollo
d’intesa, l’impegno da parte della Provincia “a concludere nel più breve
tempo possibile l’iter approvativi della progettazione definitiva degli
interventi di sistemazione idraulica di prima fase finanziata su fondi
9
regionali di protezione civile e tuttora all’esame della conferenza dei
servizi” e da parte della Regione, “ad attivare, nell’ambito della
programmazione di settore, le idonee iniziative per reperire le risorse
finalizzate al cofinanziamento delle opere previste ai fini dell’attuazione
del progetto” (art. 6, commi 2 e 3).
Si precisa che ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, la Conferenza di
Servizi preliminare “si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e
le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle
osservazioni dei privati sul progetto definitivo”.
Essendo la predetta deliberazione conferenziale, condizionante pur
nei limiti di cui sopra, manifestamente illegittima, errata, ingiusta e
dannosa, così come gli atti preparatori, inerenti, conseguenti e/o
connessi, i Comitati e le Associazioni ambientaliste ricorrenti si
rivolgevano all’Ecc.mo Tribunale, per ottenerne il riparatorio
annullamento.
3) Sennonché, l’Amministrazione proseguiva indisturbata il
procedimento per addivenire alla realizzazione del nuovo imponente
insediamento residenziale, commerciale e nautico, sopra descritto e, a
tal fine, predisponeva la variante normativa del Piano del parco, ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 12/1995.
Pertanto, la variante normativa degli artt. 69 e 83 delle Norme tecniche
di attuazione del Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile
alla Componente 1/20 del “Polo Nautico” di Fiumaretta, già proposta
10
nel 2007 e gravata con il ricorso introduttivo, era approvata dal
Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello – Magra, con
Deliberazione n. 37 del 12.07.2007, ed otteneva il voto favorevole (n. 5
del 24.11.2009) del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio,
Adunanza Generale.
La Regione Liguria, con la gravata Deliberazione giuntale n. 41 del
27.11.2009, provvedeva ad approvare definitivamente la variante
medesima e la proponeva a sua volta al Consiglio per l’approvazione.
In particolare, la predetta variante prevede le seguenti modifiche
normative, già previste dalla Deliberazione del Consiglio dell’Ente n.
31 del 12 giugno 2007, impugnata con il ricorso introduttivo:
- all’art. 69, cambiamento della dicitura da “Area contigua a regime
speciale dei servizi della nautica” a “Area contigua a regime speciale
di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (AC – sf4)
“Parco Nautico della Magra”;
- all’art. 83, comma 4, eliminazione della frase: “L’applicazione di
tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la
trasformazione morfologica da terra ad acqua nell’area contigua
destinata unicamente alla realizzazione dei servizi alla nautica e
non alla realizzazione di specchi d’acqua” e aggiunta della frase:
“Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla
trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito se e
solo se coerente con le previsioni del Piano di Bacino, con le
normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità
(Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le
11
problematiche legate al cuneo salino”.
Rispetto al 2007, è stata altresì aggiunta, dopo “consentito” e prima di
“se e solo se”, la frase: “esclusivamente se propedeutica alla
realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti
ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme”;
- all’art. 83, comma 6, aggiunta della frase: “In sede di approvazione
dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza
con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed
i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività
esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione
dei medesimi strumenti”.
* * *
La predetta variante normativa, approvata con la deliberazione
giuntale, in epigrafe indicata, è manifestamente illegittima, errata,
ingiusta e dannosa, così come gli atti preparatori, inerenti,
conseguenti e/o connessi, in epigrafe indicati, sicché i Comitati e le
Associazioni ambientaliste ricorrenti, ut supra domiciliati, rappresentati
e difesi, si rivolgono all’Ecc.mo Tribunale, per ottenerne il riparatorio
annullamento, proponendo i seguenti
MOTIVI AGGIUNTI
1) Illegittimità propria e/o derivata dall'illegittimità degli atti
impugnati con il ricorso R.G.R. n. 721/2007, in data 18.07.2007 e
depositato il 10.08.2007.
I vizi che inficiano i provvedimenti impugnati con il ricorso R.G.R. n.
721/2007, in data 18.07.2007 e depositato il 10.08.2007, si estendono
12
in via propria e/o derivata alle Deliberazioni odiernamente impugnate,
che ne sono pertanto afflitte da inerente illegittimità.
Si richiamano in proposito tutte le censure già formulate con il predetto
ricorso R.G.R. n. 721/2007, in data 18.07.2007 e depositato il
10.08.2007, da intendersi estese al provvedimento odiernamente
impugnato e qui integralmente ritrascritte.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 bis della Legge 7
agosto 1990 n. 241 in relazione alla violazione degli artt. 2 e 12
della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, dell’art. 17 della L.R. 22
febbraio 1995 n. 12 e dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di
istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed
estrinseca, illogicità ed irrazionalità manifeste, sotto ulteriore
profilo. Travisamento. Sviamento.
Come osservato in premessa e nel ricorso introduttivo, il Progetto
Marinella riguarda un’area sita all’interno del Parco naturale regionale
di Montemarcello – Magra, il cui Piano è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41/2001.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 394/1991, “i parchi
naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali
ed eventualmente da tratti di mari prospicienti la costa, di valore
naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una
o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli
assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali”.
13
I virtù del successivo art. 12, la tutela di tali valori è perseguita
attraverso lo strumento del piano per il parco, che disciplina i seguenti
contenuti:
“a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o
parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori
di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale
del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio,
attività agrituristiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull’ambiente naturale in genere”.
Specifica l’art. 17 della L.R. ligure n. 12/1995 che il Piano del Parco “è
strumento puntuale di disciplina e indirizzo per la gestione, la
valorizzazione e la fruizione dell’area protetta nei suoi vari aspetti
secondo le peculiarità in essa presenti” ed “è elaborato sulla base
di un apposito studio interdisciplinare e propedeutico volto tra l’altro
all’analisi delle interrelazioni tra i diversi aspetti che caratterizzano
l’area protetta nonché sulla base delle risultanze di apposite
consultazioni delle realtà locali”.
Il Piano “definisce norme d’uso e criteri di intervento, prevedendo in
particolare:
14
a) l’organizzazione generale del territorio e in particolare la definizione
all’interno dei parchi naturali delle aree da classificare secondo la
suddivisione di cui all’articolo 20 della presente legge” (riserve
integrali; riserve generali orientate e aree di protezione; aree di
sviluppo), “nonché l’individuazione delle aree contigue di cui
all’articolo 32 della legge n. 394/1991 per le finalità ivi stabilite;
b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le
norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione per il
raggiungimento ed il mantenimento degli equilibri faunistici
sull’edificato e sulle attività economiche incidenti sull’assetto
ambientale dell’area;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare
riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;
d) un complesso organico di strutture attrezzate e servizi anche
costieri per l’organizzazione e la gestione della fruizione del parco a
fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo
economico compatibili;
e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per
l’elaborazione del regolamento di fruizione del parco;
f) ogni altra iniziativa utile o necessaria per assicurare il corretto uso
delle risorse ambientali del parco secondo le finalità istitutive”.
Come si è osservato, in sede di Conferenza preliminare, l’Ente Parco
di Montemarcello – Magra si è impegnato ad apportare variante al
Piano del Parco, per adeguarlo al Master Plan.
In altri termini, con incredibile inversione della regola in un ambito
15
delicato, sensibile e prioritario come quello ambientale e paesistico,
tutelato tra i principi fondamentali dall’art. 9 Cost., non è il progetto
che si adegua al Piano del Parco, ma il Piano del Parco che si
adegua al progetto.
Si ricorda che la variante normativa, presentata nel 2007 ed approvata
con le Deliberazioni odiernamente gravate, prevede:
- all’art. 69, cambiamento della dicitura da “Area contigua a regime
speciale dei servizi della nautica” a “Area contigua a regime speciale
di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (AC – sf4)
“Parco Nautico della Magra”;
- all’art. 83, comma 6, aggiunta della frase: “In sede di approvazione
dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza
con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed
i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività
esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione
dei medesimi strumenti”;
- quanto, all’art. 83, comma 4, come osservato in premessa, la
variante normativa proposta nel 2007 e già gravata con il ricorso
introduttivo, prevedeva la seguente formulazione: “Un eventuale
interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione
morfologica di cui sopra potrà essere consentito se e solo se coerente
con le previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in
materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative
norme) e non incida negativamente con le problematiche legate al
cuneo salino”.
16
La disposizione è stata ora integrata, dopo “consentito” e prima di “se
e solo se”, con la seguente frase: “esclusivamente se propedeutica
alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come
descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme”.
Pertanto, ferma restando la originariamente prevista eliminazione
della frase: “L’applicazione di tale meccanismo non deve in alcun
modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua
nell’area contigua destinata unicamente alla realizzazione dei
servizi alla nautica e non alla realizzazione di specchi d’acqua”, il
tenore finale della disposizione è il seguente: “Un eventuale
interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione
morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se
propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco
così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti
norme e se e solo se coerente con le previsioni del Piano di Bacino,
con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità
(Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le
problematiche legate al cuneo salino”.
Le disposizioni, che la versione aggiornata della variante di piano
intende richiamare, identificano le finalità e gli obiettivi, perseguiti dal
Piano del Parco, e precisamente:
“In relazione all’Assetto Ambientale di livello territoriale, il Piano
tutela:
a) il benessere psicofisico, prevenendo ogni forma d’inquinamento;
b) la diversità biologica e il patrimonio genetico;
17
c) le acque della Magra, del Vara e dei loro affluenti, in termini di
risorsa, regimazione e qualità;
d) il suolo, per quanto riguarda sia la prevenzione che la bonifica da
fenomeni di inquinamento o degrado;
e) la qualità dell’aria;
f) il patrimonio floro-faunistico in funzione dell’equilibrio biologico
ambientale del territorio;
g) l’agricoltura in quanto insostituibile componente paesistico
ambientale ed ecologica dell’area protetta;
h) i boschi.
In relazione all’Assetto Idrogeomorfologico di livello territoriale, il
Piano tutela:
a) gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la dinamica morfologica naturale del fiume;
c) la stabilità dei versanti.
In relazione all’Assetto Insediativo di livello territoriale, il Piano
promuove forme di turismo sostenibile attraverso:
a) il miglioramento della ricettività turistica;
b) il recupero e la tutela del patrimonio edilizio ordinario e di valore
testimoniale;
c) lo sviluppo della fruizione attiva del Parco anche mediante la
realizzazione della rete sentieristica e dei percorsi ciclopedonali ed
equestri;
d) la riorganizzazione della nautica da diporto tramite:
- la conferma dell’attuale limite di navigabilità;
18
- la rilocalizzazione delle attività nautiche in regola con le disposizioni
di cui alla l.r. 17 giugno 1998 n. 21 “Disposizioni transitorie urgenti per
il Parco regionale naturale di Montemarcello-Magra” esistenti oltre la
linea di cui sopra;
- la realizzazione di un impianto nautico diportistico denominato
“Parco Nautico della Magra”.
In relazione al Settore produttivo, il Piano persegue:
a) la ricollocazione degli impianti di lavorazione inerti in siti esterni
all’area protetta.
b) la ri-ambientalizzazione e mitigazione d’impatto delle attività
produttive non rilocalizzabili e, comunque, laddove possibile per la
nautica e per gli impianti di frantumazione l'allontanamento dall'alveo e
dalle aree golenali”.
Anche alla luce della parziale nuova formulazione delle disposizioni
interessate, si ribadisce che la predetta modifica del Piano del Parco,
tesa a consentire l’introduzione nell’area tutelata dal Parco
dell’imponente insediamento residenziale, commerciale e nautico
proposto dalla Marinella S.p.a., contrasta con la stessa ragione
istitutiva del Parco di Montemarcello – Magra e con la protezione
dei valori naturalistici, ambientali, paesistici, artistici e culturali
che si propone, i quali, come emerge sia dalla Delibera della
Conferenza preliminare sia dalla successiva Deliberazione del
Consiglio dell’Ente, non hanno ricevuto alcuna considerazione.
Anzi, con la eliminazione nell’art. 83, comma 4, della frase sopra
riportata, tali preminenti interessi, di rango costituzionale, sono stati
19
addirittura postergati all’interesse economico dell’insediamento, ovvero
eliminati da esso!
Al proposito, la contraddittorietà della variante approvata ed il
travisamento in cui è incorsa l’Amministrazione sono vieppiù evidenti,
alla luce delle Deliberazioni da ultimo approvate ed odiernamente
impugnate, che consentono “la trasformazione morfologica da terra ad
acqua nell'area Contigua […] esclusivamente se propedeutica alla
realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti
ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme” (sic!).
Infatti, non si comprende come possa essere propedeutico alla
realizzazione dei sopra riportati obietti del Piano del Parco un
intervento che incide sui valori fondanti del Piano stesso ed anzi li
snatura, subordinandoli al perseguimento dell’interesse economico
dell’insediamento, per la realizzazione del progetto Marinella.
La variante non è assistita dalla benché minima motivazione,
emergendo pertanto da un lato l’assoluta carenza di istruttoria e
dall’altro l’inesistenza di qualsiasi ragione che possa giustificare la
modifica operata.
Ciò è vieppiù illegittimo, ove si consideri che sono incisi gli stessi valori
fondanti del Parco, la cui tutela può essere modulata soltanto all’esito
di una rigorosa analisi scientifica, nella fattispecie del tutto assente.
A dimostrazione di ciò, non può che sottolinearsi la superficialità con la
quale è trattata la criticità della risalita dell’acqua di mare all’interno del
fiume Magra (cuneo salino) e al conseguente inquinamento delle falde
di acqua potabile, pericolo che sarebbe accentuato dal prospettato
20
insediamento, con gravissimo danno, senza che siano state indicate le
relative precauzioni, salvo il generico ed inconsistente riferimento agli
obiettivi di tutela del Parco, assolutamente incompatibili con
l’intervento de quo.
Ne conseguono, sotto ogni profilo, i vizi rubricati.
* * *
P.Q.M.
Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, con la
vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ai sensi dell'art. 9, 5° comma, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m., si dichiara che i presenti motivi aggiunti non modificano il valore
della controversia di cui al ricorso R.G.R. n. 721/2007.
Genova, 25 gennaio 2010.
Avv. Prof. Daniele Granara
21
RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno 2010 addì del mese di Gennaio, richiesto dal COMITATO
CITTADINO DI BOCCA DI MAGRA, in persona del legale
rappresentante pro tempore e dalle Onlus ASSOCIAZIONE VERDI
AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL
WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF, in persona del legale
rappresentante pro tempore, “ITALIA NOSTRA” Onlus, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore e dai COMITATI
SPEZZINI PER LA SALUTE E L’AMBIENTE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, e per essi dall’Avv.
Prof. Daniele Granara, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Genova ho
notificato il suesteso ricorso al Provincia della Spezia, in persona del
Presidente in carica, alla Regione Liguria, in persona del Presidente
della Giunta Regionale in carica, all’Ente Parco di Montemarcello
Magra, in persona del Presidente in carica, al Comune di Ameglia, in
persona del Sindaco in carica, al Comune di Sarzana, in persona del
Sindaco in carica, all’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume
Magra, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Società
Marinella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della
Liguria, in persona del Soprintendente pro tempore, ed al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
22
- quanto alla Provincia della Spezia, in persona del Presidente in
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Barbieri e Veronica
Allegri, al domicilio eletto in Genova, presso la Segreteria del T.A.R.
Liguria, Via dei Mille, n. 9, ivi consegnandone copia conforme
all’originale a mani di
- quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gigliola Benghi
e Michela Sommariva, al domicilio eletto in Genova, presso il Settore
Avvocatura regionale, Via Fieschi, n. 15, ivi consegnandone copia
conforme all’originale a mani di,
- quanto all’Ente Parco di Montemarcello - Magra, in persona del
Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Spadoni,
al domicilio eletto in Genova, presso la Segreteria del T.A.R. Liguria,
Via dei Mille, n. 9, ivi consegnandone copia conforme all’originale a
mani di
23
- quanto al Comune di Ameglia (SP), in persona del Sindaco in carica,
al domicilio eletto in Genova, Via Macaggi, n. 21/5, presso lo studio
dell’Avv. Luigi Cocchi, ivi consegnandone copia conforme all’originale
a mani di
- quanto al Comune di Sarzana (SP), in persona del Sindaco in carica,
al domicilio eletto in Genova, Via Macaggi, n. 21/5, presso lo studio
dell’Avv. Luigi Cocchi, ivi consegnandone copia conforme all’originale
a mani di
- quanto all’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, in
persona del legale rappresentante pro tempore, alla sua sede in
Sarzana (SP), Via Paci, n. 2, ivi rimettendone copia conforme
all'originale a mezzo del Servizio Postale ai sensi di legge. CAP
19038.
24
- quanto alla Società Marinella S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Piergiorgio Alberti e dall’Avv. Riccardo Maoli, al domicilio eletto presso
il loro studio in Genova, Via Corsica, n. 2/11, ivi consegnandone copia
conforme all'originale a mani di
- quanto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio della Liguria, in persona del Soprintendente pro tempore, al
suo domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane, n. 2, ivi consegnandone
copia conforme all'originale a mani di
- quanto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al domicilio eletto ope legis,
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, ivi consegnandone copia conforme
all'originale a mani di
25