PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

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domenica 24 aprile 2016

Luci ed ombre nell' importante Inchiesta Pubblica sulla nuova discarica di Saturnia



Luci e ombre nell’ importante Inchiesta Pubblica su Saturnia di cui la città non sa praticamente nulla.
 

Le ombre sono il non avere approfondito alcuni temi come il corretto svolgimento dell’ iter autorizzativo che muove il suo primo passo con il decreto n. 270  del 31 Luglio  2014 che  restituisce l’area agli usi legittimi richiedendo un progetto di riutilizzo del  sito e la messa in sicurezza permanente della porzione di discarica.
Nessuna norma che riguardi i siti regionali richiede al proprietario il riutilizzo di un’ area inquinata:   nella L.r. di riferimento  la n. 10/2009,  l’ articolo 10 che riportava quella condizione  è stato abrogato.   In ogni caso il Settore Bonifiche non doveva emettere il decreto ma diffidare il titolare dell’ area -ai sensi all’ art. 242 del  D.lgs. 152/2006-  a presentare un progetto di bonifica della discarica esistente, pena l’ avvio della procedura sostitutiva (erano passati ben 14 anni!).
Se poi Acam avesse presentato il progetto “messa in sicurezza permanente e nuovo impianto con riqualificazione ambientale”al  Settore Bonifiche,  in forza dell’ accordo con la DRI Pagliari    (anche questo da vagliare in quanto previsto solo per i siti di interesse nazionale artt. 252  e 252 bis del D.lgs. 152/2006),   sarebbe emerso in quella sede che si trattava di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da 700 mila metri cubi.
Ipotizzando che il settore Bonifiche l’avesse respinto,  il Settore VIA non sarebbe stato chiamato in causa in quanto   52 mila mc  (dato Arpal) di rifiuti speciali non pericolosi  non richiedono tale procedimento. Pertanto –a nostro giudizio-  anche i commi 15 e 16 dell’ art. 9  della già citata  l.r.  10/2009 (sui quali tutto si reggerebbe) non legittimano l’ iter seguito.  E dunque neppure l’ Inchiesta Pubblica sarebbe in corso.  
E' da ritenere dunque che il decreto 270 del 31 luglio 2014 si potesse impugnare al TAR impedendo quindi una forzatura che vede il proprietario di Saturnia esentato dagli obblighi di legge. Il pericolo è che il progetto ottenuto il parere di V.IA. favorevole, si trovi la strada spianata sia   al Settore Bonifiche che dovrà convocare la Conferenza dei Servizi  (istruttoria e decisoria)  sia nel procedimento di AIA  (Autorizzazione Ambientale Integrata).

Altra questione non chiarita è legata alla produzione della FOS  nessun commento   sul fatto che spingendo la differenziata al 65% - 70% l' impianto di Saliceti non serva più e non vi sia più FOS, nessun approfondimento in merito al fatto che Acam abbia dichiarato che al 60% di differenziata permangano ancora 20 mila tonnellate di Fos. A fronte di una capacità di carico massima di Saliceti di 96mila ton/anno, la produzione di Fos si attesta a 21120 ton. ( il 22% dato Acam) ma riferendosi al monte rifiuti totale ( 130mila ton/anno), e al 70% di differenziata,  la quantità scende a 8580 ton. comprensive del minutame di plastica e di inerti quali il vetro. Ecco perché il Sindaco, la Provincia e l’ Assessorato regionale all’ Ambiente si sono dati tanto da fare per importare rifiuti indifferenziati dal Tigullio, altrimenti Saliceti si sarebbe svuotato.

Le luci sono che dopo un nostro errore di valutazione sulle tariffe si è potuto accennare all’ entità delle entrate nette della proprietà e del proponente. In sintesi  ad Acam andrebbero 8.9 milioni in 7 anni e alla DRI Pagliari ( Nicola Colicchi e Mendez Minelli ),  un massimo di 6,49. Vale la pena ricordare che dopo la prima seduta dell’ Inchiesta Pubblica, Acam ha provveduto ad escludere dal Piano Operativo un’ ampia gamma di rifiuti speciali non pericolosi.

Altra nota positiva è la presa d’ atto che il risanamento di Saturnia potrebbe limitarsi alla bonifica dei rifiuti giacenti, intervento che in pratica noi consideriamo l’opzione Zero prevista dall’ art. 21 del D.lgs. 152/2006.
Infine sul fatto che il Piano provinciale sia superato dal Piano regionale dei Rifiuti opponiamo che anche quest’ ultimo risulta quanto meno non aggiornato giacchè prevede il raggiungimento del 65% di differenziata al 2020 mentre la L. 221/2015 art.32 c.2  fissa il limite al 28.12.2017, il che richiama le considerazioni di cui sopra

mercoledì 20 aprile 2016

TERZA SEDUTA INCHIESTA PUBBLICA PROCEDIMENTO DI V.I.A. DISCARICA DI SATURNIA


                   Breve resoconto della terza seduta dell’ Inchiesta Pubblica

                       sulla V.I.A al progetto della nuova discarica Saturnia

 
Ieri 20 aprile 2016 ha avuto luogo la terza seduta dell' Inchiesta Pubblica della V.I.A. alla discarica di Saturnia.

Una delle cose che più mi ha agitato nel corso dell’ incontro è stato sentir dichiarare dall' ing. Fanton ( Acam) che al 60% di raccolta differenziata si producono ancora 20 mila tonnellate di FOS ..

 Per questa ragione gli ho chiesto:   Ingegnere,  dopo il 60%  la quantità dai lei indicata resta sempre 20 mila ton. o diminuisce ?

risposta > "diminuiscono progressivamente .." .. e a quale percentuale di differenziata non si avrà più FOS ?

Il quesito è caduto nel nulla ..

 devo purtroppo dire che spesso quando ho tentato di entrare nel merito di alcuni problemi, chi governa l' Inchiesta ha cercato di soprassedere facendomi sentire il classico  polemista che tira troppo la corda, che non ha rispetto per  ingegneri, geologi e tecnici vari e che vuole mettersi al loro livello pur non avendo i titoli.
  Io sto solo cercando difendere la mia terra, la mia intelligenza e la mia dignità.  Sono ormai decenni che studio il Ciclo dei Rifiuti e le Bonifiche e credo di poter dibattere la materia con un certo grado di competenza.  Tradotto in lingua corrente:  è difficile farmi bere delle fole ..

Nella circostanza quindi non ho potuto incalzare l’ ing. Fanton come sarebbe stato utile ed opportuno ..

 Peccato che non si comprenda l' importanza del tema che ho sollevato, esso può sintetizzarsi in questa associazione:    niente FOS > niente Saliceti e niente Saturnia..     E NON CI SON SANTI !

Chiunque può rendersene conto, basta guardare i sacchi della differenziata: se intercetto tutto l' organico a casa mia, nulla andrà all' impianto di bioessicazione e dunque le biocelle di cui è dotato, resteranno vuote .!. ciò avverrà intorno al 65% -  70%  di differenziata .. non oltre ! .. oltre  c'è solo il residuo secco, che si potrebbe ulteriormente selezionare e recuperare senza produrre Combustibili per avvelenare la gente.

Quella stessa gente che magari si è impegnata lealmente a differenziare i rifiuti  e che invece riceve in cambio inquinamento.   Eh si !   perché si può essere certi,  l’ inquinamento torna sempre! 

 

Ma vi è stato un altro punto che non mi è stato possibile approfondire:  la legittimità dell’ iter autorizzativo sin qui seguito, inerente il sito di Saturnia.   Resto dell’ idea che è viziato sin dall’ approvazione del Decreto del 31 luglio 2014  emesso dal Settore Bonifiche.  Tale Decreto ha autorizzato la restituzione agli usi legittimi,  condizionata alla presentazione di un piano di riutilizzo del sito e di un progetto di messa in sicurezza della discarica esistente,  contenente  52000 metri cubi  tra ceneri ed RSU.  Nessuna norma che riguardi i siti regionali richiede al proprietario il riutilizzo di un’ area inquinata:  l’ articolo 10 della L.r.  ligure n. 10/2009 che riportava quella condizione  è stato abrogato.  Il comma 2 recitava >

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, diffida la  proprietà dell’area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, entro un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi.  

 

La norma  poi si riferiva probabilmente a siti non riconosciuti regionali ..

      

In ogni caso il Settore Bonifiche non doveva emettere alcun decreto, ma diffidare ai sensi all’ art. 242 del  D.lgs. 152/2006  il titolare dell’ area a presentare un progetto di bonifica della discarica esistente, pena l’ avvio della procedura sostitutiva (in danno).

Cosi è sempre stato !

Se poi Acam avesse presentato al  Settore Bonifiche,  in forza dell’ accordo con l’ inadempiente  DRI Pagliari    (anche questo da vagliare in quanto previsto solo per i siti di interesse nazionale artt. 252  e 252 bis del D.lgs. 152/2006),  il progetto denominato    “ messa in sicurezza permanente e  nuovo impianto con riqualificazione ambientale”  ( che verrà pagato dai cittadini in quanto messo a bilancio o nelle entrate dei conferimenti della FOS ),  sarebbe emerso in quella sede che si trattava di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi > da 700 mila metri cubi .

 E non richiedendo la bonifica di 52 mila mc ( dato Arpal )   la Valutazione d’ Impatto Ambientale,  forse la pratica sarebbe rimasta a quel Settore che peraltro non poteva esimersi dal dare delle indicazioni su come effettuarla.  Torno poi a ribadire che anche i commi 15 e 16 dell’ art. 9  della già citata   l.r.  10/2009  non legittimano l’ iter seguito   sono i seguenti  >

15.

L’ente territoriale competente convoca la conferenza di servizi, di cui al comma 8, e

approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

16.

L’approvazione di cui al comma 15 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le

concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla

legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre

e rocce da scavo ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 15 resta sospeso fino all’acquisizione del relativo parere. L’approvazione di cui al comma 15 costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

 

La bonifica delle ceneri   (rifiuti speciali non pericolosi )  e degli RSU, non essendo complessa ma di modesta entità,  non richiedeva la VIA.   Dunque il Settore Bonifiche doveva arrogare a sé la pratica  ( dopo la presentazione del progetto al Settore VIA), e valutare la correttezza dell’ iter seguito.  Invece la proprietà stessa è stata esentata dagli obblighi di legge ed ad essa si è sostituito un soggetto che persegue prioritariamente il profitto,  non la messa in sicurezza del sito.

 

Infine giacchè nell’ area di interesse non sono presenti problemi di stabilità, né lo stato ambientale ( secondo i dati Arpal)  può considerarsi critico  non sussistono neppure l’ urgenza, né l’ indifferibilità di interventi … men che meno la Pubblica Utilità.