PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

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domenica 16 giugno 2013

VITTORIA SOLO AL 1° ROUND DEI SINDACI CHE HANNO APPROVATO IL PIANO DI RIASSETTO ACAM

VITTORIA SOLO AL 1° ROUND DEI SINDACI CHE HANNO APPROVATO IL PIANO DI RIASSETTO ACAM
GRANDE vittoria dei Comuni della provincia (88%) per l’approvazione del piano di riassetto del gruppo Acam. Le “serissime farse” dei Consigli Comunali che con una moralizzazione patetica a favore delle famiglie dei dipendenti  hanno invitato e spinto  i consiglieri a votare a favore del piano. GRANDE  sconfitta dei cittadini della nostra Provincia, in primis perchè a causa del piano, così come è stato approvato dai Sindaci, subiremo rilevanti aumenti in termini di tariffe acqua e rifiuti, poi, a seguito della diminuzione del patrimonio dei comuni, per  le rilevanti perdite, siamo diventati più poveri. Iniziamo a puntualizzare alcuni concetti di base: 1°) la sentenza del Tribunale del 20 marzo  2013 ha sentenziato che Acam spa è una azienda pubblica, e pertanto esce dalla competenza  del Giudice Civile. Infatti  il collegio scrive: “non sussistono, limitatamente alle imprese ricorrenti Acam Spa, Acam Acque Spa e Acam Ambiente spa i presupposti di cui all’arti 1 L.F. …. e giudica pertanto di non poter autorizzare alcuna operazione che sia diretta all’accesso della procedura concorsuale di concordato preventivo …..con implicita esclusione del ricorso ad un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis L.F……”. Che Acam è una azienda pubblica è ribadito anche nei Consigli Comunali. 2°) se Acam spa è una azienda pubblica la competenza è del Giudice Contabile tipicamente la Corte dei Conte Regionale, e qui faccio riferimento alla sentenza (Cassazione Sez. Unite n. 10973/2005), confermata in sede di appello (1^ sez n. 14/2009) ove è stato affermato che la riduzione, per cattiva gestione, del patrimonio di un Comune, di cui il pubblico potere è socio unico, costituisce danno erariale. Mi sembra che questa sentenza conviene con il caso Acam. Altra sentenza che conviene è la n. 267/2009 della sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, la quale afferma: “ il controllo dell’Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva sulla gestione, attraverso l’approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell’ente in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all’attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l’ausilio di specifici poteri ispettivi: deve essere un controllo gestionale stringente su tutte le attività investendo non soltanto gli atti di gestione straordinaria, ma anche la gestione ordinaria e gli organi stessi della società partecipata.” Questa sentenza, pensate,  parla di  società a partecipazione totale non di società in House per  le quali il controllo è ancora più stringente.   Pertanto l’orientamento di tutte queste sentenze portano alla conclusione che ci doveva essere un controllo da parte del socio pubblico e  che nel caso di Acam non c’è stato.  Il fatto che Tortora avesse tutte le deleghe, come ha ribadito in Consiglio Comunale il sindaco di Vezzano, non toglie che i sindaci soci dovevano fare i controlli. L’ulteriore azione di responsabilità che viene esperita nei confronti di Tortora per le assunzioni allegre, i sindaci la devono presentare alla Corte dei Conte Regionale sezione procura, e non in Tribunale della Spezia. 3°) una volta stabilito che la competenza è della Corte dei Conti, il Piano di riassetto ha due elementi  che contravvengono alla normativa di finanza pubblica: a) non c è la possibilità di cedere il 49% di una società in House  (Acam Ambiente) se non alla scadenza del periodo di affidamento. b) si contravviene alla legge sull’indebitamento tipica degli enti locali, infatti l’art. 41 Legge 448/2001 detta che le condizioni di rifinanziamento devono consentire una riduzione del valore delle passività totali a carico dei comuni, mentre per Acam acque , rimborso del capitale al 2033/34 con interessi del 4.5%. A questo punto  I revisori dei conti, devono essere coinvolti,  anzitutto perché una esplicita previsione di legge prevede che essi debbano esprimere un parere. Per quanto riguarda il termine del 18 di giugno è chiaro dalla sentenza che sarà respinto dal Tribunale il pre concordato , e per quanto riguarda il “piano” , i giudici fanno capire che essendo acam una società pubblica , questo accordo con i creditori si poteva fare anche al di fuori del Tribunale. A questo punto i creditori di Acam, per i loro crediti possono agire,  sui  crediti che Acam vanta nei confronti dei comuni, per lo smaltimento o altri servizi .
 Mario Bonelli dottore commercialista e Revisore enti locali








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