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sabato 8 giugno 2013

PER ACAM LA RESA DEI CONTI di MARIO BONELLI

di Mario Bonelli*




Emerge, dalla situazione Acam Spa, un po' di confusione. Proviamo a fare luce: il deposito della domanda di 182 bis comma 6 L.F. (ristrutturazione del debito) è avvenuto in data 24 luglio 2012.

Successivamente a tale data, allo scopo di salvaguardare al meglio la posizione finanziaria del gruppo a beneficio di tutti i creditori, il 7 dicembre 2012 è stata depositata presso il Tribunale della Spezia la domanda di ricorso di Pre-Concordato, ai sensi dell'art. 61, sesto comma L.F. per Acam Spa, Acam Acque, Acam Ambiente, Centrogas Energia ed Integra.

In data 20 dicembre 2012, la sezione fallimentare del Tribunale della Spezia ha ammesso le società istanti ai benefici della procedura invocata, assegnando dopo diverse proroghe il termine del 18 giugno 2013 per l'integrazione dei ricorsi presentati con la documentazione necessaria.

Nel frattempo è intervenuta la sentenza del Tribunale della Spezia del 20.03.2013 che decreta sulla non fallibilità, nonché non accessibilità al concordato preventivo nonché sulla non conferibilità dei rami di azienda riguardanti le società Acam Spa, Acam Ambiente Spa e Acam acque Spa.

Pertanto il Tribunale della Spezia il 18 di giugno prossimo, sulla linea della non fallibilità già decretata, non potrà omologare il concordato, né la ristrutturazione del debito.

 Da quella data i creditori di Acam Spa potranno iniziare e riprendere le procedure esecutive. In genere molte aziende ricorrono al concordato, cioè l'azienda attua con questi strumenti uno sforzo estremo di continuità aziendale, tuttavia, se in alcuni casi è virtuoso, in molti altri è pura tattica perché vengono usati per ritardare lo stato di insolvenza.


Il Tribunale della Spezia con la sentenza del 20.03.2013 ha ritenuto Acam spa una azienda pubblica a tutti gli effetti e come tale deve sottostare alla competenza del giudice contabile e non quello civile, in particolare i magistrati della Corte dei Conti.

 Il piano di ristrutturazione (bozza) Acam Spa che verrà discusso in consiglio comunale della Spezia in data 10/06/2013, non trova conformità con la sentenza di non fallibilità, infatti nel piano c'è la possibilità di cedere un iniziale 49% di Acam ambiente con la possibilità di cedere anche il controllo.

 Inoltre si contravviene alla legge sull'indebitamento tipica degli enti locali, infatti l'art. 41 Legge 448/2001 detta che le condizioni di rifinanziamento devono consentire una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dei Comuni, mentre per Acam acque rimborso capitale al 2033 agli interessi del 4,5%.

Ultima osservazione, i Comuni si accingono a fare approvare i bilanci di previsione 2013, i consiglieri e soprattutto i revisori dei conti a seguito della sentenza sulla non fallibilità di Acam è loro onere controllare che nei bilanci si creino dei fondi rischi consistenti, per fare fronte al notevole debito di Acam, pena la loro corresponsabilità.

* Dottore commercialista, revisore dei conti enti locali



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