REFERENDUM ? NON FATEVI FREGARE ..
Alla Spezia e in tante altre città, in molti banchetti organizzati da:
- gruppi per l' acqua pubblica
- partiti comunisti
- da associazioni di consumatori
- ed associazioni come Legambiente ...
si chiede la firma per abrogare attraverso apposito referendum alcuni articoli di decreti del 2006 e del 2008 nonchè altri del recente il 135/2009 ( DL A. Ronchi ) tutti approvati da governi Berlusconiani. Per vedere i quesiti referendari clicca su http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=53
E' sufficiente ricordare quanto è accaduto dal 2000 in poi nelle "regioni rosse" per capire che questo referendum ha una chiara valenza politica ... e che non potrà che rivelarsi per ciò che in fondo è: una campagna utile ai partiti della cosiddetta Sinistra radicale per riacquisire il consenso perduto in quello che era ( speriamo ) il suo bacino elettorale.
Ciò è dimostrato da un limite fondamentale che il referendum presenta: quello di non essersi curato minimamente del D. lgs 267/2000 ... in particolare di non chiedere l' abrogazione quanto meno degli articoli 114-115-116-117 del Testo Unico di riordino degli Enti locali che ha consentito la costituzione delle aziende speciali e l' affermarsi del partenariato pubblico privato. Ve li propongo oltre le seguenti note.
Non avendoli inseriti nei quesiti, in caso di vittoria del referendum, si dovrebbe comunque fare i conti con modello di privatizzazione precedente a quello voluto da Berlusconi, ugualmente sconveniente per la Collettività: quello Bersaniano. Modello che già consentiva a grandi gruppi di commercializzare l' acqua ( vedi Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, ect).
In queste ultime settimane hanno avuto luogo in alcuni consigli comunali della nostra Provincia, le votazioni sulla costituzione della Società delle Reti cioè la società patrimoniale che dovrà far capo ai Comuni ( cioè a noi cittadini ). In questa società verranno scaricati i debiti di Acam Acque ( 120 milioni di euro ) partecipata dove venivano a sua volta, scaricati i debiti del gruppo ACAM e che a breve verrà inglobata nella casa madre del tutto ripulita. Tutto il centro sinistra ed anche le liste civiche presenti nei Consigli della Spezia e Lerici ( cito anche quella di Salvatore Romeo ad Arcola ma non la considero tale perchè non lo è ) hanno votato compatti favorevolmente. Metà - o poco meno- del debito di Acam è quindi finito sulle spalle dei cittadini.
Trattasi di un ' operazione indegna, praticamente sconosciuta al grande Pubblico, che ingiustamente sarà l' unico soggetto chiamato a pagare per la folle gestione della Municipalizzata.
Non ci pare infatti che siano state delineate o che si abbia intenzione di delineare le pesanti e diffuse responsabilità per lo stato di decozione dell' Azienda. Il dissesto finanziario provocato nell' arco temporale di circa un decennio non può certo essere attribuito ad un solo manager ma crediamo invece, che esso sia frutto di un sistema costruito da una parte politica nel tentativo di perpetuarsi. Tentativo riuscito .. possiamo dire,
giacchè abbiamo assistito increduli ed impotenti allo svolgersi di brillanti carriere e - nei casi meno fortunati - ad uscite di scena impunite costrette solo da un disonorato ma lautamente pagato servizio.
La cosa curiosa è che molti che hanno votato per la Società delle Reti hanno votato punto e basta ... non si sono assolutamente preoccupati di chiedere se esiste un piano di ammortamento dei debiti acquisiti dai Comuni. Si dice solo che questi potranno essere onorati grazie agli affitti delle reti che la Società Patrimoniale percepirà dalla Società di Gestione. Reti peraltro non certo in buono stato, la cui manutenzione dovrebbe spettare ai Comuni.
La costituzione della Società delle Reti è il passaggio preliminare alla fusione della Società di Gestione con un Gruppo a larga partecipazione privata.
Com' è noto vi è un solo soggetto che ha formalmente manifestato interesse per ACAM. Esso opera in tutto il territorio nazionale ed è quotato in Borsa, ergo risponde a criteri di mercato e di economicità. Si tratta di Hera spa che arriva nella nostra Provincia non per fornire mutuo soccorso ma per realizzare profitti dalla commercializzazione dell' acqua ( QUELLA CHE SI VORREBBE PUBBLICA ) e dal servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
In questi mesi sono trapelati gli orientamenti della multiutility romagnola HERA, divenuti di fatto condizioni:
- l' apertura di una discarica di servizio capace di far fronte al periodo transitorio entro il quale predisporre la chiusura del ciclo dei rifiuti nella centrale Enel
- un protocollo ad hoc con l' Ente energetico
- un accordo con i Sindacati per il taglio di personale ( 150 / 200 unità )
- il recupero di reddittività
- la riduzione del debito
Lo scenario che si apre contrasta nettamente con modello di riferimento di RLRZ che rigetta:
il gigantismo ..a favore di autonome forme di gestione comprensoriale,
l' incenerimento dei rifiuti,
la privatizzazione dell' acqua
e naturalmente "la macelleria sociale" (comunque destinata a verificarsi anche caricando sui cittadini metà el debito di ACAM. Il taglio dei 200 posti sarà solo un inizio .. una volta attuata la fusione tra ACAM ed Hera la nuova società agirà con le ben note logiche imprenditoriali proprie di una multiutility quotata in borsa )
In buona sostanza dopo anni di scelte dissennate che hanno portato nella piana di S.Stefano ( unico caso in Liguria ) un impianto altamente energivoro che incentiva la termodistruzione e brucia la raccolta differenziata,
ed ancora:
- l' export e la mancata chiusura del ciclo dei rifiuti,
- forti rialzi delle tariffe
- servizi inadeguati
- un crac finanziario che rende improbo ogni sforzo per virtuose inversioni di tendenza
sta per giungere all' epilogo una lunga e brutta storia con un esito che oggi in Italia è pratica consolidata, la socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti.
Ma chi è veramente Hera ? Per farsene un' idea cliccate su http://www.gruppohera.it/gruppo/schema_societario/ ( *) e su http://www.youtube.com/watch?v=wtdPdSUfTGs&feature=player_embedded#! e poi leggetevi l' articolo in pdf allegato.
Vi anticipo solo la seguente informazione: sui capitali di una delle tante società private partecipate da Hera (Hera comm ) è stato posto il segreto fiduciario ovvero non è possibile sapere di chi siano .. In tali condizioni come si spiega bene nel video- i Comuni emiliano, romagnoli e marchigiani che detengono la maggioranza delle quote di HERA, non avrebbero potuto scegliersi questo partner privato ... hanno costituito una società in palese violazione della legge antimafia.
Succederà anche alla Spezia .. dopo che nei vari comuni dello spezzino il centrosinistra e tutte o quasi le liste civiche voteranno SI per la "salvifica" fusione ?
(*) come si vede nello schema tra i detentori delle quote di HERA vi è anche l' UNIECO la SPA rossa che insieme a Condotte SPA ha acquistato la Marinella SPA e quindi il relativo Masterplan. A Condotte SPA come abbiamo avuto modo di dire infinite volte- è stato ritirato dalla Prefettura di Roma il certificato antimafia. UNIECO da tempo ha assunto nella nostra Provincia una posizione dominante nel settore edilizio ... conta di realizzare non solo il progetto Marinella ma anche quelli -a dir poco devastanti- approvati o approvandi dalle Giunte di Centrosinistra a Tavolara, alla Venere Azzurra ed all' ex IP.
Premessa ai sopra citati articoli 114/115/116/117 del D.lgs 267/2000
Sono più che sicuro che la maggioranza di chi oggi appoggia i referendum, non muoverà un dito contro la fusione tra ACAM ed HERA alla Spezia e tra AMIU ed IRIDE a Genova. Fusioni che consegneranno in Liguria il ciclo dell' acqua e dei rifiuti in mano privata. Perciò non intendo sedermi in nessuna delle curve, Sud o Nord, della ripubblicizzazione o della privatizzazione dell' acqua.
Tale richiesta avrebbe creato non pochi imbarazzi nel centrosinistra e quindi ridotto il consenso ma avrebbe portato ai referendum non un pronunciamento emotivo, ideologico, e cooptato ma al contrario un pronunciamento libero, credibile e realmente determinato dalla base.
Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali in societa' per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c), in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 116.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la scissione dell'Azienda, speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Articolo 116
Societa' per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali e' disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.
Articolo 117
Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
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