PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE
PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

venerdì 23 dicembre 2011

IMPIANTO DI SALICETI: UN PACCO IN TUTTI SENSI ..!.




.... tornando da qualche giorno di relax mi sono infilato in un bar per aggiornarmi sugli ultimi fatti cittadini .. nei bar dello spezzino in genere c' è solo La Nazione ... e va beh ....qualcosa ho trovato....
...ecco secondo me un articolo che vale la pena di diffondere ! ... è di Corrado Ricci (sopra)..
Insomma ..siccome non sapevano come pagare gli stipendi ai dipendenti i vertici di Acam hanno pensato bene di non pagare la Ladurner ...

Ormai non sanno più che pesci pigliare ... Invece che farsi pignorare potrebbero pagarli in natura: 150 giovani segretarie + 40 autisti, 30 tecnici e 10 consiglieri .... il letto a Strozzi però glielo devono lasciare ...

Scherzi ( tristi ) a parte .... c' è da chiedersi: ma come faranno a togliere le bollette dell' acqua alla Newco 2* per darle alla Newco 1 *?

* la parte di Acam che metterà all' asta rifiuti e gas sperando di trovare "il pirla" che si prenderà 250 milioni di euro di debiti, almeno 800 dipendenti e la situazione che abbiamo descritto nei precedenti posts ..

* la società interamente pubblica che sarà messa in capo ai Comuni con 150 milioni di euro di debiti, le reti, l' impianto di Saliceti ed un numero ancora imprecisato di dipendenti.

domenica 18 dicembre 2011

NUOVE CONSIERAZIONI SUI REFERENDUM

Tempo fa dissi che il referendum sull’ acqua -con buona pace di chi lo sosteneva lealmente o pelosamente- non avrebbe ripubblicizzato alcunché. Nonostante ciò, come ho dichiarato più volte, spinto soprattutto dalla mia avversione al nucleare, mi sono recato alle urne ( fatto insolito per me ) e ho votato 4 SI.

Da taluno mi viene ora “fatto osservare” che la mia convinzione era sbagliata .. (restiamo in termini eufemistici). Tale assunto sarebbe da ricondurre alla recente notizia dell’ intenzione da parte di ACAM di scorporare il SII ( servizio idrico integrato ). Scorporarlo dall’ Azienda Speciale che attualmente lo gestisce, per porlo insieme alle Reti e circa 125 milioni di euro di debiti (secondo il Pres. Garbini interamente contratti per investimenti ), in capo ai Comuni. Ah dimenticavo .!.. insieme a tutto questo alle municipalità andrebbe anche un certo numero di dipendenti … mi chiedo quanti…!.. Mi chiedo anche chi sarà il presidente della nuova società, quanti saranno i consiglieri e quanto saranno pagati …

Intanto cominciamo col dire che la vittoria dei SI ha eliminato l’ obbligo e le famigerate scadenze del 2013 del 2015 di mettere a gara le azioni delle società di servizi ( pubbliche e miste )

http://www.aggiornamentisociali.it/download/1103fantini.pdf

…. non di mettere a gara le stesse !! Se un Ente pubblico o semi pubblico di servizi volesse farlo, nessuno glielo vieterebbe: non sono obbligato ma lo faccio lo stesso ( è confermato più avanti ) … perché ? perché sono pieno di debiti e ho bisogno di capitali ..!..

Poi butto lì la seguente domanda: la vittoria del SI ha obbligato -che ne so- la toscana Pubblicacqua, la ligure piemontese Iren o l’ emilromagnola Hera ( solo per citare i giganti a noi geograficamente più vicini) a scorporare il servizio idrico ? No assolutamente ..!.. quando mai ?

Restando però a casa nostra osservo che, sempre ammesso che lo scorporo ci sarà, servizi come gas e rifiuti andrebbero a gara ….alla faccia dell’ abrogazione dell’ art. 23 bis.!!...

http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_abrogativi_del_2011_in_Italia#Primo_quesito

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Norme%20e%20Tributi/2008/manovra-economica/provvedimento/023-bis.shtml

Le fusioni come abbiamo visto per effetto della 138/11 sono state messe al bando.

http://comitatispezzini.blogspot.com/2011/12/la-legge-che-blocca-la-fusione-acam.html


Ma comunque o con le fusioni o con le gare il privato entra sempre nella gestione dei servizi pubblici ..

Allora che andiamo dicendo ? Il sottoscritto cosi come i comitati campani, milanesi e torinesi ( che facevano parte del Movimento per l’ Acqua Pubblica ) avevano detto cose inesatte ? Mi pare proprio di no…

Non di meno confermo quelle che sono le mie perplessità in merito allo scorporo da Acam del Servizio Idrico Integrato … se un’ importante entrata come le bollette dell’ acqua ( 45 milioni di euro ) venisse sottratta ai bilanci in rosso ( 3 anni ) dell’ azienda commissariata di Via Picco, che cosa può spingere un gruppo come Hera o Iren a venire a La Spezia per prendersi almeno 800 dipendenti, circa 250 milioni di debiti, un ciclo dei rifiuti aperto? il business del gas ?

Certo la direzione provinciale pidina questa domanda se la sarà fatta come anche le banche creditrici ..!… come finirà ? .. secondo me lo sapremo solo dopo le amministrative di primavera. ..
Per intanto sosteniamo ancora una volta la legge d’ iniziativa popolare che vuole la costituzione di Enti di diritto pubblico per la gestione dei servizi e la necessità di disporre di strumenti finanziari speciali per la risoluzione della crisi di Acam.

venerdì 16 dicembre 2011

L'ARTICOLO E LA LEGGE CHE HANNO STOPPATO LA FUSIONE ACAM HERA ED IMPONE L' OBBLIGO DELLA GARA

Art. 4 legge 138/11



Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa dell'unione europea



1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,
verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi
pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunita'.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che
illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,
prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui
al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi
siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per
l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara
garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di
eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico
del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non
puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato
di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni
di cui al commi 29, e per la determinazione dell'eventuale importo
spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione
spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione
anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di
socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non
inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio
privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico
che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta "in house".
14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie dirette della
gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette "in house" e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e
3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le societa' a partecipazione pubblica che
gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla
vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle
discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla
nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica
di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause
di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura
civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in
caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi
da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui
al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella
lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,
comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12. I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il
servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi
19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali,
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.

giovedì 8 dicembre 2011

CONSIDERAZIONI SUGLI SVILUPPI DEL CASO ACAM

Nei giorni scorsi i vertici di Acam hanno comunicato l’ intenzione di costituire una società 100% pubblica ma rispondente al diritto privato- ai cui affidare il SII ( servizio idrico integrato ) e le Reti.



Questa società porterebbe con sé il debito a suo tempo trasferito ad Acam Acque e si accollerebbe pure il “pacchetto Saliceti”. Pacchetto .. uso il diminutivo-vezzeggiativo perché in questo periodo dobbiamo essere più buoni ..



Beh .. se il servizio idrico resta in mano pubblica è una conquista! Poteva andare peggio .!. dirà qualcuno … lo scenario sino a qualche mese fa (prima che sulla crisi Acam calasse il silenzio assoluto) prevedeva tagli al personale concordati con i sindacati, apertura di vecchie e nuove discariche, vendita di parte dei beni immobiliari dell’ azienda. Il tutto finalizzato al matrimonio con la multi utility Hera che avrebbe dovuto celebrarsi grazie alla merce portata in dote da Acam, ovvero i suoi accets più remunerativi tra i quali, appunto, l’ acqua.



Nel frattempo però, l’ esito del referendum -pur non ripubblicizzando il SII- ha increspato “le acque interne” del centrosinistra: anche se per il PdCI la fusione con Hera senza scorporo di Acam Acque non è un tabù, anche se l’ IDV alla Spezia politicamente non esiste, anche se Rifondazione e SEL -seppure contrariati - non mollerebbero la coalizione per nessuna ragione al mondo.



Ed allora come si è giunti al clamoroso annuncio dell’ affidamento del servizio idrico ai Comuni ?

Per come la vedo io il PD ha un gran timore che parte del popolo referendario gli volti definitivamente le spalle alle prossime amministrative di primavera ( si vota infatti per rinnovare giunta e consiglio del comune capoluogo di Provincia).



Certo il consenso resterebbe “all’ interno del recinto” ma poi si dovrebbero fare i conti con le pretese dei partiti che hanno sostenuto il referendum –soprattutto SEL e Rifondazione- ai quali i “banchettari” del Movimento Acqua Pubblica, nonostante i tanti rospi ingoiati, finirebbero per dare il voto.



Ma davvero Hera -o altri caimani quotati in borsa- potrebbero ancora interessarsi ad una Acam privata degli introiti delle bollette idriche ( all’ incirca 40 milioni l’ anno) ? E’ possibile che vi siano dei matti disposti a prendersi 250 milioni di euro di debiti, un migliaio di dipendenti che costano ogni anno 45 milioni di euro, tre anni di bilanci negativi, un ciclo dei rifiuti disastroso che si mangia altri milioni di euro ..solo per il business del gas?



Nutrire qualche riserva è assolutamente legittimo .. non crederci lungimirante.



Si legge che alle banche creditrici non convenga un eventuale fallimento di Acam e che per ora non siano intenzionate a staccare la spina. Ma chi lo dice, mesi fa affermava anche che l’ Azienda di Via Picco dovesse concludere il più fretta possibile un’ aggregazione con un partner forte ( per esempio Hera ) altrimenti vi sarebbe stato il disastro. I primi a subirne le conseguenze sarebbero stati i dipendenti.. Probabile non prevedeva ( del resto non era facile ) che in certe stanze dei bottoni potessero nascere inaspettate convergenze.



Si tratta dunque di aspettare un altro poco .. certo è davvero inspiegabile come Acam possa ancora sopravvivere con i conti che ancora non tornano ( si intenda i bilanci ), gli interessi sul debito, gli stipendi da pagare, i rifiuti speciali prodotti a Saliceti da esportare .. (solo per menzionare i problemi più scottanti) …I casi sono due: gli Istituti di credito si sono dedicati al mutuo soccorso oppure si sta scavando nel fondo.



Questa dura analisi non deve essere letta nel suo complesso in chiave qualunquistica o disfattistica :

in alcune occasioni i Comitati Spezzini avevano richiamato la necessità di trovare per tempo un’ alternativa alle fusioni con i giganti dei servizi, per esempio avvalendosi delle norme della Prodi bis .. nessuno quindi può accusarci di giocare allo sfascio … come nessuno può attribuirci – riferendosi ai nostri dubbi sul pieno mantenimento del SII in mano pubblica, una mala fede volta a nascondere posizioni privatistiche.



Ma a proposito di questo ci tengo a precisare che il “sacro fuoco” dell’Acqua Pubblica non annichilisce la nostra capacità di valutazione: la gestione privata ( almeno del tipo che solitamente si incontra ) non porterebbe nulla di buono ma possiamo dire che la gestione pubblica come la conosciamo sia da prendere ad esempio?



La prima sottrae dalle mani dei cittadini risorse primarie di vitale importanza arricchendo chi solo per interesse diretto fa quadrare i conti, la seconda origina carrozzoni dove crescono oltre misura debiti, dipendenti ed il potere dei partiti.



Da una parte ci sono i beni comuni da difendere a l’ altra la libertà dai giochi mafio clientelari ..

Prima di dar seguito ad una qualsiasi lotta è bene tenerlo a mente ..

domenica 4 dicembre 2011

SUL NUOVO PUC DI SARZANA






Con il numero di protocollo 0039647 il 4 dicembre del 2008 Comitati Spezzini, Cittadinanzattiva, Liberamente, Legambiente, WWF ed Italianostra presentarono al Comune di Sarzana la richiesta di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sia al nuovo PUC, il cui iter a quella data avrebbe già dovuto avviarsi, che ad eventuali varianti ( con SUA – PUO ) al vecchio PRG mai sottoposto a verifica di attualità in osservanza alle leggi regionali del 90 e 92 .

Riportiamo il testo della richiesta












Ad oggi Comitati ed Associazioni non hanno ricevuto, come si suol dire, alcun cortese cenno di riscontro. Non di meno il PRG non è stato sottoposto ad alcuna verifica, è rimasto in vigore e ed è stato fatto oggetto di continue modifiche -varianti- a cui mai è stata applicata la VAS.

Ma perché lamentarsi? " una variante non vuol dire sempre più cemento, le volumetrie si possono anche diminuire " ( Ass. Buttiglioni).

Solo ultimamente l’ amministrazione sarzanese ha cominciato a parlare di avvio della procedura di autorizzativa del nuovo PUC, di applicazione della VAS, di portali internet riferimento della partecipazione. Tutto ciò a cancellare l’ immobilità voluta e colpevole di questi ultimi anni edulcorata da frasi emblematiche del tipo:" per mille motivi non siamo riusciti a redarre il nuovo PUC nei tempi che ci eravamo prefissi " è sempre l’ Ass. Buttiglioni che parla ….

Ci si muove dunque ma dopo che importanti progetti hanno fatto registrare avanzamenti sia dal punto di vista dello sviluppo edilizio vedi Bennet che da quello amministrativo vedi Botta, Tavolara, Fattoria di Marinella. A questi dobbiamo poi aggiungere tanti altri piccoli interventi che nel loro insieme hanno cambiato, stanno cambiando o cambieranno i connotati al comprensorio sarzanese. Interventi che in tre anni hanno richiesto ben 27 varianti!!

Facile ora parlare di partecipazione dei cittadini, di condivisione delle scelte, di nuova pianificazione incentrata sulla salvaguardia del territorio, di attenzione alla tematica energetica ed all’ annoso problema della mobilità /viabilità ..

Nuove strutture commerciali attireranno un’ ulteriore quota di veicoli in una rete viaria già al collasso ed in aree dove la qualità dell’ aria non è certo ottimale. Ciò che dovrebbe essere pianificato insieme a cittadini ed associazioni ha già preso forma in progetti che hanno ricevuto le prime approvazioni.

Se una parte sociale si siede ad un tavolo dove gli viene proposto un progetto “ chiavi in mano “ non sta partecipando ad un procedimento di VAS ma di VIA. Anzi forse neppure giacchè quest’ ultimo richiede la presentazione di più opzioni che indichino le opportunità socio economiche per un territorio.

Prendiamo ad esempio il Masterplan di Marinella: se i PUO contengono già case a schiera, hotel e darsene (scenario approvato da Comuni competenti, Parco e Provincia ), i cittadini non parteciperanno alla pianificazione delle aree interessate ma verranno posti dinanzi al fatto compiuto. Potranno al massimo presentare un progetto alternativo che sicuramente verrebbe respinto.

In sostanza Associazioni e Comitati dovrebbero rifiutarsi di fare da comparse in sconvenienti farse come quella inscenata in sede di approvazione del Piano della Nautica del fiume Magra, l’ applicazione della VAS deve rispettare i passaggi previsti dalle normative e non può consumarsi in qualche assemblea pubblica presenziata in gran parte da occasionali convenuti o da truppe cammellate:

Per i Comitati Spezzini la pianificazione delle grandi aree di cui si vuole la riqualificazione , dove si giocano futuro di Sarzana e qualità di vita dei suoi abitanti, deve rientrare nel nuovo PUC. Solo allora avrà senso partecipare al confronto tra le parti potenziali portatrici di interessi.

giovedì 1 dicembre 2011

Ma la fusione Acam Hera è saltata o non è saltata?



... è troppo presto per esprimere un giudizio definitivo sulla vicenda, mi limito ad osservare quanto segue:
intanto una cosa .. pur appartenendo a due galassie distanti anni luce, mi sento di condividere l' analisi politica di Egidio Banti, mentre non mi accontento del fatto che l' acqua resti pubbblica per ora ( ..risentiamoci dopo le amministrative di primavera)mentre rifiuti ( col ciclo aperto e brutte prospettive )e gas vengano posti sul mercato .. non riesco a capire come le banche se ne stiano ancora "buone buone" dopo tre bilanci in negativo, 1040 dipendenti a cui pagare uno stipendio, e 250 milioni di euro di debiti ( confermato quindi che 150 se li accolleranno i comuni ..cioè noi ).