PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE
PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

venerdì 16 dicembre 2011

L'ARTICOLO E LA LEGGE CHE HANNO STOPPATO LA FUSIONE ACAM HERA ED IMPONE L' OBBLIGO DELLA GARA

Art. 4 legge 138/11



Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa dell'unione europea



1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,
verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi
pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunita'.
2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che
illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata
pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,
prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata
allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui
al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi
siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per
l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara
garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di
eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico
del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non
puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato
di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni
di cui al commi 29, e per la determinazione dell'eventuale importo
spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione
spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione
anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di
socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non
inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio
privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico
che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta "in house".
14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie dirette della
gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette "in house" e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e
3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le societa' a partecipazione pubblica che
gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla
vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle
discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla
nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica
di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause
di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura
civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in
caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi
da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui
al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella
lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,
comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2012;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12. I
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il
servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi
19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali,
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.

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