PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

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domenica 24 aprile 2016

Luci ed ombre nell' importante Inchiesta Pubblica sulla nuova discarica di Saturnia



Luci e ombre nell’ importante Inchiesta Pubblica su Saturnia di cui la città non sa praticamente nulla.
 

Le ombre sono il non avere approfondito alcuni temi come il corretto svolgimento dell’ iter autorizzativo che muove il suo primo passo con il decreto n. 270  del 31 Luglio  2014 che  restituisce l’area agli usi legittimi richiedendo un progetto di riutilizzo del  sito e la messa in sicurezza permanente della porzione di discarica.
Nessuna norma che riguardi i siti regionali richiede al proprietario il riutilizzo di un’ area inquinata:   nella L.r. di riferimento  la n. 10/2009,  l’ articolo 10 che riportava quella condizione  è stato abrogato.   In ogni caso il Settore Bonifiche non doveva emettere il decreto ma diffidare il titolare dell’ area -ai sensi all’ art. 242 del  D.lgs. 152/2006-  a presentare un progetto di bonifica della discarica esistente, pena l’ avvio della procedura sostitutiva (erano passati ben 14 anni!).
Se poi Acam avesse presentato il progetto “messa in sicurezza permanente e nuovo impianto con riqualificazione ambientale”al  Settore Bonifiche,  in forza dell’ accordo con la DRI Pagliari    (anche questo da vagliare in quanto previsto solo per i siti di interesse nazionale artt. 252  e 252 bis del D.lgs. 152/2006),   sarebbe emerso in quella sede che si trattava di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da 700 mila metri cubi.
Ipotizzando che il settore Bonifiche l’avesse respinto,  il Settore VIA non sarebbe stato chiamato in causa in quanto   52 mila mc  (dato Arpal) di rifiuti speciali non pericolosi  non richiedono tale procedimento. Pertanto –a nostro giudizio-  anche i commi 15 e 16 dell’ art. 9  della già citata  l.r.  10/2009 (sui quali tutto si reggerebbe) non legittimano l’ iter seguito.  E dunque neppure l’ Inchiesta Pubblica sarebbe in corso.  
E' da ritenere dunque che il decreto 270 del 31 luglio 2014 si potesse impugnare al TAR impedendo quindi una forzatura che vede il proprietario di Saturnia esentato dagli obblighi di legge. Il pericolo è che il progetto ottenuto il parere di V.IA. favorevole, si trovi la strada spianata sia   al Settore Bonifiche che dovrà convocare la Conferenza dei Servizi  (istruttoria e decisoria)  sia nel procedimento di AIA  (Autorizzazione Ambientale Integrata).

Altra questione non chiarita è legata alla produzione della FOS  nessun commento   sul fatto che spingendo la differenziata al 65% - 70% l' impianto di Saliceti non serva più e non vi sia più FOS, nessun approfondimento in merito al fatto che Acam abbia dichiarato che al 60% di differenziata permangano ancora 20 mila tonnellate di Fos. A fronte di una capacità di carico massima di Saliceti di 96mila ton/anno, la produzione di Fos si attesta a 21120 ton. ( il 22% dato Acam) ma riferendosi al monte rifiuti totale ( 130mila ton/anno), e al 70% di differenziata,  la quantità scende a 8580 ton. comprensive del minutame di plastica e di inerti quali il vetro. Ecco perché il Sindaco, la Provincia e l’ Assessorato regionale all’ Ambiente si sono dati tanto da fare per importare rifiuti indifferenziati dal Tigullio, altrimenti Saliceti si sarebbe svuotato.

Le luci sono che dopo un nostro errore di valutazione sulle tariffe si è potuto accennare all’ entità delle entrate nette della proprietà e del proponente. In sintesi  ad Acam andrebbero 8.9 milioni in 7 anni e alla DRI Pagliari ( Nicola Colicchi e Mendez Minelli ),  un massimo di 6,49. Vale la pena ricordare che dopo la prima seduta dell’ Inchiesta Pubblica, Acam ha provveduto ad escludere dal Piano Operativo un’ ampia gamma di rifiuti speciali non pericolosi.

Altra nota positiva è la presa d’ atto che il risanamento di Saturnia potrebbe limitarsi alla bonifica dei rifiuti giacenti, intervento che in pratica noi consideriamo l’opzione Zero prevista dall’ art. 21 del D.lgs. 152/2006.
Infine sul fatto che il Piano provinciale sia superato dal Piano regionale dei Rifiuti opponiamo che anche quest’ ultimo risulta quanto meno non aggiornato giacchè prevede il raggiungimento del 65% di differenziata al 2020 mentre la L. 221/2015 art.32 c.2  fissa il limite al 28.12.2017, il che richiama le considerazioni di cui sopra

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