PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

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PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

giovedì 6 novembre 2014

DELIBERA REGIONE LIGURIA SU EMERGENZA RIFIUTI DEL 26 OTTOBRE 2014

 

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 LIGURIA delibere di giunta regionali sui rifiuti
 

REGIONE LIGURIA
 
 
D.G.R. N. 1292 DEL 21/10/2014
1292 2014 Disposizioni per la gestione dell'emergenza rifiuti in Liguria. Nulla osta al conferimento rifiuti ad impianti piemontesi. DELIBERAZIONE 21/10/2014 Data di pubblicazione su web 05/11/2014
Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti - Settore

Responsabile del Procedimento: Baroni Andrea
Paita Raffaella
Smaltimento rifiuti
 
RICHIAMATI :
 
-     il d.lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’articolo 196 che al comma 1  lettera b) attribuisce alla competenza delle Regioni la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti;
-     il d.lgs. 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in materia di discariche di rifiuti;
-     la Circolare  del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009;
-     il d.m. 27.9.2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, di attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE” e ss.mm.ii.;
-     la D.G.R. n.  1361   del 16.11.2007 ad oggetto “Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003”.
-     la Circolare  del Ministro dell’Ambiente prot. n. 0042442 /GAB del 6.8. 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare  del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009”;
-     la Dgr 1807 del 27.12.2013  “Adozione del Piano regionale di gestione rifiuti” e la Dgr n.910 del 18.7.2014 “Vas del Piano regionale rifiuti”;
 
PREMESSO CHE:
 
-        L’articolo 7 del D. Lgs.36/2003, di recepimento della Direttiva “Discariche” 1999/31, ha imposto l’obbligo di trattamento preliminare al conferimento in discarica dei rifiuti, con la eccezione dei  rifiuti inerti, il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile, e dei rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla  riduzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
-        Con D.G.R.1361/2007 la Regione Liguria ha indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  i sistemi di trattamento dei rifiuti  indifferenziati destinati a smaltimento in discarica, da adottare nelle more della attuazione degli interventi impiantistici  previsti negli allora vigenti Piani provinciali di gestione dei rifiuti e presi in considerazione  nel  “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004;
-        Con la Circolare U prot. Gab -2009-0014963  del 30.06.2009 il Ministro dell’Ambiente ha precisato come la tritovagliatura possa essere considerata forma di trattamento rispondente ai requisiti della norma comunitaria, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 7 del D.lgs.36/2003, in via transitoria, nelle more della realizzazione dell’impiantistica di Piano, ed in presenza di una raccolta differenziata delle frazioni pericolose presenti nei rifiuti urbani;
-        La successiva Circolare del 6 agosto 2013 del Ministero dell’Ambiente ha stabilito il venir meno dell’efficacia del regime transitorio disciplinato dalla precedente Circolare del 2009 e delle indicazioni ivi fornite, prevedendo che il rifiuto sottoposto a semplice tritovagliatura non possa essere conferito in discarica, in quanto tale pratica, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6 della direttiva 1999/31. “Tale obbligo deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica”.
 
CONSIDERATO CHE:
 
-       Il sistema di gestione dei rifiuti urbani liguri risulta in gran parte fare riferimento ad impianti di discarica, dove viene destinato poco meno del 60% del rifiuto prodotto, con la sola eccezione della provincia di La Spezia, dove è operativo un impianto di trattamento per la produzione di Combustibile da Rifiuti:
 
-       Tali impianti di discarica, avendo adottato sistemi di trattamento conformi alla DGR  1361  del 16.11.2007 recante le Linee guida regionali per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica,  ed alla Circolare Ministeriale del 2009, necessitano attualmente di un adeguamento strutturale alle più recenti disposizioni che impongono l’obbligo del pretrattamento tramite separazione e stabilizzazione della frazione umida, come chiarito dalla Circolare Ministeriale dell’Agosto 2013.
-       La Regione ha ripetutamente svolto attività di richiamo e sollecito sui soggetti degli impianti di discarica circa la necessità di adottare  sistemi di trattamento  presso le discariche  liguri  richiedendo la predisposizione di appositi programmi di intervento (note  Dipartimento Ambiente del 28.1.2014 (PG /2014/17744) e del 21.5.2014 (PG 2014/75991).
-       la Regione ha provveduto con Dgr 1807 del 27.12.2013 alla adozione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, successivamente sottoposto a procedura di Valutazione ambientale strategica, conclusa con parere positivo (Dgr n.910 del 18.7.2014) ed attualmente in fase di approvazione.
-       Il Piano regionale prevede il superamento del sistema gestionale basato sulle discariche e la realizzazione, nell’arco del suo periodo di vigenza,  di impianti di trattamento del rifiuto finalizzati al recupero di materia e di energia, minimizzando lo smaltimento delle frazioni residuali;
-       Gli interventi impiantistici necessari a conseguire l’adeguamento alle disposizioni nazionali sono in alcuni casi già in fase autorizzativa, mentre, in altri casi,  si trovano attualmente in fase di programmazione, e la loro realizzazione è prevista in un arco temporale compreso fra i sei ed i dodici mesi.
-       Data l’indisponibilità, sul territorio regionale, di impianti di trattamento verso i quali convogliare il fabbisogno complessivo di rifiuti, al fine di garantire gli attuali livelli di servizio, nelle more della realizzazione degli interventi,  a partire  dal mese di Maggio 2014  con note della Regione Liguria inviate alle Regioni Lombardia, Emilia, Toscana  e Piemonte, in qualità di capofila del Coordinamento Ambiente della Conferenza Stato Regioni, anche a seguito di una prima richiesta collegata alla situazione contingente della discarica genovese di Scarpino, è stata richiesta la disponibilità a sottoscrivere  accordi interregionali per l’assorbimento del fabbisogno ligure;
-       La Regione Piemonte, sulla base di una  Intesa interregionale sottoscritta nel 2003 (Dgr. N.298/2003), ha manifestato disponibilità, con nota del proprio Presidente (prot .7406/SB0100/PRE dell’11.6.2014), al temporaneo conferimento di rifiuti provenienti dalla regione Liguria presso impianti aventi adeguata capienza.
-       La richiesta inviata alla altre Regioni ha avuto invece, fino ad oggi, esito negativo.
-       In base ai contatti successivamente intercorsi con le Autorità competenti al fine di definire fabbisogni e disponibilità puntuali, la Regione Piemonte con nota  inviata per le vie brevi in data 16.10.2014 ha manifestato una disponibilità a recepire presso propri impianti in provincia di Torino (TRM) , Cuneo (A2A e AMA) e Biella (Asrab)  un quantitativo massimo quantificato fra le   35.500 e le 40.500 tonnellate a tutto il 2014.
-       A seguito della successiva nota del Presidente della Regione Liguria prot. n. PG/2014/196416  rivolta a valutare una eventuale ulteriore disponibilità, è stato confermato il quantitativo di 40.500 tonnellate a tutto il 2014.
-       Una disponibilità a ricevere fino a 2500 tonnellate/mese è stata manifestata da Acam gestore dell’impianto di produzione Cdr di Saliceti
 
CONSIDERATO CHE :
-       Le disponibilità manifestate risultano complessivamente pari a 43.000 tonnellate  per i mesi di  Novembre e Dicembre 2014, a fronte di un fabbisogno di gestione dei rifiuti indifferenziati della provincia di Genova, stimato in  circa 44.000 tonnellate ;
-       Con note del Presidente della Regione Liguria del 14.10.2014 Prot PG /2014 194391 – 194376 e 194394 è stata nuovamente richiesta alle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia una collaborazione per il superamento dell’emergenza rifiuti in Liguria;
 
RITENUTO pertanto opportuno:
 
-       Destinare le disponibilità degli impianti piemontesi al fabbisogno immediato dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Scarpino, tenuto conto dell’imminente esaurimento delle volumetrie autorizzate  con  Provv. Dir n.712 del 7.2.2011    e della prossima cessazione dei conferimenti;
-       sopperire al fabbisogno residuale a tutto il 2014 dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Scarpino, nonché dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Birra, prossima alla cessazione dei conferimenti per effetto dello scadere dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provv. Dir Provincia Genova n. 3407 del 9.6.2009 , con eventuali disponibilità che vengano manifestate dalle Regioni limitrofe nuovamente consultate per la soluzione dell’emergenza rifiuti con le citate note del Presidente della Regione Liguria;
 
RITENUTO di :
-       concedere il nulla osta alle operazioni di conferimento dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Scarpino in impianti siti in regione Piemonte in attuazione e con le modalità previste dall’Intesa interregionale approvata con Dgr. N.298/2003, nei limiti di 40500 tonnellate  a tutto il 2014 ;
-       prevedere che Amiu gestore del ciclo dei rifiuti urbani del Comune di Genova e gestore della discarica di Scarpino, garantisca il coordinamento logistico delle operazioni di conferimento presso gli impianti piemontesi e gli opportuni collegamenti fra questi ultimi ed i Comuni liguri conferitori;
-       prevedere che mensilmente Amiu produca alla Regione ed alla Provincia di Genova un report indicante i conferimenti di rifiuti effettuati in impianti piemontesi con dettaglio dei quantitativi per specifici impianti;
      
RITENUTO altresì opportuno
-        Valutare, in parallelo alle operazioni di conferimento interregionale, il possibile  utilizzo degli impianti di discarica liguri aventi autorizzazione AIA in corso di validità rilasciata in conformità alle linee guida regionali approvate con DGR n.1361/2007,  con volumetrie di abbancamento a  disposizione, che abbiano presentato alla Regione ed alla Provincia un programma di adeguamento ai disposti della Circolare ministeriale 2013;
-       Provvedere, con separato provvedimento, all’aggiornamento delle  linee guida regionali sulle attività di trattamento approvate con DGR n.1361/2007; 
-       Prevedere che, nei casi in cui, in base alle risultanze delle Conferenze provinciali convocate per la valutazione dei programmi di adeguamento, risulti necessario un periodo di tempo determinato per la realizzazione degli stessi, la gestione degli impianti in tale periodo venga disciplinata con provvedimenti della Provincia, i quali individueranno misure e modalità gestionali di immediata applicazione, volte a garantire il minore impatto ambientale delle attività di smaltimento;
-       Accompagnare lo svolgimento delle azioni sopra indicate con un’opera di sensibilizzazione svolta da tutti gli enti competenti, affinchè i Comuni attivino urgentemente misure rivolte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili ed in particolare la frazione organica da destinare a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche, in considerazione del contributo  significativo che tali misure possono fornire alla riduzione del quantitativo avviato a discarica;
 
RITENUTO necessario rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione delle soluzioni occorrenti per coprire il fabbisogno di gestione dei rifiuti solidi urbani  per l’anno 2015;
 
DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario competente;
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti locali
 

 
DELIBERA
 
-       di destinare le disponibilità manifestate dagli impianti piemontesi in attuazione dell’Intesa interregionale approvata con Dgr. N.298/2003, pari a 40.500 tonnellate, al fabbisogno immediato dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Scarpino, tenuto conto dell’imminente esaurimento delle volumetrie autorizzate  con   Provv. Dir n.712 del 7.2.2011  e della prossima cessazione dei conferimenti;
-       di sopperire al fabbisogno residuale a tutto il 2014 dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Scarpino, nonché dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Birra, prossima alla cessazione dei conferimenti per effetto dello scadere dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provv. Dir Provincia Genova n. 3407 del 9.6.2009,  con eventuali disponibilità che vengano manifestate dalle Regioni limitrofe nuovamente consultate per la soluzione dell’emergenza rifiuti con le citate note del Presidente della Regione Liguria del 14 .10.2014;
-       di concedere il nulla osta alle operazioni di conferimento dei Comuni della provincia di Genova che attualmente conferiscono i propri rifiuti  urbani presso la discarica di Scarpino in impianti siti in regione Piemonte in attuazione e con le modalità previste dall’Intesa interregionale approvata con Dgr. N.298/2003, nei limiti di 40500 tonnellate  a tutto il 2014;
-       di prevedere che Amiu gestore del ciclo dei rifiuti urbani del Comune di Genova e gestore della discarica di Scarpino, garantisca il coordinamento logistico delle operazioni di conferimento presso gli impianti piemontesi e gli opportuni collegamenti fra questi ultimi ed i Comuni liguri conferitori producendo mensilmente produca alla Regione ed alla Provincia di Genova un report indicante i conferimenti di rifiuti effettuati in impianti piemontesi con dettaglio dei quantitativi per specifici impianti;
-       di valutare, in parallelo alle operazioni di conferimento interregionale, il possibile  utilizzo degli impianti di discarica aventi autorizzazione AIA in corso di validità rilasciata in conformità alle linee guida regionali approvate con DGR n.1361/2007  con volumetrie di abbancamento  a  disposizione, che abbiano presentato alla Regione ed alla Provincia un programma di adeguamento ai disposti della Circolare ministeriale 2013;
-       di provvedere, con separato provvedimento, all’aggiornamento delle  linee guida regionali sulle attività di trattamento approvate con DGR n.1361/2007; 
-       di prevedere che, nei casi in cui, in base alle risultanze delle Conferenze provinciali convocate per la valutazione dei programmi di adeguamento, risulti necessario un periodo di tempo determinato per la realizzazione degli stessi, la gestione degli impianti in tale periodo venga disciplinata con provvedimenti della Provincia,  i quali individueranno misure e modalità gestionali di immediata applicazione, volte a garantire il minore impatto ambientale delle attività di smaltimento;
-          di individuare, a titolo ricognitivo, gli impianti ricompresi nella procedura sopra richiamata:
Collette Ozotto-  al servizio dei Comuni della provincia di Imperia
Boscaccio  - al servizio dei Comuni della provincia di Savona con l’eccezione di Celle ligure, Varazze, Albisola Superiore e Albisola Marina, e del Comune di Sestri Levante
Ramognina – al servizio dei Comuni di Celle ligure, Varazze, Albisola Superiore e Albisola Marina, Arenzano e Cogoleto
Rio Marsiglia – al servizio dei Comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Carasco, Casarza, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Moneglia, Neirone, Orero, Pieve Ligure, San Colombano, Sori, Tribogna, Uscio.
 Malsapello – al servizio dei Comuni di S. Stefano d’Aveto, Rezzoaglio, Ne, Mezzanego, Borzonasca
-       di accompagnare lo svolgimento delle azioni sopra indicate con un’opera di sensibilizzazione svolta da tutti gli enti competenti, affinchè i Comuni attivino urgentemente misure rivolte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili ed in particolare la frazione organica da destinare a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche, in considerazione del contributo  significativo che tali misure possono fornire alla riduzione del quantitativo avviato a discarica ;
-          di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione delle soluzioni occorrenti per coprire il fabbisogno di gestione dei rifiuti solidi urbani  per l’anno 2015.
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
 
 
 
 
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D.G.R. N. 1293 DEL 21/10/2014
 
Testo 1293 2014 Integrazione Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003. DELIBERAZIONE 21/10/2014 Data di pubblicazione su web 05/11/2014
Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti - Settore

Responsabile del Procedimento: Baroni Andrea
Paita Raffaella
Smaltimento rifiuti
 
RICHIAMATI:
 
·        il d.lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”;
·        il d.lgs. 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in materia di discariche di rifiuti;
·        la Circolare  del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009;
·        il d.m. 27.9.2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, di attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE” e ss.mm.ii.;
·        la l.r. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”,  ed in particolare l’art.23 che assegna alla competenza della Regione l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l’attività di controllo;
·        la D.G.R. n.  1361   del 16.11.2007 ad oggetto “Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003”;
·        la Circolare  del Ministro dell’Ambiente prot. n. 0042442 /GAB del 6.8. 2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare  del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009”;
 
CONSIDERATO CHE:
 
-   a fronte della disposizione dell’art.7 del D.Lgs.36/2003 che prevede, con alcune deroghe, l’obbligo di trattamento al conferimento in discarica dei rifiuti, con la D.G.R.1361/2007  venivano indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  i sistemi di trattamento dei rifiuti  indifferenziati destinati a smaltimento in discarica, da adottare nelle more della attuazione degli interventi impiantistici  previsti nei vigenti Piani provinciali di gestione dei rifiuti e presi in considerazione  nel  “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004;
 
-   la medesima Dgr 1361/2007 definiva, quale parametro rivolto a rappresentare l’efficacia dei sistemi di trattamento applicati e la stabilizzazione della componente organica del rifiuto, l’Indice respirometrico dinamico IRD, adottato anche da APAT (ora ISPRA) nello studio del 2007 “Caratterizzazione chimico-fisica del biostabilizzato proveniente da impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti”, assumendo, in analogia con quanto stabilito da altre Regioni, che dovesse considerasi “stabilizzato” il rifiuto sottoposto a  trattamento,  avete un IRD a livelli inferiori a 1.000 mg O2/kg SV*h;
 
-   in particolare la verifica dei valori di IRD poteva considerarsi elemento essenziale per la valutazione dei sistemi di trattamento elencati nella D.G.R. 1361/2007, quali processi “da attuarsi in via sperimentale” come indicato nell’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
 
-   la Circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009, intervenuta successivamente alla deliberazione regionale, aveva specificato, fra l’altro, termini e modalità delle operazioni di trattamento dei rifiuti, prevedendo, in presenza di un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani, nel caso in cui la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico non risultasse sufficiente a coprire il fabbisogno, in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione dell’impiantistica  di Piano, la possibilità di conferire in discarica i rifiuti urbani previo trattamento in impianti di trito vagliatura; 
 
PRESO ATTO CHE:
 
-   successivamente alla approvazione della Dgr.1361/2007, gli  impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti in Liguria hanno adottato processi di trattamento in linea con le previsioni delle linee guida regionali e specificati, per quanto riguarda le  modalità operative, nei relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Province;
 
TENUTO CONTO CHE:
 
-   nel mese di Agosto 2013 è intervenuta la nuova Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 0042442 /GAB del 6.8. 2013, che, stabilendo il termine dell’efficacia della precedente Circolare U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009, ha precisato, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea, nell’ambito  della procedura di infrazione n.2011/4021 circa i  contenuti minimi essenziali  che le attività di trattamento devono osservare,  che la trito vagliatura, pur  rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa da sola l’obbligo di trattamento previsto dall’art.6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, e ripreso dall’art.7 del D.Lgs.36/2003, e che tale obbligo deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica;
 
-   la Circolare 2013 ha esplicitato, per quanto concerne la  natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al trattamento,  che le disposizioni della direttiva discariche 1999/31/Ce e del Dlgs 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare del 2009, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;
 
-   la Circolare, infine, ha invitato le Regioni e Province autonome ad adottare le iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie;
 
PRESO ATTO CHE:
 
-   in sede di coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni è stato approfondito il contenuto della Circolare ministeriale del 6.8.2013 in relazione ai sistemi gestionali ed ai contenuti delle pianificazioni regionali in essere;
 
-   in particolare è stato concordato, fra le Regioni ed il  Ministero dell’Ambiente, che la deroga all’ obbligo di trattamento disciplinata dall’art.7 c.1 del D.Lgs.36/2003 si deve riferire solo a quei territori in cui, oltre al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla raccolta differenziata, sugli obiettivi di riciclaggio e recupero e sulla riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB), siano state attivate modalità idonee ed efficaci per l’intercettazione del rifiuto organico di cucine e mense e del rifiuto verde, tali da ottenere un rifiuto residuo che non provochi ripercussioni negative sull’ambiente e rischi per la salute umana;
 
-   è stato ribadito che la deroga all’obbligo di trattamento deve essere individuata in modo specifico e caso per caso da parte delle Amministrazioni competenti e che occorre trovare dei parametri di tipo chimico fisico che diano evidenza oggettiva che il rifiuto non abbia ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana, oltre a riservare una particolare attenzione ai rifiuti pericolosi presenti nel rifiuto indifferenziato;
 
-   Il coordinamento tecnico  interregionale si è impegnato a predisporre le linee guida per l’utilizzo della deroga di cui all’art. 7 c.1 del D.Lgs. 36/06, da utilizzare nelle programmazioni regionali dei rifiuti urbani, tramite le quali saranno specificate le condizioni da rispettare, ed  in particolare:
§  il rispetto della normativa per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti,
§  il rispetto dei limiti previsti dalla normativa su RD e RUB,
§  l’intercettazione della frazione putrescibile contenuta nel rifiuto,
§  intercettazione dei rifiuti pericolosi contenuti nei rifiuti,
§  fattibilità economica e validità tecnica del trattamento di un rifiuto residuo proveniente da territori con forte intercettazione di organico,
§  Indice di Respirazione e/o analisi merceologica.
 
CONSIDERATO che il Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato con D.G.R. n.1801 del 27.12.2013 ai sensi dell’art.199 del D.Lgs.152/2006, e sottoposto a Valutazione ambientale strategica con esito positivo come da Dgr 910 del 18.07.2014:
 
-   individua, fra i propri obiettivi, la riduzione alla fonte del rifiuto, con particolare riferimento alla frazione umida domestica, la raccolta differenziata ed il riciclaggio della frazione organica per la produzione di compost di qualità;
-   prevede  un assetto impiantistico basato su sistemi di trattamento anaerobico del rifiuto organico domestico e sistemi di trattamento meccanico biologico del residuo indifferenziato, la cui realizzazione si configura in linea con il disposto della Circolare ministeriale del 6.8.2013, e prevede la progressiva riduzione dello smaltimento tramite discarica;
-   conferma la scelta di realizzare alcuni interventi già in fase di studio o progettazione sul territorio ligure, finalizzati al   trattamento del rifiuto indifferenziato residuo a valle delle raccolte differenziate, nell’ottica del recupero di materia ed energia, che prevedono  lo smaltimento in discarica, successivo alle  attività di trattamento, del solo  rifiuto inerte di scarto;
 
CONSIDERATO CHE:
 
-   il Piano regionale, una volta approvato in via definitiva, sostituirà il precedente documento regionale approvato con Dcr n.17/2000, nonché ai sensi  della Legge regionale n. 38/2009, i documenti di pianificazione provinciale attualmente vigenti.
 
Fino alla attuazione delle previsioni del Piano regionale, il sistema gestionale ligure, basato, in parte maggioritaria, su impianti di smaltimento  a discarica deve comunque essere sottoposto ad un complessivo processo di adeguamento al fine di conseguire la conformità ai disposti della Circolare ministeriale dell’agosto 2013, ed alle sopra richiamate indicazioni tecniche conseguenti, tramite l’introduzione di processi di trattamento che prevedano almeno una adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.
L’attuazione di tali interventi di adeguamento risulta necessaria al fine di mantenere l’autosufficienza regionale del fabbisogno di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo transitorio definito dal Piano regionale, in funzione della tempistica necessaria per la realizzazione degli impianti pianificati.
 
RITENUTO opportuno individuare, ai fini sopra richiamati, le caratteristiche e gli outputs dei processi di trattamento cui verranno sottoposti i rifiuti, nell’ottica di  conseguire il rispetto di parametri ambientali determinati;
 
RITENUTO pertanto necessario, nelle more della approvazione definitiva del Piano regionale, e della realizzazione dell’impiantistica ivi prevista entro la tempistica indicata,  integrare il contenuto delle “Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica” approvate con D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007, ai fini di disciplinare, tramite indicazione dei parametri ambientali indispensabili, il risultato dei processi di trattamento sul rifiuto urbano indifferenziato,  al fine di conseguire la conformità ai disposti della Circolare ministeriale dell’agosto 2013 e delle indicazioni tecniche conseguenti;
 
RITENUTO opportuno integrare i sistemi di trattamento previsti dalla  D.G.R.1361/2007 tabella 1, ai punti A1 e A2 con le seguenti  fasi:
 
-   selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato (principalmente plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici) e di eventuali rifiuti pericolosi.
 
-          separazione della frazione umida da quella secca e suo trattamento tramite sistemi di stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di biossidazione accelerata in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno protetto dagli agenti atmosferici. Deve essere altresì prevista una gestione puntuale degli impatti derivanti (percolato ed emissioni odorigene) che non devono gravare sul corpo di discarica; qualora si utilizzino impianti in discarica (depuratori percolato, ecc…) dovrà essere dimostrato che detti impianti siano in grado di trattare anche tali effluenti. La fase di maturazione lenta, in considerazione degli importanti spazi occupati, potrà avvenire in aree impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e e raccolta dalle acque reflue di processo e coperte dagli agenti atmosferici
 
Il rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento sarà costituito da:
 
-          19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni valorizzabili da inviare a impianti di recupero
-          19.12.06* e 19.12.11* – rifiuti prodotti dall’intercettazione dei rifiuti pericolosi
-          19.12.12 – scarto non più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore trattamento
-          19.05.03 – frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico) 
-          19.05.01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento aerobico)
-          19.06.04 - frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento anaerobico);
 
I rifiuti derivanti dai sistemi di trattamento per essere conferiti in discarica dovranno rispettare i criteri di ammissibilità in discarica previsti dal DM 27/09/2010 ed in particolare dall’art. 6 commi 3 e 5 ed avere i seguenti requisiti:
 
-  la frazione secca, sovvallo, dovrà presentare un contenuto massimo di frazione biodegradabile del 15%.
Le tempistiche per il raggiungimento di tale obiettivo, in funzione della composizione merceologica del rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, dell’efficienza dell’impianto di selezione secco/umido e delle caratteristiche tecnico gestionali della discarica di destino, sono contemplate nel provvedimento autorizzativo.
In ragione della percentuale di frazione biodegradabile presente nel sovvallo, in fase di autorizzazione, potrà essere necessaria un’ulteriore fase di trattamento.
 
-          la frazione umida stabilizzata dovrà presentare un IRD <  1.000 mg O2/kg SV*h.
 
L’accertamento dei parametri dovrà avvenire tramite le seguenti modalità:
 
·         IRD
 
-      Occorre eseguire una misura dell’Indice respirometrico dinamico reale IRD sul rifiuto stabilizzato secondo le modalità indicate  da Apat (oggi Ispra) nello studio  APAT-ARPA-CIC “Caratterizzazione chimico-fisica del biostabilizzato proveniente da impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti”, ed in conformità alla norma (UNI/TS 11184/2006) “Rifiuti e combustibili ricavati da rifiuti - Determinazione della stabilità biologica mediante l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD)” 
-      Al fine di  rendere i risultati confrontabili occorre normalizzare le condizioni di esecuzione delle misure. Le modalità di campionamento dovranno consentire il prelievo di un campione rappresentativo in relazione alla pezzatura del materiale in cumulo.
-      E’ necessario integrare i sistemi di controllo presenti negli impianti  con sonde per il rilevamento di Temperatura e Ossigeno/Anidride Carbonica in continuo;
-      Occorre eseguire, con cadenza settimanale, misure di Umidità Relativa, pH. L’andamento dei valori rilevati deve essere comunicato ogni tre mesi alla Provincia e, trascorsi i primi sei mesi di applicazione delle modalità indicate, verranno definiti i parametri-obiettivo del processo di stabilizzazione che, integrati nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Province,  costituiranno il riferimento per le attività di controllo sull’esercizio dell’impianto da parte delle Autorità competenti.
In ogni caso, nell’ipotesi di rilevamento di valori non conformi a quelli definiti quali parametri obiettivo, dovrà essere fornita immediata comunicazione alla Provincia e ad Arpal;
 
·         Analisi merceologiche
 
Ai fini di determinare la composizione rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, devono essere eseguite almeno quattro campagne di analisi merceologiche all’anno, una per ciascuna stagione, secondo le metodiche previste in base ai seguenti riferimenti per quanto applicabili:
 
-      UNI 10802:2013 “Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”
-      Manuale ANPA RTI CTN RIF 1/200 Analisi merceologica dei rifiuti urbani
 
Devono essere eseguite campagne supplementari, rispetto alle quattro annuali, in ogni caso di variazioni significative del bacino di provenienza (superiori al 25% della popolazione precedentemente interessata);
 
Il rispetto dei limiti fissati dovrà essere accertato mediante analisi eseguite da laboratorio, secondo le modalità imposte dalla norma ISO 17025, con sistema di qualità verificato da organismo terzo indipendente.
 
RITENUTO opportuno stabilire che, sotto il profilo delle procedure amministrative e gestionali interessate:
 
-      le frazioni di  rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento vengano  classificate con codice CER  classe 19, ma, qualora inviate a smaltimento in impianti di discarica,  restino sottoposte, in considerazione della loro provenienza e della valenza transitoria dei sistemi di trattamento  applicati, al regime giuridico e fiscale proprio dei rifiuti urbani: pertanto sia sotto il profilo fiscale (ecotassa) che in ordine alla circolazione del rifiuto (autosufficienza) si applicheranno  le disposizioni normative nazionali e regionali riguardanti i rifiuti urbani; 
 
RITENUTO opportuno  eliminare dalla tabella della DGR 1361/2007, relativa ai sistemi di trattamento, i sistemi contrassegnati dalle lettere B2 e B3.
 
 
VISTE le osservazioni formulate dalle Province liguri e dall’ARPAL;
 
DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario competente;
 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti locali
 
 
DELIBERA
 
 
-   di integrare come segue il contenuto delle Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica approvate con D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007, alla luce della operatività della Circolare ministeriale del 6.8.2013 al fine di disciplinare, tramite indicazione dei parametri ambientali indispensabili, il risultato dei processi di trattamento sul rifiuto urbano indifferenziato, da attivare nelle more della approvazione definitiva del Piano regionale, e della realizzazione dell’impiantistica ivi prevista entro la tempistica indicata, al fine di conseguire la conformità ai disposti della Circolare ministeriale dell’agosto 2013 e delle indicazioni tecniche conseguenti.
 
I sistemi di trattamento previsti dalla  D.G.R.1361/2007 tabella 1, ai punti A1 e A2 devono prevedere le seguenti  fasi:
 
-   selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato (principalmente plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici) e di eventuali rifiuti pericolosi.
 
-          separazione della frazione umida da quella secca e suo trattamento tramite sistemi di stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di biossidazione accelerata in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno protetto dagli agenti atmosferici. Deve essere altresì prevista una gestione puntuale degli impatti derivanti (percolato ed emissioni odorigene) che non devono gravare sul corpo di discarica; qualora si utilizzino impianti in discarica (depuratori percolato, ecc…) dovrà essere dimostrato che detti impianti siano in grado di trattare anche tali effluenti. La fase di maturazione lenta, in considerazione degli importanti spazi occupati, potrà avvenire in aree impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e e raccolta dalle acque reflue di processo e coperte dagli agenti atmosferici
 
Il rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento sarà costituito da:
 
-          19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni valorizzabili da inviare a impianti di recupero
-          19.12.06* e 19.12.11* – rifiuti prodotti dall’intercettazione dei rifiuti pericolosi
-          19.12.12 – scarto non più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore trattamento
-          19.05.03 – frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico) 
-          19.05.01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento aerobico)
-          19.06.04 - frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento anaerobico);
 
I rifiuti derivanti dai sistemi di trattamento per essere conferiti in discarica dovranno rispettare i criteri di ammissibilità in discarica previsti dal DM 27/09/2010 ed in particolare dall’art. 6 commi 3 e 5 ed avere i seguenti requisiti:
-  la frazione secca, sovvallo, dovrà presentare un contenuto massimo di frazione biodegradabile del 15%.
Le tempistiche per il raggiungimento di tale obiettivo, in funzione della composizione merceologica del rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, dell’efficienza dell’impianto di selezione secco/umido e delle caratteristiche tecnico gestionali della discarica di destino, sono contemplate nel provvedimento autorizzativo.
In ragione della percentuale di frazione biodegradabile presente nel sovvallo, in fase di autorizzazione, potrà essere necessaria un’ulteriore fase di trattamento.
 
-          la frazione umida stabilizzata dovrà presentare un IRD <  1.000 mg O2/kg SV*h.
 
L’accertamento dei parametri dovrà avvenire tramite le seguenti modalità:
 
·         IRD
 
-      Occorre eseguire una misura dell’Indice respirometrico dinamico reale IRD sul rifiuto stabilizzato secondo le modalità indicate  da Apat (oggi Ispra) nello studio  APAT-ARPA-CIC “Caratterizzazione chimico-fisica del biostabilizzato proveniente da impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti”, ed in conformità alla norma (UNI/TS 11184/2006) “Rifiuti e combustibili ricavati da rifiuti - Determinazione della stabilità biologica mediante l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD)” 
-      Al fine di  rendere i risultati confrontabili occorre normalizzare le condizioni di esecuzione delle misure. Le modalità di campionamento dovranno consentire il prelievo di un campione rappresentativo in relazione alla pezzatura del materiale in cumulo.
-      E’ necessario integrare i sistemi di controllo presenti negli impianti  con sonde per il rilevamento di Temperatura e Ossigeno/Anidride Carbonica in continuo;
-      Occorre eseguire, con cadenza settimanale, misure di Umidità Relativa, pH. L’andamento dei valori rilevati deve essere comunicato ogni tre mesi alla Provincia e, trascorsi i primi sei mesi di applicazione delle modalità indicate, verranno definiti i parametri-obiettivo del processo di stabilizzazione che, integrati nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Province,  costituiranno il riferimento per le attività di controllo sull’esercizio dell’impianto da parte delle Autorità competenti.
In ogni caso, nell’ipotesi di rilevamento di valori non conformi a quelli definiti quali parametri obiettivo, dovrà essere fornita immediata comunicazione alla Provincia e ad Arpal;
 
·         Analisi merceologiche
 
Ai fini di determinare la composizione rifiuto in ingresso all’impianto di trattamento, devono essere eseguite almeno quattro campagne di analisi merceologiche all’anno, una per ciascuna stagione, secondo le metodiche previste in base ai seguenti riferimenti per quanto applicabili:
 
-      UNI 10802:2013 “Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”
-      Manuale ANPA RTI CTN RIF 1/200 Analisi merceologica dei rifiuti urbani
 
Devono essere eseguite campagne supplementari, rispetto alle quattro annuali, in ogni caso di variazioni significative del bacino di provenienza (superiori al 25% della popolazione precedentemente interessata);
 
Il rispetto dei limiti fissati dovrà essere accertato mediante analisi eseguite da laboratorio, secondo le modalità imposte dalla norma ISO 17025, con sistema di qualità verificato da organismo terzo indipendente.
 
Di stabilire che, sotto il profilo delle procedure amministrative e gestionali interessate:
 
-      le frazioni di  rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento vengano  classificate con codice CER  classe 19, ma, qualora inviate a smaltimento in impianti di discarica,  restino sottoposte, in considerazione della loro provenienza e della valenza transitoria dei sistemi di trattamento  applicati, al regime giuridico e fiscale proprio dei rifiuti urbani: pertanto sia sotto il profilo fiscale (ecotassa) che in ordine alla circolazione del rifiuto (autosufficienza) si applicheranno  le disposizioni normative nazionali e regionali riguardanti i rifiuti urbani; 
 
Di eliminare dalla tabella della DGR 1361/2007, relativa ai sistemi di trattamento, i sistemi contrassegnati dalle lettere B2 e B3.
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

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