PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

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PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

martedì 19 agosto 2014

LA DISCARICA RUFFINO - PITELLI DI FATTO E' RIAPERTA

  Negli ultimi mesi abbiamo assistito ai ripetuti conferimenti di sedimenti prelevati  negli alvei dei torrenti Fosso Maestro, Dorgia e Canale Lagora.



Le foto documentano un passaggio di un camion e relativo punto di abbancamento avvenuto nella giornata del 19 giugno 2014. Si tratta di fanghi e rocce provenienti dal Canale Lagora.

 


 
 
Com’ è noto il sito in questione ricade nel Perimetro a Rischio di Pitelli,  recentemente denazionalizzato e posto nelle competenze della Regione Liguria   > Sito di Interesse Regionale.
Il progetto definitivo di Messa in Sicurezza Permanente dell’ ex discarica   approvato dal Ministero dell’ Ambiente prevede l’ apporto di circa 179 mila mc di   “ inerti non contaminati” .
 
 
 
Facciamo molta fatica a credere che i fanghi di un canale che costeggia l’ Arsenale Militare possano essere considerati inerti e non contenere contaminanti. Anche considerato quanto accade nel 2005 quando i fanghi medesimi vennero avviati alla discarica per rifiuti speciali di Cascina (Pi) gestita dalla Società A.R.E.A.
 
 
                                Recentissima immagine delle acque e dei fondali del Lagora
                                      che pur dragati emettono ancora effluvi nauseabondi
 
 
Il fatto stesso che siano stati ricercati inquinanti come IPA, metalli pesanti e filamenti di amianto al fine di poter verificare che rispettino i valori di riferimento della tabella B del Testo Unico Ambientale ci fa capire che  quantità anche modeste di queste sostanze possano essere in essi contenuti.
Secondo la recente normativa però tutta la operazione ( N.B. i fanghi del Dorgia presentino un parametro che supera le CSC), è assolutamente regolare. Ma cosa dice la normativa in particolare l' articolo 41 bis del famigerato Decreto del Fare (>schifo!) ? La riportiamo sotto:

Terre e rocce da scavo





La normativa attuale a riguardo della gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (vigente dal 6 ottobre 2012). Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …. Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.). Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:



 
attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.


applicare gli art. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);

art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
 
 
 
La Legge 98/2013 all'art. 41-bis riporta "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" di seguito si riporta il testo.

 

 

                                            Art. 41-bis.

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo




 
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:


a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.


2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto.

6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per tale procedure il 'proponente' o il 'produttore' attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa alla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000.
 
 



Dunque il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il proponente nel caso in esame è il Comune della Spezia che ha utilizzato i fondi FAS FESR per la riqualificazione urbana di V.le Amendola ( quelli del pacchetto con cui è stata devastata P.zza Verdi per intenderci).

Lo stesso Comune della Spezia ha affidato i lavori di dragaggio del Dorgia e del Lagora a società che si sono avvalse delle relazioni sui sedimenti firmate dal tecnico che cura la MISP (Messa in Sicurezza Permanente) della discarica Ruffino Pitelli.

Qui sotto tutta la storia nei dettagli raccontata da Sondra Coggio della redazione spezzina del Secolo XIX.


 

 
 


 
 

 

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