PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE
PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

sabato 7 febbraio 2009

Intervento di Gianfranco Ferrari (Liberamente)


Ecco il perchè non si sono mai messe in sicurezza le aree focive del Magra.
DAL PROGETTO MARINELLA SPA

Accordo di pianificazione

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ACCORDO DI PIANIFICAZIONE (BOZZA)

che, ai sensi dell’art. 57 della LUR Liguria n° 36/97 e smi si stipula tra i seguenti soggetti sottoscrittori:
La Regione Liguria
La Provincia di La Spezia
L’Ente Parco Montemarcello Magra
Il Comune di Ameglia
Il Comune di Sarzana
Per l’approvazione sotto il profilo urbanistico territoriale del “Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta” presentato dalla Società Marinella S.p.A., con l’intervento, inoltre, dei seguenti soggetti pubblici non sottoscrittori, che hanno espresso con gli atti allegati al presente Accordo le rispettive valutazioni:

Soprintendenza per i Beni archeologici della Liguria
Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici della Liguria
Autorità Interregionale di Bacino del fiume Magra
Agenzia del Demanio
Capitaneria di Porto di La Spezia
Al presente Accordo aderisce anche il sig.… in qualità di legale rappresentante della Società Marinella S.p.A., soggetto attuatore delle previsioni del “Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta”, al fine di dare attuazione alle previsioni del Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta e di conformarsi a quanto previsto dagli articoli che seguono.

Premesso che:

• in data 21/02/1997, con delibera del Consiglio Regionale n° 583, venne adottato il Piano di Coordinamento
Regionale relativo all’ambito La Spezia Val di Magra, che individuava l’area oggetto di intervento come area di interesse regionale;
• in data 21/05/1999 venne sottoscritto - da Provincia di La Spezia, Ente Parco Montemarcello Magra, Comune di Sarzana, Comune di Ameglia, Spedia S.p.A., Amministrazioni Immobiliari S.p.A (facente parte del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e all’epoca proprietaria del comparto) - un Documento Preliminare d’Intenti avente a oggetto i rispettivi impegni finalizzati alla valorizzazione dell’area in capo ad Amministrazioni Immobiliari S.p.A.;
• in data 06/08/1999 venne presentato, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n° 933, il PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio, ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 ottobre 1998 n° 1169 e smi) denominato “Area centrale La Spezia e Val di Magra”;
• in data 27/08/1999, tramite la nota n° 19065, il soggetto promotore Provincia di La Spezia trasmise al Ministero dei Lavori Pubblici la proposta di PRUSST “Area centrale La Spezia Val di Magra”, protocollata in data 27/08/1999 n°1110;
• con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 591 del 19/04/2000, il suddetto PRUSST venne ammesso ai
finanziamenti;
• in data 23/10/2000 venne sottoscritto (dal Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Liguria, Provincia di La Spezia, Ente Parco Montemarcello Magra, Comune di Sarzana, Comune di Ameglia, Autorità Portuale, Amministrazioni Immobiliari S.p.A., altri Comuni della Val di Magra ed Ente nazionale delle strade) il relativo Protocollo d’Intesa;
• al sopra citato PRUSST venne allegata la scheda relativa al Progetto Marinella, che interessa una superficie
territoriale complessiva di circa 4 milioni di mq e si delinea come un’occasione (di carattere operativo e gestionale) di sviluppo socio-economico unica e irripetibile per il territorio in oggetto;
• con delibera della Giunta Regionale n° 583/97 venne avviato il procedimento di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di La Spezia, cui ha fatto seguito l’adozione in data 22/03/2002, con delibera del Consiglio Provinciale n° 32 e nel quale sono state recepite le previsioni del PRUSST in precedenza menzionate;
• nel 2001 la Società Amministrazioni Immobiliari S.p.A. presentò il documento “Programma unitario di intervento”,
ai Comuni di Ameglia e Sarzana e all’Ente Parco Montemarcello Magra;
• il suddetto documento venne condiviso dal Comune di Ameglia con Delibera n° 40 del 31/07/2001, dal Comune di Sarzana con Delibera n° 46 del 01/08/2001 e dall’Ente Parco Montemarcello Magra in data 30/08/2001;
• con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 41/2001 venne approvato il Piano del Parco Montemarcello, il primo strumento urbanistico che individua l’area di Fiumaretta come localizzazione di un marina;
• in data 13/12/2001 l’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra ha adottato, con delibera n° 104/2001, il Piano stralcio per la messa in sicurezza del tratto focivo del fiume Magra, Piano che modifica, in parte, le previsioni dei vigenti Strumenti Urbanistici e delinea le azioni per la messa in sicurezza dell’area fociva del fiume Magra;
• sulla base delle sopramenzionate nuove prescrizioni la Marinella S.p.A. ha elaborato una nuova versione
dell’assetto del marina di Fiumaretta, rispetto a quella inserita nel “Programma Unitario di intervento” sottoposto all’esame dei Comuni interessati e dell’Ente Parco;
• in data 18/03/2002, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, venne sottoscritto l’Accordo Quadro relativo al PRUSST “Area centrale La Spezia – Val di Magra”;
• in data 05/09/02, con delibera della Giunta Regionale n° 963, venne approvato il documento preliminare del Piano Territoriale Regionale, che individua, in relazione all’ambito di Marinella, gli obiettivi di trasformazione compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali e indica la procedura attuativa dell’Accordo di Pianificazione, ai sensi dell’art. 57 della LR 36/97 e smi.

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Masterpal 2004

Art. 5 Opere a carico del soggetto attuatore
1. Saranno realizzati dal soggetto attuatore le seguenti opere a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione:
a) lavori riferiti alle opere di urbanizzazione e alle sistemazioni pubbliche relative ai vari ambiti di intervento che compongono il Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta;
b) lavori riferiti alla realizzazione della Variante alla Litoranea e dei connessi parcheggi;
c) lavori riferiti alla realizzazione delle arginature per la messa in sicurezza del tratto focivo del Magra.

Art. 6 Attuazione del Progetto

1. la realizzazione delle opere definite ai punti b) e c) del comma 1 del precedente articolo sarà avviata dal soggetto attuatore secondo una sequenza temporale così definita:

• escavazione dei bacini delle darsene;
• inizio lavori per la realizzazione delle arginature;
• inizio lavori per la realizzazione della variante alla Litoranea;

Le fasi attuative dell’intervento sopra riportate garantiscono l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili (intese come utilizzo e reimpiego dei materiali, risorse lavorative, progettuali, economiche, ambientali e urgenti esigenze del territorio) e consentono:

a) Una realizzazione complessiva che consenta di sfruttare le sinergie tra i differenti ambiti, in modo da garantire l’unitarietà dell’iniziativa anche in fase di realizzazione e una corretta pianificazione delle risorse e delle attività connesse.
b) L’ottimizzazione relativa all’utilizzo dei materiali da costruzione. Infatti, si è prevista, come prima opera,
l’escavazione dei bacini dei poli nautici, in modo da poter reimpiegare, da subito, il materiale escavato per la realizzazione delle arginature (non solamente degli stralci funzionali oggetto dell’intervento proposto, ma anche dei tratti a conclusione della messa in sicurezza dell’area fociva). Anche la variante alla litoranea potrà essere realizzata con il parziale riutilizzo del materiale escavato. Questa organizzazione delle fasi attuative si configura, perciò, come un importante contributo al tema della sostenibilità ambientale dell’iniziativa complessiva
c) Il territorio potrà usufruire, dal primo anno, delle importanti infrastrutture previste (argini e variante alla Litoranea). Nel Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta la realizzazione della maggior parte delle opere a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione avverrà prima dell’edificazione dei comparti. Si tratta di uno sforzo imprenditoriale che consentirà di attuare (con contenimento di costi e risorse anche per gli Enti Pubblici) l’intervento prioritario della messa in sicurezza delle aree focive del Magra, come previsto dal Piano di Bacino e la dotazione di un nuovo asse stradale.
2. La durata delle opere, salvo interruzioni dovute a causa di forza maggiore, è stimata in 24 mesi.
3. In considerazione della delicatezza archeologica dell’area di intervento e, in particolare, di quella relativa al Polo Nautico di Fiumaretta (come meglio esplicitato nello Studio di Sostenibilità Ambientale preliminare), il soggetto attuatore delle trasformazioni previste dal Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta si impegna, a propria cura e spese, a eseguire e/o completare le indagini preliminari a fini archeologici e gli eventuali scavi riferiti alle aree oggetto di interventi edificatori, infrastrutturali o di trasformazione morfologica del territorio, da condursi sotto la direzione scientifica e la sorveglianza della competente Soprintendenza Archeologica, prima dell’approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi o, comunque, nei modi e nei tempi che verranno concordati con la citata Soprintendenza.
4. il soggetto attuatore delle previsioni del Progetto Unitario Marinella - Fiumaretta si impegna altresì, laddove le esigenze di tutela archeologica lo richiedessero, a predisporre le conseguenti modifiche del medesimo Progetto.
5. In relazione ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, le Amministrazioni e gli Enti, per quanto di loro competenza, si impegnano a reperire le risorse necessarie al completamento dei restanti stralci funzionali delle arginature per la messa in sicurezza del tratto focivo del fiume Magra e a produrre e rispettare un timing relativo alla loro realizzazione, compatibile e sinergico alle tempistiche indicate nel presente Accordo (e meglio specificate nell’elaborato C2 dello Studio di Sostenibilità allegato al Progetto Unitario), al fine di garantire la realizzazione di tutti i comparti e l’unitarietà dell’iniziativa.
6. I Comuni interessati, sin da ora, si rendono disponibili nei confronti di Marinella S.p.A. a stipulare appositi atti di Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti, che disciplinino la gestione delle aree destinate a parcheggio dell’intero comparto.

Art. 7 Misure di compensazione

1. Nel caso in cui nella fase di progettazione esecutiva e/o di realizzazione:
a) si rendessero necessari impegni economici superiori a quelli preventivati (cfr. all a del Progetto) per le opere infrastrutturali di cui all’art. 5 punti b) e c);
b) si determinasse uno squilibrio economico-finanziario a sfavore del soggetto attuatore (ad esempio, rinvenimenti archeologici, problematiche di natura idrogeologica, ecc.); le Amministrazioni e gli Enti sottoscrittori si impegnano sin d’ora a rinegoziare la quantificazione degli oneri a carico del soggetto attuatore relativi alle opere di cui all’art. 5 punti b) e c).

Art. 8 Margini di flessibilità del Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta

1. Il Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta ha valore prescrittivo con riferimento: a) All’individuazione del perimetro di intervento (Tav. 3 del Progetto allegato), salvo le successive e ulteriori verifiche catastali;
b) All’individuazione dei distretti di trasformazione e degli ambiti di intervento (Tav. 3 del Progetto allegato),
salvo le successive e ulteriori verifiche catastali;
c) All’individuazione delle aree di zonizzazione, come riportato nella Tav. 4 del Progetto allegato;
d) All’individuazione delle quantità da edificare, come riportato nell’art. 4 del presente Accordo e nella tabella
dell’art. 10.1 dell’allegato “b” al Progetto;
2. Il Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta ha valore prescrittivo in relazione alla Superficie Utile edificabile complessiva (cfr. art. 4 e tabella dell’art. 10.1 dell’allegato “b” al Progetto). È consentito uno scostamento del 5% massimo con riferimento: alla suddivisione delle quantità da edificare tra le varie destinazioni d’uso, all’interno del Progetto Unitario complessivo.
3. Il Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta ha valore prescrittivo in relazione alla Superficie Utile edificabile
complessiva d’ambito (cfr. art. 4 e tabella dell’art. 10.1 dell’allegato “b” al Progetto). È consentito uno scostamento del 10% massimo con riferimento: alla suddivisione delle quantità da edificare tra le varie destinazioni d’uso, all’interno dei singoli ambiti di intervento.
4. Il Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta ha valore indicativo di indirizzo con riferimento:
a) al disegno e alla distribuzione planimetrica degli interventi come rappresentata in Tav. 5;
b) al tracciato delle strade e delle arginature;
c) alla sistemazione delle aree scoperte, sia pubbliche sia private.

Art. 9 Procedure di attuazione degli interventi

1. L’attuazione degli interventi del Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta è subordinata all’ottenimento degli atti, pareri e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
2. L’attuazione degli interventi negli ambiti 1, 5, 5’, 6, 8, 9, 10 (come individuato in Tav. 3) è subordinata alla
redazione di Strumenti Urbanistici Attuativi, come prescritto dalla Disciplina Urbanistica vigente.
3. L’attuazione degli interventi negli ambiti 1 bis, 1 ter, 2 e 7 (come individuato in Tav. 3) avverrà per intervento edilizio diretto e/o convenzionato.
4. si conviene di utilizzare, di regola, le procedure concertative previste dalla LUR n° 36/97 per l’approvazione degli SUA/PUO e dei relativi contestuali permessi a costruire concernenti le trasformazioni previste nel Progetto Unitario Marinella-Fiumaretta.

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